Cassazione Penale, Sentenza n. 29221/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del G.I.P. del 24/05/2023: il ricorrente chiedeva la revoca o la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere a fronte delle accuse provvisorie di partecipazione ad associazione mafiosa ("'ndrangheta") e di estorsione aggravata. La difesa ha dedotto che dalle dichiarazioni della persona offesa Francesco Spataro (resa in incidente probatorio) emergerebbe che Marincola era rimasto silente e spettatore durante l'aggressione del 16/01/2020, senza partecipazione materiale, e che il movente sarebbe riconducibile a questioni personali (una regalia) e non a un interesse comune, con conseguente venuta meno degli elementi indiziari sia dell'estorsione sia della partecipazione al sodalizio mafioso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che l'appello tentasse di rimettere in discussione valutazioni di merito già compiute e il giudicato cautelare formatosi sulla consapevole compartecipazione del ricorrente all'estorsione. La Corte ha richiamato precedenti decisionali che avevano già ritenuto rilevante anche un comportamento apparentemente inerte quale "concorso morale" o "rafforzamento psichico" dell'azione estorsiva e ha ritenuto che le dichiarazioni dello Spataro in incidente probatorio non fossero decisive per sovvertire il quadro indiziario. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. La sentenza rimanda la cancelleria per gli adempimenti formali indicati.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma contestata come elemento dell'imputazione (partecipazione ad associazione di tipo mafioso). La Corte non ha ritenuto provato, nelle forme che sovvertissero il giudizio cautelare, l'assenza di indizi tali da sostenere la misura cautelare; ha ammesso che la partecipazione può essere desunta anche da forme di concorso morale o di rafforzamento psicologico dell'azione altrui.
art. 629 cod. pen.
Norma relativa al reato di estorsione aggravata oggetto dell'imputazione. La Corte ha confermato che il quadro indiziario ritenuto dai giudici di merito non è stato reso illogico o contraddittorio dalle dichiarazioni in incidente probatorio, quindi non sussistono elementi tali da giustificare il sindacato di merito richiesto dal ricorrente.
art. 299 cod. proc. pen.
Norma prevista per istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare. La Corte rileva che l'istanza già proposta ai sensi di tale articolo era stata valutata e non aveva prodotto accoglimento, e che la nuova impugnazione ripropone questioni di merito già decise.
art. 310 cod. proc. pen.
Riferimento alle decisioni del giudice procedente e del Tribunale in sede di appello; la Corte osserva che la prospettazione difensiva non ha trovato riscontro nelle precedenti decisioni di merito e che il ricorso di cassazione non può sostituirsi al sindacato di merito.
art. 94 cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria relativi all'esecuzione della pronuncia; nella sentenza la Corte ordina gli adempimenti formali di competenza della cancelleria ai sensi di tale articolo.
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Giurisprudenza di legittimità richiamata a chiarire i limiti del sindacato di cassazione sulla motivazione delle misure cautelari: la Corte deve verificare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni logici e ai principi di diritto, ma non può procedere a una nuova valutazione di merito se la motivazione non risulta illogica o manifestamente contraddittoria.
Massime di principio
- La Corte di cassazione, nei giudizi sulle misure cautelari, esercita un controllo sulla congruenza e logicità della motivazione del giudice di merito ma non può sostituirsi al sindacato di fatto: questioni puramente di merito o nuove valutazioni probatorie sono inammissibili se non emerge illogicità o manifesta contraddizione nella motivazione impugnata.
- Dichiarazioni della persona offesa rese in sede di incidente probatorio non sono automaticamente decisive per cancellare il quadro indiziario già valutato dai giudici cautelari: occorre dimostrare che tali dichiarazioni rendono la motivazione precedente illogica o contraddittoria.
- La condotta apparentemente "inerte" o la mera presenza in un'azione delittuosa può comunque integrare una forma di partecipazione (concorso morale o rafforzamento psicologico) quando, secondo i giudici, contribuisce alla realizzazione o all'efficacia dell'azione criminosa.
- Se una questione è già stata oggetto di valutazione e ha formato giudicato cautelare (anche con precedente valutazione da parte del tribunale del riesame o della stessa Corte), il ricorso che si limiti a riproporre le stesse argomentazioni viene frequentemente dichiarato inammissibile.
- Chi impugna provvedimenti cautelari deve puntare a dimostrare vizi motivazionali specifici (illogicità, contraddittorietà palese, mancata considerazione di elementi probatori decisivi) per ottenere che la Cassazione intervenga sul merito delle valutazioni di fatto.
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