Sentenza n. 3316/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento a) dell’esito della prova scritta sostenuta il 24 ottobre 2025, comunicato nel relativo portale il 28 ottobre 2025; b) del punteggio numerico di 20,75 attribuito al ricorrente e del conseguente giudizio di prova “non superata”; c) del questionario sottoposto durante la prova scritta, e in particolar riferimento alle domande nn.38 e 40; d) del provvedimento, se esistente e comunque non conosciuto, con il quale il ricorrente è stato ritenuto non idoneo e dunque escluso dalla procedura concorsuale; e) del provvedimento, non conosciuto, con il quale l’Amministrazione ha redatto e/o avallato e/o approvato sia l’elenco delle domande quiz formulate ai candidati durante la prova scritta del giorno 24 ottobre 2025, turno delle ore 16, (alla quale ha preso parte il ricorrente), sia la relativa griglia delle risposte esatte, nonché del suddetto questionario e griglia nella parte in cui, in relazione alle domande n. 38 e 40, sono state ritenute non pienamente efficaci le risposte “Informi il responsabile affinché ti indichi come agire” (domanda 38) e “Attendi istruzioni dal responsabile senza agire direttamente” (domanda 40) fornite dal ricorrente, ed invece esatte e pienamente efficaci le risposte “Ti assumi la responsabilità di chiedere chiarimenti diretti, per evitare errori e garantire correttezza procedurale” e “Decidi rapidamente di trasferire fascicoli e strumenti, chiedendo l’aiuto dei colleghi.”; f) ove occorra, del Bando RIPAM relativo al succitato concorso; g) di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, compresi il verbale della seduta d’esame del giorno 24 ottobre 2025, turno delle ore 16, sede decentrata di Catania, redatto dalla Commissione esaminatrice del suddetto concorso, relativo alla prova scritta alla quale ha preso parte il ricorrente e gli annessi allegati, non conosciuti, ed ivi inclusi, ove occorra: i) il decreto prot. n. 2879 del 27 giugno 2025 con cui è stata nominata la commissione di concorso; ii) il verbale prot. n. 2959 del 2 luglio 2025 di insediamento della commissione di concorso; iii) il verbale prot. n. 2971 del 2 luglio 2025; iv) il provvedimento del RUP prot. n. 2977 del 2 luglio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta concorsuale, punteggio di 20,75, giudizio di prova non superata e atti relativi alla formulazione e alla valutazione dei quiz situazionali nn. 38 e 40
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’esito della prova scritta sostenuta il 24 ottobre 2025, comunicato il 28 ottobre 2025, contestando il punteggio di 20,75 e il conseguente giudizio di non idoneità, a fronte di una soglia fissata dalla lex specialis in 21 punti. Ha inoltre censurato il questionario e la griglia delle risposte esatte, con particolare riferimento ai quiz situazionali nn. 38 e 40. Per il quesito n. 38, relativo a un ordine di servizio poco chiaro, il candidato aveva scelto la risposta consistente nell’informare il responsabile affinché indicasse come agire, mentre la commissione aveva ritenuto più efficace assumersi la responsabilità di chiedere direttamente chiarimenti. Per il quesito n. 40, relativo allo spostamento improvviso di una riunione e alla necessità di trasferire fascicoli e strumenti informatici, il candidato aveva scelto di attendere istruzioni dal responsabile, mentre la commissione aveva considerato più efficace trasferire rapidamente il materiale chiedendo l’aiuto dei colleghi. La censura sostanziale consisteva nella contestazione della valutazione della risposta più efficace e nella dedotta erroneità o irragionevolezza delle soluzioni indicate dalla commissione; sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, il bando, gli atti della commissione e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo completo il contraddittorio e sufficiente la documentazione. Nel merito, ha ricordato che l’individuazione della risposta più efficace nei quiz situazionali rientra nella discrezionalità dell’amministrazione e non è suscettibile di sindacato sostitutivo del giudice, salvo che le domande o le opzioni risultino manifestamente ambigue, illogiche o irragionevoli. Nel caso concreto, i quesiti nn. 38 e 40 sono stati ritenuti correttamente formulati e caratterizzati da risposte chiare, espressive di approcci radicalmente diversi alla situazione lavorativa prospettata. La scelta della commissione è stata considerata coerente con la valorizzazione di un atteggiamento propositivo richiesto dal ruolo oggetto del concorso, mentre le risposte selezionate dal candidato denotavano un atteggiamento di attesa delle istruzioni del responsabile. Non ravvisando manifesta ambiguità, illogicità o irragionevolezza, il TAR ha respinto il ricorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a.
La sentenza in forma semplificata è stata adottata poiché il contraddittorio era completo, la documentazione sufficiente e le parti erano state avvisate della possibile definizione immediata.
Massime di principio
- La valutazione della risposta più efficace nei quiz situazionali di una procedura concorsuale rientra nella discrezionalità amministrativa della commissione esaminatrice e non può essere sostituita dal giudice amministrativo.
- Il sindacato giurisdizionale sulle risposte corrette o più efficaci nei quiz situazionali è ammesso soltanto quando il quesito o le opzioni presentino manifesta ambiguità, illogicità o irragionevolezza.
- Quando le alternative di un quiz situazionale sono formulate in modo chiaro e sottendono approcci diversi alla situazione lavorativa, la preferenza accordata dalla commissione alla risposta maggiormente propositiva è espressione di discrezionalità valutativa non censurabile in assenza di vizi manifesti.
- La valorizzazione, da parte della commissione di concorso, di un atteggiamento propositivo e autonomo rispetto alla mera attesa di istruzioni può costituire un criterio legittimo di individuazione della risposta più efficace, se coerente con il ruolo da ricoprire e con la situazione descritta dal quesito.
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