Regolamento (UE) 2016/439
Regolamento (UE) 2016/439 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), carburo di calcio, ioduro di potassio, idrogenocarbonato di sodio, rescalure, Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040 e Beauveria bassiana ceppo GHA (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 inserendovi alcune sostanze per le quali non si ritiene necessario fissare limiti massimi di residui specifici. Contestualmente sopprime una nota a piè di pagina relativa allo ioduro di potassio. La modifica si fonda sulle valutazioni scientifiche dell'EFSA e su considerazioni di gestione del rischio che escludono, per le sostanze interessate, un rischio rilevante per il consumatore o la loro entrata nella catena alimentare umana.
Modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per includere talune sostanze per le quali non si applicano limiti massimi di residui specifici e per sopprimere una nota relativa allo ioduro di potassio.
Ambito di applicazione
Si applica alla disciplina UE sui livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, incidendo sull'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda in particolare le sostanze Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), carburo di calcio, ioduro di potassio, idrogenocarbonato di sodio, rescalure, Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040 e Beauveria bassiana ceppo GHA. La modifica produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE; non sono previste esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per talune sostanze attive
Il regolamento interviene sulla disciplina UE dei livelli massimi di residui di antiparassitari, aggiornando l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. La finalità è quella di includere alcune sostanze per le quali, sulla base delle valutazioni scientifiche disponibili e delle considerazioni di rischio, non appare necessario fissare limiti massimi di residui specifici.
Contesto normativo e motivazioni
L'intervento si fonda sull'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 e tiene conto dei pareri/valutazioni dell'EFSA e delle relazioni di riesame pertinenti. Per alcune sostanze, la Commissione richiama espressamente l'assenza di rischio per il consumatore o il fatto che la sostanza non entra nella catena alimentare umana; per lo ioduro di potassio, invece, la ragione della modifica è collegata al suo impiego nella fabbricazione di integratori alimentari.
Ambito della modifica
Le sostanze interessate sono:
- Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)
- carburo di calcio
- ioduro di potassio
- idrogenocarbonato di sodio
- rescalure
- Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040
- Beauveria bassiana ceppo GHA
Per CpGV, carburo di calcio, idrogenocarbonato di sodio, rescalure e i due ceppi di Beauveria bassiana, l'allegato IV viene aggiornato per includerne le voci. Per ioduro di potassio, già presente nell'allegato IV, viene invece eliminata la nota a piè di pagina n. 1.
Effetti giuridici sull'applicazione dei limiti massimi di residui
L'inserimento nell'allegato IV è rilevante perché le sostanze incluse in tale allegato non sono soggette a LMR specifici. Il regolamento evidenzia che, in assenza di inclusione nell'allegato IV, per le sostanze interessate si applicherebbe il tenore standard di 0,01 mg/kg previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Con la modifica, tali sostanze escono da questo regime generale.
Motivazioni specifiche per ciascuna sostanza
Per il Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), l'EFSA ha concluso che non è patogeno per l'uomo e non produce tossine. Per il carburo di calcio, l'EFSA ha concluso che la sostanza non entra nella catena alimentare umana. L'idrogenocarbonato di sodio è qualificato come sostanza di base approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069, elemento che giustifica l'inclusione nell'allegato IV. Per il rescalure, l'EFSA ha indicato che è opportuno inserirlo nell'allegato IV. Quanto a Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040 e Beauveria bassiana ceppo GHA, la Commissione fa riferimento alle relazioni di riesame che concludono per un rischio trascurabile dei metaboliti per l'uomo.
Effetti sullo ioduro di potassio
Lo ioduro di potassio resta menzionato nell'allegato IV, ma viene eliminato il rinvio alla nota 1. Il regolamento spiega che tale sostanza minerale può essere utilizzata nella produzione di integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE; per questo motivo non è più necessaria la nota che richiedeva una valutazione a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Integrazione dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato per inserire, in ordine alfabetico, le voci Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), carburo di calcio, idrogenocarbonato di sodio, rescalure, Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040 e Beauveria bassiana ceppo GHA. L'effetto pratico è l'inclusione di tali sostanze tra quelle per cui non si applicano LMR specifici, con conseguente sottrazione al tenore standard di 0,01 mg/kg previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), per le sostanze non incluse nell'allegato IV.
Soppressione della nota relativa allo ioduro di potassio
Viene soppresso il riferimento alla nota 1 dopo la voce "ioduro di potassio". La motivazione indicata è che lo ioduro di potassio è una sostanza minerale utilizzabile nella fabbricazione di integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE, sicché non è più necessaria la valutazione richiamata dalla nota in base all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005.
Motivazioni scientifiche e di gestione del rischio
Per CpGV l'EFSA ha concluso che i virus non sono patogeni per l'uomo e non producono tossine; per il carburo di calcio ha concluso che la sostanza non entra nella catena alimentare umana; per rescalure ha concluso che è opportuno l'inserimento nell'allegato IV; per Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040 e ceppo GHA l'ulteriore analisi dei responsabili della gestione del rischio, riflessa nelle relazioni di riesame, ha portato a ritenere trascurabile il rischio dei metaboliti per l'uomo. L'idrogenocarbonato di sodio è richiamato come sostanza di base approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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