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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/442

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/442 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia

Normativa europea32016R0442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 per prorogare di quattro mesi diversi termini relativi alla gestione delle eccedenze di zucchero in Croazia dopo l’adesione all’Unione. La proroga si giustifica con difficoltà procedurali impreviste segnalate dalla Croazia nell’attuazione dell’obbligo di eliminazione delle eccedenze. Le modifiche riguardano le scadenze per eliminazione, prova di eliminazione e connessi termini procedurali previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento originario.

Proroga di alcuni termini procedurali delle misure transitorie nel settore dello zucchero applicabili alla Croazia a seguito della sua adesione all’Unione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle misure transitorie nel settore dello zucchero previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013, limitatamente alla Croazia e agli operatori coinvolti nella determinazione, eliminazione e prova dell’avvenuta eliminazione delle eccedenze di zucchero esistenti alla data di adesione. Incide sui termini procedurali relativi alle eccedenze già determinate con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1345/2014. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Proroga dei termini nelle misure transitorie sullo zucchero per la Croazia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/442 della Commissione interviene sul regime transitorio sullo zucchero applicabile alla Croazia dopo l’adesione all’Unione, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013. La finalità è quella di concedere un periodo supplementare di quattro mesi per far fronte a difficoltà procedurali impreviste nell’attuazione degli obblighi di eliminazione delle eccedenze di zucchero già determinate a carico della Croazia.

Contesto normativo

Il regolamento si inserisce nel quadro dell’atto di adesione della Croazia, con richiamo all’articolo 41 e all’articolo 16 in combinato disposto con l’allegato IV, sezione 3, lettera a), punto 4. I considerando ricordano che il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 disciplina, tra l’altro, la determinazione delle eccedenze di zucchero esistenti in Croazia alla data di adesione, i termini per la loro eliminazione e la prova dell’avvenuta eliminazione da parte degli operatori identificati. Viene inoltre richiamato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1345/2014, che ha già determinato le eccedenze da rimuovere dal mercato dell’Unione a spese della Croazia.

Ragioni della modifica

La Commissione prende atto della comunicazione della Croazia del 26 gennaio 2016, con cui lo Stato membro segnala che, pur non contestando l’obbligo di eliminare le eccedenze, le difficoltà procedurali emerse nell’esecuzione dell’obbligo non sono state superate integralmente. Per questo motivo, la Commissione ritiene opportuno prorogare i termini previsti dal regolamento n. 170/2013.

Modifiche ai termini procedurali

Le modifiche riguardano esclusivamente il rinvio di scadenze contenute negli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013:

  • all’articolo 9, paragrafo 1, la scadenza del 31 marzo 2016 diventa 31 luglio 2016;
  • all’articolo 10, la scadenza del 31 marzo 2016 diventa 31 luglio 2016 e quella del 30 novembre 2016 diventa 31 marzo 2017;
  • all’articolo 11, paragrafo 1, la scadenza del 30 giugno 2016 diventa 31 ottobre 2016; al paragrafo 2, quarto comma, la scadenza del 31 marzo 2016 diventa 31 luglio 2016;
  • all’articolo 12, paragrafo 1, la scadenza del 31 luglio 2016 diventa 30 novembre 2016; al paragrafo 2, primo comma, la scadenza del 31 marzo 2016 diventa 31 luglio 2016; al secondo comma, la scadenza del 30 novembre 2016 diventa 31 marzo 2017; al terzo comma, la scadenza del 30 settembre 2016 diventa 31 gennaio 2017.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga dei termini delle misure transitorie sullo zucchero

L’articolo 1 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 spostando in avanti di quattro mesi diversi termini previsti per la gestione delle eccedenze di zucchero in Croazia. In particolare, all’articolo 9, paragrafo 1, la data "31 marzo 2016" è sostituita da "31 luglio 2016".

Termini relativi all’eliminazione delle eccedenze e alla prova dell’eliminazione

All’articolo 10 del regolamento n. 170/2013, la data "31 marzo 2016" è sostituita da "31 luglio 2016" e la data "30 novembre 2016" è sostituita da "31 marzo 2017". All’articolo 11, paragrafo 1, la data "30 giugno 2016" è sostituita da "31 ottobre 2016"; al paragrafo 2, quarto comma, la data "31 marzo 2016" è sostituita da "31 luglio 2016".

Ulteriori adeguamenti delle scadenze procedurali

All’articolo 12 del regolamento n. 170/2013, al paragrafo 1 la data "31 luglio 2016" è sostituita da "30 novembre 2016". Inoltre, il paragrafo 2 è modificato sostituendo: nel primo comma, "31 marzo 2016" con "31 luglio 2016"; nel secondo comma, "30 novembre 2016" con "31 marzo 2017"; nel terzo comma, "30 settembre 2016" con "31 gennaio 2017".

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatizuccheroallargamento uemisure transitorie

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