Regolamento (UE) 2016/440
Regolamento (UE) 2016/440 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di atrazina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina UE dei livelli massimi di residui (LMR) dell’atrazina, eliminando le precedenti voci dagli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 e inserendo nuovi limiti nell’allegato V. La modifica è motivata dalla revoca di tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti atrazina e dal parere scientifico dell’EFSA, che ha indicato per i cereali un LMR di 0,05 mg/kg, senza rischio per i consumatori. È inoltre prevista una norma transitoria per i prodotti ottenuti prima del 13 ottobre 2016, oltre a un differimento dell’applicazione al medesimo termine.
Modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 per sopprimere i precedenti livelli massimi di residui dell’atrazina e fissare nuovi limiti, in particolare per i cereali, al livello di 0,05 mg/kg.
Ambito di applicazione
Si applica agli alimenti e ai mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con focus sui residui di atrazina nei prodotti elencati negli allegati interessati. Rileva per Stati membri, operatori del settore alimentare e mangimistico, paesi terzi esportatori e importatori, in relazione alla commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima del 13 ottobre 2016, ai quali continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005.
Modifica dei livelli massimi di residui dell’atrazina
Il regolamento (UE) 2016/440 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La misura è adottata a seguito della revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti atrazina e tiene conto del parere scientifico dell’EFSA, oltre che delle consultazioni svolte in ambito OMC con i partner commerciali dell’Unione.
Ambito di applicazione e finalità
La modifica riguarda i residui di atrazina nei prodotti ricompresi nel sistema degli LMR del regolamento (CE) n. 396/2005, con incidenza diretta sugli operatori della filiera alimentare e mangimistica, nonché sugli scambi con paesi terzi. Il regolamento mira a sopprimere i precedenti limiti divenuti non più giustificati per effetto della revoca delle autorizzazioni e a riallineare i valori ai dati scientifici disponibili.
Modifiche agli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V secondo l’allegato del regolamento. In concreto:
- nell’allegato II è soppressa la colonna relativa all’atrazina;
- nell’allegato III, parte B, è soppressa la colonna relativa all’atrazina;
- nell’allegato V è aggiunta una nuova colonna relativa all’atrazina.
La nuova tabella indica, per numerose categorie di prodotti vegetali, un LMR di 0,05 mg/kg, con riferimento al limite inferiore di determinazione analitica indicato dalla nota (*1). Per tè, caffè, infusioni di erbe, cacao, carrube, luppolo e spezie, il valore è fissato a 0,1 mg/kg. Per i prodotti di origine animale, l’allegato elenca le categorie interessate e segnala per il miele e altri prodotti dell’apicoltura un valore di 0,05 mg/kg; la nota (F) precisa che la sostanza è liposolubile.
Fondamento scientifico e valutazione del rischio
Il considerando 3 richiama la richiesta di parere scientifico rivolta alla EFSA ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, nell’ambito di una tolleranza all’importazione presentata dall’Argentina. Sulla base delle sperimentazioni sui residui fornite dal richiedente per l’impiego dell’atrazina sul granturco secondo le buone pratiche agricole argentine, l’EFSA ha ritenuto che gli LMR per l’atrazina nei cereali dovessero essere ridotti a 0,05 mg/kg. La valutazione conclude che tali livelli non comportano rischi per la salute dei consumatori europei.
Regime transitorio e decorrenza
Per evitare effetti bruschi sulla commercializzazione e trasformazione dei prodotti, l’articolo 2 mantiene applicabile la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 ai prodotti ottenuti prima del 13 ottobre 2016. L’articolo 3 stabilisce inoltre che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 13 ottobre 2016, così da concedere un periodo di adeguamento agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, il testo è rilevante soprattutto per la verifica della conformità dei prodotti alimentari e mangimistici agli LMR aggiornati, per la gestione delle scorte e dei prodotti già immessi o ottenuti prima della data di applicazione e per l’adeguamento documentale nelle importazioni. La soppressione dei precedenti valori per l’atrazina e l’introduzione dei nuovi limiti comportano un aggiornamento delle procedure di controllo qualità, etichettatura, import-export e compliance regolatoria.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. In particolare, nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, la colonna relativa all’atrazina è soppressa; nell’allegato V è inserita una nuova colonna relativa all’atrazina con i relativi LMR.
Nuovi livelli massimi di residui per l’atrazina
L’allegato stabilisce, per le categorie di prodotti elencate, un LMR pari a 0,05 mg/kg per numerosi prodotti vegetali, inclusi frutta, ortaggi, legumi, semi e frutti oleaginosi, cereali e piante da zucchero. Per tè, caffè, infusioni di erbe, cacao, carrube, luppolo e spezie è previsto un LMR pari a 0,1 mg/kg. Per i prodotti di origine animale, la tabella rinvia in sostanza all’assenza di una specifica modifica sostanziale per la maggior parte delle voci, mentre è espressamente indicato il limite per miele e altri prodotti dell’apicoltura pari a 0,05 mg/kg; la nota precisa che il simbolo (F) indica sostanza liposolubile.
Soppressione dei precedenti LMR
Il considerando 2 spiega che, poiché tutte le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti atrazina sono state revocate, i livelli massimi di residui precedentemente fissati negli allegati II e III devono essere soppressi ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005.
Base scientifica e consultazione commerciale
La Commissione ha chiesto il parere dell’EFSA ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005 in relazione a una richiesta di tolleranza all’importazione presentata dall’Argentina. L’EFSA ha concluso che gli LMR nei cereali dovrebbero essere ridotti a 0,05 mg/kg, corrispondente al limite di determinazione vigente, e che tali livelli non comportano rischi per la salute dei consumatori. I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’OMC e le osservazioni ricevute sono state considerate.
Disposizioni transitorie
L’articolo 2 prevede che il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente alle modifiche del presente regolamento, continui ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 13 ottobre 2016.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 13 ottobre 2016.
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