Regolamento (UE) 2016/443
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/443 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda l'elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'elenco dei prodotti di origine non animale soggetti a controlli ufficiali rafforzati all'importazione nell'Unione. La modifica discende dal riesame periodico previsto dal regolamento (CE) n. 669/2009 e tiene conto di allarmi, audit nei paesi terzi e relazioni degli Stati membri. L'allegato sostituito individua, per ciascuna merce e paese di origine, il rischio specifico e la frequenza dei controlli fisici e d'identità. Alcune voci sono aggiunte per nuovi rischi, altre sono soppresse per migliorata conformità.
Modifica l'elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti a controlli ufficiali rafforzati alle importazioni, sostituendo l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, ai punti di entrata designati nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004. Riguarda gli operatori che importano le partite indicate e le autorità competenti degli Stati membri incaricate dei controlli ufficiali. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna l'elenco dei prodotti, dei paesi di origine, dei rischi e delle frequenze di controllo. Si applica dal 1° aprile 2016; l'entrata in vigore è al terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/443 della Commissione: aggiornamento dell'elenco dei prodotti soggetti a controlli rafforzati
Il regolamento interviene sul sistema dei controlli ufficiali sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale disciplinato dal regolamento (CE) n. 669/2009. La modifica è giustificata dal riesame periodico dell'elenco e tiene conto di segnalazioni del sistema di allarme rapido, degli audit effettuati nei paesi terzi e delle relazioni trimestrali degli Stati membri.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, come base giuridica, e afferma che l'elenco delle partite soggette a livello accresciuto di controlli deve essere adattato in funzione dell'evoluzione dei rischi. Il regolamento (CE) n. 669/2009 prevede infatti che tale elenco sia riesaminato almeno trimestralmente.
Criteri di modifica dell'elenco
L'aggiornamento deriva da tre categorie di elementi informativi:
- incidenti recenti nel mercato degli alimenti notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi;
- risultati degli audit nei paesi terzi condotti dalla direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione;
- relazioni trimestrali sulle partite importate trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009.
Tali elementi hanno evidenziato, da un lato, nuovi rischi per alcune merci e, dall'altro, un sufficiente livello di conformità per altre, con conseguente necessità di inserimenti e soppressioni nell'elenco.
Inserimenti principali nell'allegato I
Il regolamento segnala espressamente che alcune partite richiedono controlli rafforzati per l'emergere di nuovi rischi, in particolare:
- arachidi e prodotti derivati originari del Madagascar;
- olio di palma originario del Ghana;
- limoni originari della Turchia.
L'allegato sostituito contiene un elenco molto più ampio di prodotti e paesi di origine, con indicazione del rischio specifico e della frequenza dei controlli fisici e d'identità. Tra le voci più rilevanti figurano, ad esempio:
- uve secche dall'Afghanistan per ocratossina A;
- mandorle dall'Australia per aflatossine;
- fagiolo asparago dalla Cambogia per residui di antiparassitari;
- tè dalla Cina per residui di antiparassitari;
- arachidi dal Gambia, Madagascar e Sudan per aflatossine;
- semi di sesamo dall'India per salmonella;
- enzimi dall'India per cloramfenicolo;
- lamponi congelati dalla Serbia per norovirus;
- semi di cocomero e prodotti derivati dalla Sierra Leone per aflatossine;
- albicocche secche e conservate dalla Turchia e dall'Uzbekistan per solfiti;
- foglie di vite dalla Turchia per residui di antiparassitari;
- pistacchi dagli Stati Uniti per aflatossine;
- erbe aromatiche e ortaggi dal Vietnam per residui di antiparassitari.
Per ciascuna voce sono indicati nel dettaglio i codici NC e, se del caso, le suddivisioni TARIC, nonché la frequenza dei controlli espressa in percentuale.
Soppressioni dall'elenco
Il regolamento sopprime le voci relative a:
- melanzane della Repubblica dominicana;
- melone amaro della Repubblica dominicana.
La soppressione si fonda sul fatto che le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai requisiti di sicurezza dell'Unione, rendendo non più giustificato il mantenimento di controlli rafforzati.
Frequenze e tipologie di controllo
L'allegato aggiornato conserva la logica del sistema introdotto dal regolamento (CE) n. 669/2009: per ciascuna merce è definita la percentuale di partite da sottoporre a controlli fisici e controlli d'identità. Le percentuali variano a seconda del rischio, con valori che nel testo allegato includono, tra gli altri, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 70%, 72% e 75%.
Rinvii tecnici e note dell'allegato
L'allegato contiene numerose note tecniche che precisano:
- l'uso del prefisso "ex" per i codici NC quando solo alcuni prodotti della voce tariffaria sono soggetti a controllo;
- il significato dei rischi collegati ai residui di antiparassitari e agli specifici principi attivi da monitorare;
- i riferimenti ai metodi analitici e microbiologici, ad esempio per la salmonella e per i solfiti;
- la definizione delle sostanze coloranti Sudan ai fini dell'allegato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 1° aprile 2016. Come atto direttamente applicabile, è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Sostituzione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo contenuto nell'allegato del regolamento di esecuzione. Ne deriva l'aggiornamento dell'elenco dei mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a controlli ufficiali rafforzati ai punti di entrata designati.
Criteri e ragioni dell'aggiornamento dell'elenco
Il preambolo richiama il riesame periodico, almeno trimestrale, previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 e fonda la modifica su notifiche del sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi, audit nei paesi terzi, e relazioni trimestrali degli Stati membri ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009.
Nuove voci inserite nell'elenco
Sono inserite, tra le altre, voci relative ad arachidi e prodotti derivati del Madagascar, olio di palma del Ghana e limoni della Turchia, poiché le fonti informative indicano nuovi rischi che giustificano controlli rafforzati.
Voci soppresse dall'elenco
Sono soppresse le voci relative alle melanzane e al melone amaro della Repubblica dominicana, in quanto le informazioni disponibili indicano un livello generalmente soddisfacente di conformità ai requisiti di sicurezza e non giustificano più controlli rafforzati.
Contenuto operativo dell'allegato aggiornato
L'allegato elenca merce, uso previsto, codice NC/TARIC, paese di origine, rischio e frequenza dei controlli fisici e d'identità. Tra i prodotti figurano, a titolo esemplificativo, uve secche dall'Afghanistan per ocratossina A, mandorle dall'Australia per aflatossine, vari prodotti dalla Cambogia, Cina, Egitto, Gambia, Ghana, India, Kenya, Madagascar, Serbia, Sierra Leone, Sudan, Thailandia, Turchia, Stati Uniti, Uzbekistan e Vietnam per rischi quali residui di antiparassitari, aflatossine, salmonella, cloramfenicolo, norovirus, solfiti e coloranti Sudan.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° aprile 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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