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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/428

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/428 della Commissione, del 23 marzo 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, relativamente alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua la disciplina di segnalazione prudenziale del coefficiente di leva finanziaria contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, per allinearla alle modifiche intervenute nel CRR sul leverage ratio. Introduce nuove soglie di rilevanza per la segnalazione di talune informazioni sui derivati, sostituisce i modelli di reporting e ne dettaglia le istruzioni applicative. Prevede inoltre un differimento dell’applicazione per consentire agli enti di adattare procedure e sistemi informatici.

Modifica delle norme tecniche di attuazione sulle segnalazioni prudenziali degli enti creditizi e delle imprese di investimento, con particolare riguardo alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti soggetti agli obblighi di segnalazione prudenziale previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare per la trasmissione delle informazioni sul coefficiente di leva finanziaria alle autorità competenti. Incide sul regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, sostituendo un articolo e gli allegati X e XI relativi ai modelli e alle istruzioni di reporting. L’applicazione decorre dalla prima data di riferimento per le segnalazioni che cade sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’entrata in vigore è al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica delle segnalazioni prudenziali sul coefficiente di leva finanziaria

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per aggiornarne la disciplina di segnalazione prudenziale in coerenza con le modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) in materia di coefficiente di leva finanziaria. Il considerando evidenzia l’esigenza di armonizzare la normativa di base, di precisare le modalità di reporting e di concedere agli enti un periodo adeguato per adeguare processi e sistemi informatici.

Finalità e contesto normativo

La Commissione adotta la modifica sulla base dell’articolo 430, paragrafo 2, terzo comma, del CRR. Il testo richiama l’evoluzione del quadro prudenziale derivante da norme tecniche di regolamentazione e atti delegati, in particolare per il leverage ratio, e mira a garantire coerenza tra regole sostanziali e informazioni di vigilanza trasmesse alle autorità competenti. È richiamata anche l’attività consultiva svolta dall’EBA, incluse consultazioni pubbliche e confronto con il gruppo delle parti interessate del settore bancario.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’intervento riguarda gli enti tenuti alle segnalazioni prudenziali ai sensi del CRR. L’oggetto specifico è la segnalazione del coefficiente di leva finanziaria e delle sue componenti, con particolare attenzione a derivati, operazioni di finanziamento tramite titoli, esposizioni fuori bilancio, attività dedotte dai fondi propri e informazioni di natura generale utili alla classificazione dell’ente.

Modifiche all'articolo 14: periodicità, soglie e obblighi di reporting

Il nuovo articolo 14 stabilisce che i dati siano segnalati secondo la metodologia applicata al calcolo del coefficiente di leva finanziaria come coefficiente alla fine del trimestre. Vengono disciplinate soglie specifiche per l’obbligo di segnalare ulteriori informazioni relative ai derivati:

  • la segnalazione delle informazioni dell’allegato XI, parte II, punto 14, è dovuta nel periodo di segnalazione successivo se la quota di derivati supera l’1,5 % in due date di riferimento consecutive oppure il 2,0 %;
  • in alternativa, l’obbligo scatta anche quando il valore nozionale totale dei derivati supera 10 miliardi di EUR, indipendentemente dalla quota percentuale;
  • per le informazioni di cui al punto 15, la segnalazione è dovuta se il volume dei derivati su crediti supera 300 milioni di EUR in due date consecutive oppure 500 milioni di EUR.

Nuovi modelli di segnalazione: allegato X

L’allegato X è sostituito integralmente e struttura il reporting sul leverage ratio in sei modelli:

  • C47.00 / LRCalc: calcolo del coefficiente di leva finanziaria;
  • C40.00 / LR1: trattamento alternativo della misura dell’esposizione;
  • C41.00 / LR2: ulteriore disaggregazione delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio;
  • C42.00 / LR3: definizione alternativa del capitale;
  • C43.00 / LR4: disaggregazione delle componenti della misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria;
  • C44.00 / LR5: informazioni di carattere generale.

Istruzioni generali e convenzioni di compilazione: allegato XI

Il nuovo allegato XI contiene istruzioni di dettaglio per i modelli LR. Vengono fissate le convenzioni di numerazione delle righe, colonne e celle, le abbreviazioni principali (CRR, SFT, CRM), nonché la convenzione dei segni per la segnalazione di importi positivi e negativi. È chiarito che i modelli sono due-parti nella struttura di LRCalc: una parte A con i dati necessari al calcolo del coefficiente di leva finanziaria e una parte B con i dati richiesti ai fini della relazione di cui all’articolo 511 del CRR.

Calcolo del coefficiente di leva finanziaria (LRCalc)

Il modello C47.00 raccoglie i dati necessari per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria definito agli articoli 429, 429 bis e 429 ter del CRR. La segnalazione è trimestrale; la data di riferimento coincide con l’ultimo giorno di calendario del terzo mese del trimestre. Le istruzioni regolano l’inclusione delle principali componenti dell’esposizione, tra cui:

  • SFT con o senza accordo quadro di compensazione;
  • derivati e derivati su crediti, incluse maggiorazioni per rischio di controparte e trattamento alternativo;
  • elementi fuori bilancio a diversi fattori di conversione del credito;
  • altre attività;
  • attività fiduciarie, esposizioni infragruppo e altre esposizioni esentate;
  • importi dedotti dal capitale primario di classe 1 o dai fondi propri.

Sono inoltre fornite le formule di calcolo:

  • coefficiente di leva finanziaria con definizione pienamente adottata = capitale di classe 1 pienamente adottato / esposizione complessiva pienamente adottata;
  • coefficiente di leva finanziaria con definizione transitoria = capitale di classe 1 transitorio / esposizione complessiva transitoria.

Soglie di rilevanza per derivati

Le istruzioni riducono gli oneri di segnalazione per gli enti con esposizioni limitate in derivati. Le soglie previste sono quelle già richiamate nell’articolo 14 modificato, e determinano quando l’ente deve compilare le celle dedicate del modello LR1. In particolare:

  • per talune informazioni sui derivati, la soglia è legata alla quota percentuale sull’esposizione complessiva o a un valore nozionale totale superiore a 10 miliardi di EUR;
  • per i derivati su crediti, la soglia è legata al volume oltre 300 milioni di EUR in due date consecutive o oltre 500 milioni di EUR.

Trattamento alternativo della misura dell'esposizione (LR1)

Il modello C40.00 raccoglie i dati relativi al trattamento alternativo di derivati, SFT ed elementi fuori bilancio. Le istruzioni specificano il significato di “valore contabile di bilancio” e di “valore contabile presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM”, imponendo, in linea generale, la neutralizzazione degli effetti di compensazione contabile o di attenuazione del rischio di credito quando si compilano le celle pertinenti.

Il modello distingue tra diverse categorie, tra cui:

  • derivati su crediti di protezione venduta e acquistata, con specifiche sotto-categorie per clausola di close-out;
  • derivati finanziari ex allegato II del CRR;
  • SFT coperte o non coperte da accordo quadro di compensazione;
  • altre attività;
  • elementi fuori bilancio a rischio basso, medio-basso, medio e pieno;
  • garanzie in contante, crediti per margini di variazione, titoli ricevuti in SFT, credito passante in contante su SFT;
  • esposizioni ammissibili all’esenzione di cui all’articolo 113, paragrafo 6, del CRR e esposizioni esentabili ai sensi dell’articolo 429, paragrafo 14, del CRR.

Ulteriore disaggregazione delle esposizioni (LR2)

Il modello C41.00 disaggrega le esposizioni in bilancio e fuori bilancio non comprese nel portafoglio di negoziazione e le esposizioni di negoziazione soggette a rischio di controparte, secondo i fattori di ponderazione del rischio del CRR. Le istruzioni distinguono tra metodo standardizzato e metodo IRB, prevedendo che:

  • le esposizioni in default siano ricondotte a una voce separata;
  • le esposizioni assistite da tecniche di CRM siano considerate secondo il fattore di ponderazione risultante dalla sostituzione della controparte con la garanzia;
  • le esposizioni dedotte dai fondi propri siano trattate come se avessero fattore di ponderazione del 1 250 %.

Definizione alternativa del capitale (LR3)

Il modello C42.00 contiene le informazioni sulle misure di capitale necessarie per la verifica prevista dall’articolo 511 del CRR. Riporta, tra l’altro:

  • capitale primario di classe 1 pienamente adottato e transitorio;
  • fondi propri totali pienamente adottati e transitori;
  • importi dedotti dagli elementi di CET1 o dagli elementi di fondi propri, con segno negativo.

Le istruzioni precisano che devono essere considerate le deduzioni imposte dagli articoli 32-35, 36-47, 56-60 e, per alcuni elementi, 66-70 del CRR, con gli adattamenti previsti dagli articoli 48, 49 e 79 e dalle disposizioni transitorie della parte dieci, titolo I, capi 1 e 2.

Disaggregazione delle componenti della misura dell'esposizione (LR4)

Il modello C43.00 presenta una disaggregazione più analitica delle componenti della misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria, previa applicazione delle esenzioni previste in specifiche celle di LRCalc. Le istruzioni richiedono di evitare doppi conteggi e riconciliano la somma delle componenti LRCalc con le voci del modello LR4.

Le categorie principali includono:

  • elementi fuori bilancio e relativi fattori di rischio;
  • finanziamenti al commercio e relativi regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all’esportazione;
  • derivati e SFT soggetti o meno ad accordi di compensazione tra prodotti differenti;
  • esposizioni verso obbligazioni garantite, sovrani, amministrazioni centrali e locali, enti, ipoteche su immobili, esposizioni al dettaglio, imprese, PMI, esposizioni in default, cartolarizzazioni e altre esposizioni.

Le istruzioni chiariscono per molte categorie la distinzione tra metodo standardizzato e IRB, nonché il trattamento al netto delle esposizioni in default.

Informazioni di carattere generale (LR5)

Il modello C44.00 consente di classificare l’ente e alcune opzioni regolamentari adottate. In particolare richiede informazioni su:

  • struttura societaria dell’ente: società per azioni, mutua/cooperativa o altra società non per azioni;
  • trattamento regolamentare dei derivati: metodo dell’esposizione originaria o metodo del valore di mercato;
  • tipo di ente: banca universale, banca commerciale/al dettaglio, banca di investimento o finanziatore specializzato.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dalla prima data di riferimento per le segnalazioni che cade sei mesi dopo tale pubblicazione. Tale rinvio è espressamente motivato dalla necessità di consentire agli enti di adeguare procedure di segnalazione e sistemi informatici interni.

Disposizioni principali

Modifica dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 680/2014

Sostituisce i paragrafi 2-5 dell'articolo 14, stabilendo che i dati siano segnalati secondo la metodologia di calcolo del coefficiente di leva finanziaria al termine del trimestre. Introduce soglie per l’obbligo di segnalare le informazioni dell'allegato XI, parte II, punto 14, legate alla quota di derivati superiore all'1,5 % in due date di riferimento consecutive o superiore al 2,0 %. Prevede inoltre una soglia assoluta di 10 miliardi di EUR di valore nozionale totale dei derivati. Per le informazioni del punto 15, la segnalazione scatta se il volume dei derivati su crediti supera 300 milioni di EUR in due date consecutive oppure 500 milioni di EUR.

Soppressione del paragrafo 6 dell'articolo 14

Elimina il precedente paragrafo 6 dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 680/2014.

Sostituzione dell'allegato X

Sostituisce integralmente l'allegato X, ridenominato come allegato dei modelli di segnalazione della leva finanziaria. I modelli previsti sono sei: C47.00 (LRCalc), C40.00 (LR1), C41.00 (LR2), C42.00 (LR3), C43.00 (LR4) e C44.00 (LR5).

Sostituzione dell'allegato XI

Sostituisce integralmente l'allegato XI con nuove istruzioni generali e specifiche per i modelli LR, incluse convenzioni di numerazione, abbreviazioni, convenzione dei segni, struttura, frequenza, formule di calcolo del coefficiente di leva finanziaria e soglie di rilevanza per i derivati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica dalla prima data di riferimento per le segnalazioni che cade sei mesi dopo la pubblicazione. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariarequisiti prudenzialisegnalazioni di vigilanzacoefficiente di leva finanziariaregolamentazione degli enti creditizi

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