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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/441

Regolamento (UE) 2016/441 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di glicosidi steviolici (E 960) come edulcorante nella senape (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica l'elenco UE degli additivi alimentari autorizzati per introdurre l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) nella senape. L'autorizzazione riguarda la sottocategoria 12.4 e fissa un livello massimo di 120 mg/kg, espresso in equivalenti steviolici. La Commissione ritiene che l'uso previsto comporti un'esposizione aggiuntiva trascurabile e quindi non presenti rischi per la salute umana. La modifica entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per autorizzare l'impiego di glicosidi steviolici (E 960) come edulcorante nella senape, fino a 120 mg/kg espressi in equivalenti steviolici.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che producono o commercializzano senape nell'Unione europea, in particolare nella sottocategoria alimentare 12.4 "Senape". Disciplina l'uso di un additivo alimentare, i glicosidi steviolici (E 960), come edulcorante a condizioni e limiti quantitativi specifici. È un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini SEE; non introduce esclusioni ulteriori oltre al perimetro della modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per l’uso di glicosidi steviolici nella senape

Il regolamento (UE) 2016/441 della Commissione interviene sull’elenco unionale degli additivi alimentari autorizzati, contenuto nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. La finalità è consentire l’impiego dei glicosidi steviolici (E 960) come edulcorante nella senape, a seguito di una domanda presentata il 23 gennaio 2015 e dell’istruttoria richiamata nei considerando.

Contesto e valutazioni della Commissione

La Commissione richiama la possibilità di aggiornare l’elenco UE degli additivi attraverso la procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008. Nei considerando si osserva che i glicosidi steviolici sono componenti non calorici dal sapore dolce utilizzabili in sostituzione del saccarosio nella produzione della senape, con effetti positivi sulla durata di conservazione e sulla stabilità microbiologica, senza alterare le proprietà organolettiche richieste.

Viene altresì richiamato il parere EFSA del 14 aprile 2010, che ha fissato per i glicosidi steviolici una dose giornaliera ammissibile (DGA) di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno, espressa in equivalenti steviolici. La Commissione stima che l’uso nella senape al livello proposto comporti un incremento dell’assunzione compreso tra lo 0 e lo 0,133 % della DGA per consumi medi e tra lo 0 e l’1,143 % della DGA per consumi elevati, qualificandolo come esposizione addizionale trascurabile e priva di rischi per la sicurezza.

Ambito della modifica normativa

La modifica riguarda esclusivamente la sottocategoria alimentare 12.4 "Senape" dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. In tale categoria viene inserita la voce:

  • E 960 – Glicosidi steviolici
  • livello massimo: 120 mg/kg
  • indicazione in nota: valori espressi in equivalenti steviolici.

La misura è adottata senza richiedere un nuovo parere EFSA, poiché la Commissione ritiene che l’aggiornamento non abbia effetti sulla salute umana ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008.

Effetti pratici per gli operatori alimentari

Per gli operatori del settore alimentare che producono o commercializzano senape nell’Unione, il regolamento consente l’uso del dolcificante E 960 entro il limite fissato. La novità amplia le possibilità di formulazione del prodotto, introducendo un edulcorante diverso da quelli già utilizzati, con caratteristiche di sapore leggermente differenti, ma non incide su altri alimenti o categorie merceologiche.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell'elenco degli additivi autorizzati

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 conformemente all'allegato del regolamento. La modifica inserisce, nella parte E e nella sottocategoria alimentare 12.4 "Senape", la voce E 960 "Glicosidi steviolici" con livello massimo pari a 120 mg/kg, con rinvio alla nota a piè di pagina che specifica l'espressione in equivalenti steviolici.

Autorizzazione specifica per la senape

L'allegato introduce l'autorizzazione dei glicosidi steviolici (E 960) come edulcorante nella senape, limitatamente alla sottocategoria 12.4, con un tenore massimo di 120 mg/kg. La nota (60) precisa che i valori sono espressi in equivalenti steviolici.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieadditivi alimentarisicurezza alimentareetichettatura alimentareautorizzazioni alimentari

Testo integrale

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