Regolamento (UE) 2016/444
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/444 della Commissione, del 23 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/444 della Commissione stabilisce, per un determinato giorno, i valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli necessari per calcolare il prezzo di entrata. Si tratta di un atto tecnico di applicazione del regolamento (UE) n. 543/2011, adottato sulla base di dati giornalieri variabili e destinato ad applicazione immediata. L'allegato contiene i valori per codice NC e per paese terzo di origine.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, per le specifiche voci di nomenclatura NC e per le origini/paesi terzi indicati. Incide sulla determinazione del "prezzo di entrata" ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/444 della Commissione è un atto applicativo in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli, adottato per aggiornare i valori forfettari all'importazione utilizzati nel calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, soprattutto, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione giornaliera di tali valori sulla base di dati variabili.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda le importazioni nell'Unione di specifici prodotti ortofrutticoli freschi, identificati per codice NC nell'allegato. I valori sono determinati per le origini/paesi terzi indicati accanto a ciascun prodotto e servono esclusivamente ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina unionale. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Base normativa e funzione del regolamento
Il considerando 1 chiarisce che il sistema dei valori forfettari all'importazione discende dai criteri fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in attuazione degli esiti dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round. Il considerando 2 precisa che il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili; per questo motivo il regolamento produce effetti immediati.
Disposizioni operative
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene i valori espressi in EUR/100 kg per diversi codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con distinzione per origine (ad esempio EG, IL, MA, SN, TR, BR, CL, CN, US, ZA, AR e ZZ).
Nomenclatura dei paesi e codice ZZ
La nota dell'allegato rinvia al regolamento (UE) n. 1106/2012 per la nomenclatura dei paesi e territori utilizzata nell'allegato. Il codice "ZZ" è indicato come corrispondente a "altre origini", utile per le operazioni di classificazione e liquidazione doganale.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e criterio di fissazione
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari all'importazione sono fissati dalla Commissione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in funzione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round.
Oggetto della fissazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del presente regolamento. L'allegato indica i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC, differenziati per codice paese terzo e, ove previsto, per il codice ZZ relativo alle "altre origini".
Elenco dei prodotti e dei valori
L'allegato riguarda, tra gli altri, i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice sono indicati i corrispondenti valori forfettari all'importazione per le diverse origini (ad esempio EG, IL, MA, SN, TR, BR, CL, CN, US, ZA, AR e ZZ).
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Nomenclatura dei paesi terzi
La nota dell'allegato rinvia al regolamento (UE) n. 1106/2012 per la nomenclatura dei paesi e territori. Il codice "ZZ" è espressamente definito come corrispondente a "altre origini".
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