Sentenza n. 5531/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: 1) del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; 2) del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; 3) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto, ivi compresi la Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, l'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, l'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015. Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da Vacutest Kima S.r.l. il 6/2/2023: per l'annullamento: 1) della Determinazione 28.11.2022 n. 1356, prot. 26987, a firma del Direttore Generale dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, che ha determinato gli oneri di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, a sensi dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 (convertito con modificazioni in L. n. 125/2015), del D.M. 6.7.2022 del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (pubblicato il 15.9.2022), dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022 (convertito con modificazioni in L. n. 142/2022) e del D.M. 6.10.2022 del Ministero della salute (pubblicato il 26.10.2022); 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto, ivi compresi: il Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato il 15.9.2022, che ha certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; il Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022, pubblicato il 26.10.2022, di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; la Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413; l'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR; l'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali sul superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e sul ripiano del payback per gli anni 2015-2018, nonché il provvedimento della Regione Sardegna di determinazione degli oneri di ripiano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale 6 luglio 2022, concernente la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, il decreto ministeriale 6 ottobre 2022, recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna del 28 novembre 2022, che ha quantificato gli oneri di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici. Nel corso del giudizio è sopravvenuto l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Le ricorrenti hanno dichiarato di avere estinto l'obbligazione e, conseguentemente, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, subordinando inizialmente tale effetto alla definizione di altri contenziosi analoghi promossi contro ulteriori regioni e province autonome. A seguito dei rilievi del Collegio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., le ricorrenti hanno confermato la sopravvenuta carenza di interesse con riguardo al presente ricorso, chiedendo al giudice di valutare autonomamente la posizione oggetto del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il versamento effettuato dalle ricorrenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 ha privato di utilità la prosecuzione del giudizio, indipendentemente dall'adozione da parte della Regione Sardegna di un provvedimento di presa d'atto. Il Collegio ha inoltre escluso che la dichiarazione di carenza di interesse potesse essere condizionata alla definizione di altri giudizi relativi a diverse regioni, poiché ciascuna controversia conserva autonomia processuale. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Il versamento della quota prevista dalla disposizione estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici e priva di utilità la prosecuzione dei giudizi relativi agli atti di ripiano, determinando la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Costituisce la disciplina legislativa richiamata per gli obblighi di ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015
È richiamato quale fondamento dei provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei giudizi sul payback dei dispositivi medici.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato dal Collegio per segnalare alle parti i seri dubbi circa l'improcedibilità del ricorso e consentire il deposito di memorie.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, un adempimento previsto dalla legge estingue integralmente l'obbligazione sostanziale gravante sul ricorrente e rende inutile la rimozione degli atti impugnati, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata con riferimento autonomo a ciascun giudizio e non può essere subordinata alla definizione di controversie parallele relative ad atti o amministrazioni differenti.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente può fondare la declaratoria di improcedibilità quando l'evento sopravvenuto elimini concretamente ogni utilità della decisione sulla legittimità degli atti impugnati, anche senza una formale presa d'atto dell'amministrazione resistente.
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