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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2512

Regolamento delegato (UE) 2024/2512 della Commissione, del 17 aprile 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda l’acido beenico estratto dai semi di senape destinato alla fabbricazione di determinati emulsionanti

Normativa europea32024R2512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo agli ingredienti o prodotti che provocano allergie o intolleranze, escludendo dal regime di indicazione obbligatoria una specifica sostanza derivata dalla senape. La modifica si fonda sui pareri scientifici dell’EFSA, secondo i quali è estremamente improbabile che l’impiego dell’acido beenico estratto dai semi di senape, a determinate condizioni, provochi reazioni allergiche nei soggetti sensibili. È inoltre previsto un periodo transitorio per l’immissione in commercio fino a esaurimento scorte degli alimenti non conformi immessi o etichettati prima del 1º aprile 2025.

Modifica dell'elenco degli allergeni da indicare in etichetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011, con esclusione di un derivato della senape utilizzato nella fabbricazione di specifici emulsionanti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare e, più in generale, alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nell’Unione europea, con riferimento all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 sugli allergeni. Incide sulla disciplina dell’etichettatura degli alimenti contenenti o derivati da senape, ma prevede un’esclusione specifica per l’acido beenico estratto dai semi di senape con determinate caratteristiche e impiegato nella fabbricazione degli emulsionanti E 470a, E 471 ed E 477. Sono previste disposizioni transitorie per gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1º aprile 2025.

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011: acido beenico estratto dai semi di senape e emulsionanti

Il regolamento delegato interviene sulla disciplina degli allergeni alimentari contenuta nel regolamento (UE) n. 1169/2011. La Commissione, richiamando il riesame scientifico dell’EFSA e la necessità di evitare obblighi informativi non necessari, esclude dall’elenco degli allergeni una specifica sostanza derivata dalla senape impiegata nella produzione di determinati emulsionanti, sulla base della valutazione secondo cui il rischio di reazioni avverse è estremamente improbabile alle condizioni d’uso considerate.

Contesto normativo e base scientifica

L’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 elenca le sostanze e i prodotti che provocano allergie o intolleranze e che devono essere sempre indicati al consumatore. Nei considerando si precisa che l’aggiornamento di tale elenco può avvenire sia includendo nuove sostanze sia escludendone altre quando sia scientificamente accertata l’improbabilità di reazioni avverse nei soggetti sensibili. In tale quadro, la Commissione ha chiesto all’EFSA un parere sulla probabilità che l’assunzione di acido beenico estratto dai semi di senape, utilizzato nella fabbricazione degli emulsionanti E 470a, E 471 ed E 477, provochi reazioni avverse.

L’EFSA, con parere del 25 ottobre 2016, aveva già concluso che l’assunzione orale di alimenti contenenti tali emulsionanti era improbabile che causasse una reazione allergica nei soggetti allergici alla senape, alle condizioni proposte (acido beenico con purezza minima dell’85 % e ottenuto dopo due fasi di distillazione). A seguito di osservazioni di uno Stato membro sull’esposizione giornaliera e sulla quantità di proteine responsabili delle reazioni allergiche, la Commissione ha chiesto una revisione del parere; nel secondo parere, pubblicato il 25 settembre 2023, l’EFSA ha concluso che è estremamente improbabile, con probabilità pari o inferiore all’1 %, che il consumo orale di tali emulsionanti provochi una reazione allergica nei soggetti allergici alla senape.

Modifica dell’elenco degli allergeni

L’articolo 1 sostituisce il punto 10 dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011. La voce rimane riferita a "senape e prodotti a base di senape", ma viene introdotta una deroga espressa per l’acido beenico con purezza minima dell’85 % e ottenuto dopo due fasi di distillazione, quando sia utilizzato nella fabbricazione degli emulsionanti E 470a, E 471 ed E 477. Ne consegue che tale sostanza non è più soggetta all’obbligo di informazione ai sensi dell’elenco degli allergeni, limitatamente alle condizioni descritte.

Regime transitorio

Per favorire una transizione graduale, l’articolo 2 stabilisce che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1º aprile 2025 e non conformi al nuovo regime possano continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. Si tratta di una clausola utile per la gestione delle giacenze e per l’adeguamento dell’etichettatura da parte degli operatori alimentari.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dal 1º aprile 2025. È inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la natura propria del regolamento UE.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011

L’articolo 1 sostituisce il punto 10 dell’allegato II, mantenendo la voce "senape e prodotti a base di senape" ma introducendo un’esclusione: non rientra più nell’obbligo di segnalazione l’acido beenico con purezza minima dell’85 % e ottenuto dopo due fasi di distillazione, se utilizzato nella fabbricazione degli emulsionanti E 470a, E 471 ed E 477.

Fondamento scientifico dell’esclusione

Il regolamento si basa sul riesame scientifico richiesto alla Commissione e svolto dall’EFSA. Dopo un parere del 2016 e un aggiornamento del 25 settembre 2023, l’EFSA ha concluso che è estremamente improbabile (probabilità ≤ 1 %) che l’assunzione orale di emulsionanti fabbricati con tale acido beenico provochi reazioni allergiche nei soggetti allergici alla senape, alle condizioni d’uso proposte.

Regime transitorio

L’articolo 2 consente che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1º aprile 2025, se non conformi al nuovo regolamento, possano continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1º aprile 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareetichettatura degli alimentitutela dei consumatoriallergeni alimentari

Testo integrale

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