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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1104

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1104 della Commissione, del 17 aprile 2024, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 come additivo per mangimi destinati a cavalli, cani, gatti e conigli

Normativa europea32024R1104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 come additivo per mangimi, dopo la valutazione positiva della sicurezza e dell’efficacia effettuata dall’EFSA. L’additivo è classificato tra gli additivi tecnologici, gruppo funzionale regolatori dell’acidità, ed è destinato a cavalli, cani, gatti e conigli. Sono previste condizioni specifiche di impiego, prescrizioni informative in etichetta e misure di protezione per gli utilizzatori. L’atto è direttamente applicabile negli Stati membri e la sua autorizzazione ha durata fino all’8 maggio 2034.

Autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 come additivo per mangimi destinati a cavalli, cani, gatti e conigli, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale dei regolatori dell’acidità.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, all’immissione e all’uso del preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 come additivo per l’alimentazione animale nelle specie cavalli, cani, gatti e conigli. L’autorizzazione è circoscritta alle condizioni fissate nell’allegato, incluse le specifiche modalità d’impiego in determinati prodotti derivati dall’avena, dalla radice di carota e dalla polpa di cocco. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore; il periodo di autorizzazione termina il 8 maggio 2034.

Autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1104 autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’impiego di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 come additivo per mangimi destinati a cavalli, cani, gatti e conigli. La Commissione adotta l’atto sulla base della domanda presentata conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e del parere scientifico favorevole dell’EFSA, con specifiche cautele per la salute degli utilizzatori.

Base giuridica e percorso autorizzatorio

Il regolamento richiama il quadro generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e ne stabilisce motivi e procedure. La domanda presentata conteneva le informazioni e i documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento. La Commissione conclude che il preparato soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e quindi ne dispone l’autorizzazione.

Valutazione di sicurezza e considerazioni scientifiche

Nel parere del 23 marzo 2023, l’EFSA ha ritenuto il preparato sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori di carne equina e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo non è irritante per pelle e occhi, ma che, per la natura proteica dell’agente attivo, deve essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie; non è stato invece possibile esprimersi sulla sensibilizzazione cutanea. La Commissione richiama anche la qualificazione QPS indicata nel parere scientifico e, per i conigli, sottolinea che sono considerati animali destinati alla produzione di alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 429/2008; il gruppo di esperti scientifici ha ritenuto che l’additivo sia sicuro anche per i consumatori di conigli alimentati con esso.

Ambito di utilizzo e condizioni tecniche

L’allegato classifica il prodotto nel numero identificativo 1j002, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale dei regolatori dell’acidità. Il preparato è descritto come forma solida contenente almeno 1,3 × 10^10 CFU/g di additivo. L’impiego autorizzato è limitato a cavalli, cani, gatti e conigli e, sul piano tecnologico, il prodotto deve essere usato esclusivamente in:

  • prodotti derivati dall’avena con tasso di umidità pari o superiore al 55 %;
  • prodotti derivati dalla radice di carota con umidità pari o superiore al 90 %;
  • prodotti derivati dalla polpa di cocco con umidità pari o superiore al 90 %. Per questi impieghi l’allegato indica un tenore minimo di 8,0 × 10^10 CFU/kg di materia prima per mangimi.

Etichettatura, istruzioni d’uso e tutela degli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Devono inoltre contenere una specifica avvertenza di utilizzo limitato ai prodotti derivati dall’avena, dalla radice di carota e dalla polpa di cocco nelle soglie di umidità previste. Sul piano della sicurezza sul lavoro, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie.

Metodi di analisi e verifica

L’allegato richiama il metodo di conteggio dell’additivo su agar MRS secondo EN 15787 e i metodi di identificazione tramite sequenziamento del DNA o PFGE secondo CEN/TS 17697. È inoltre richiamata la relazione del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003, a supporto della valutazione del metodo analitico.

Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale

L’allegato fissa il termine finale del periodo di autorizzazione all’8 maggio 2034. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato specificato nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "regolatori dell’acidità", alle condizioni indicate nell’allegato stesso.

Presupposti scientifici e valutazione EFSA

La Commissione richiama il parere EFSA del 23 marzo 2023, che conclude per la sicurezza del preparato per le specie bersaglio, per i consumatori di carne equina e per l’ambiente, nonché per l’assenza di irritazione cutanea e oculare. L’EFSA segnala tuttavia che, per la natura proteica dell’agente attivo, l’additivo deve essere considerato sensibilizzante delle vie respiratorie; non è stato possibile concludere sulla sensibilizzazione cutanea.

Uso limitato a determinate matrici e tenore minimo

L’allegato prevede l’impiego esclusivo in prodotti derivati dall’avena con tasso di umidità pari o superiore al 55 %, in prodotti derivati dalla radice di carota con umidità pari o superiore al 90 % e in prodotti derivati dalla polpa di cocco con umidità pari o superiore al 90 %. Per tali impieghi è indicato un tenore minimo di 8,0 × 10^10 CFU/kg di materia prima per mangimi.

Specifiche del prodotto e metodo di analisi

L’additivo è identificato con il numero 1j002 ed è descritto come preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 contenente almeno 1,3 × 10^10 CFU/g di additivo, in forma solida. Sono indicati il metodo di conteggio su agar MRS (EN 15787) e i metodi di identificazione mediante sequenziamento del DNA o PFGE secondo CEN/TS 17697.

Obblighi informativi e misure di sicurezza per gli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Devono inoltre riportare la dicitura che l’additivo è da utilizzare esclusivamente nei tre tipi di prodotti specificati nell’allegato. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione l’8 maggio 2034.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentaremangimisalute animaleetichettatura e uso degli additivi

Testo integrale

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