Regolamento (UE) 2024/1104
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1104 della Commissione, del 17 aprile 2024, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 come additivo per mangimi destinati a cavalli, cani, gatti e conigli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 come additivo per mangimi, dopo la valutazione positiva della sicurezza e dell’efficacia effettuata dall’EFSA. L’additivo è classificato tra gli additivi tecnologici, gruppo funzionale regolatori dell’acidità, ed è destinato a cavalli, cani, gatti e conigli. Sono previste condizioni specifiche di impiego, prescrizioni informative in etichetta e misure di protezione per gli utilizzatori. L’atto è direttamente applicabile negli Stati membri e la sua autorizzazione ha durata fino all’8 maggio 2034.
Autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 come additivo per mangimi destinati a cavalli, cani, gatti e conigli, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale dei regolatori dell’acidità.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, all’immissione e all’uso del preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 come additivo per l’alimentazione animale nelle specie cavalli, cani, gatti e conigli. L’autorizzazione è circoscritta alle condizioni fissate nell’allegato, incluse le specifiche modalità d’impiego in determinati prodotti derivati dall’avena, dalla radice di carota e dalla polpa di cocco. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore; il periodo di autorizzazione termina il 8 maggio 2034.
Autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1104 autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’impiego di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 come additivo per mangimi destinati a cavalli, cani, gatti e conigli. La Commissione adotta l’atto sulla base della domanda presentata conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e del parere scientifico favorevole dell’EFSA, con specifiche cautele per la salute degli utilizzatori.
Base giuridica e percorso autorizzatorio
Il regolamento richiama il quadro generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e ne stabilisce motivi e procedure. La domanda presentata conteneva le informazioni e i documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento. La Commissione conclude che il preparato soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e quindi ne dispone l’autorizzazione.
Valutazione di sicurezza e considerazioni scientifiche
Nel parere del 23 marzo 2023, l’EFSA ha ritenuto il preparato sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori di carne equina e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo non è irritante per pelle e occhi, ma che, per la natura proteica dell’agente attivo, deve essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie; non è stato invece possibile esprimersi sulla sensibilizzazione cutanea. La Commissione richiama anche la qualificazione QPS indicata nel parere scientifico e, per i conigli, sottolinea che sono considerati animali destinati alla produzione di alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 429/2008; il gruppo di esperti scientifici ha ritenuto che l’additivo sia sicuro anche per i consumatori di conigli alimentati con esso.
Ambito di utilizzo e condizioni tecniche
L’allegato classifica il prodotto nel numero identificativo 1j002, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale dei regolatori dell’acidità. Il preparato è descritto come forma solida contenente almeno 1,3 × 10^10 CFU/g di additivo. L’impiego autorizzato è limitato a cavalli, cani, gatti e conigli e, sul piano tecnologico, il prodotto deve essere usato esclusivamente in:
- prodotti derivati dall’avena con tasso di umidità pari o superiore al 55 %;
- prodotti derivati dalla radice di carota con umidità pari o superiore al 90 %;
- prodotti derivati dalla polpa di cocco con umidità pari o superiore al 90 %. Per questi impieghi l’allegato indica un tenore minimo di 8,0 × 10^10 CFU/kg di materia prima per mangimi.
Etichettatura, istruzioni d’uso e tutela degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Devono inoltre contenere una specifica avvertenza di utilizzo limitato ai prodotti derivati dall’avena, dalla radice di carota e dalla polpa di cocco nelle soglie di umidità previste. Sul piano della sicurezza sul lavoro, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie.
Metodi di analisi e verifica
L’allegato richiama il metodo di conteggio dell’additivo su agar MRS secondo EN 15787 e i metodi di identificazione tramite sequenziamento del DNA o PFGE secondo CEN/TS 17697. È inoltre richiamata la relazione del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003, a supporto della valutazione del metodo analitico.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale
L’allegato fissa il termine finale del periodo di autorizzazione all’8 maggio 2034. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato specificato nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "regolatori dell’acidità", alle condizioni indicate nell’allegato stesso.
Presupposti scientifici e valutazione EFSA
La Commissione richiama il parere EFSA del 23 marzo 2023, che conclude per la sicurezza del preparato per le specie bersaglio, per i consumatori di carne equina e per l’ambiente, nonché per l’assenza di irritazione cutanea e oculare. L’EFSA segnala tuttavia che, per la natura proteica dell’agente attivo, l’additivo deve essere considerato sensibilizzante delle vie respiratorie; non è stato possibile concludere sulla sensibilizzazione cutanea.
Uso limitato a determinate matrici e tenore minimo
L’allegato prevede l’impiego esclusivo in prodotti derivati dall’avena con tasso di umidità pari o superiore al 55 %, in prodotti derivati dalla radice di carota con umidità pari o superiore al 90 % e in prodotti derivati dalla polpa di cocco con umidità pari o superiore al 90 %. Per tali impieghi è indicato un tenore minimo di 8,0 × 10^10 CFU/kg di materia prima per mangimi.
Specifiche del prodotto e metodo di analisi
L’additivo è identificato con il numero 1j002 ed è descritto come preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 contenente almeno 1,3 × 10^10 CFU/g di additivo, in forma solida. Sono indicati il metodo di conteggio su agar MRS (EN 15787) e i metodi di identificazione mediante sequenziamento del DNA o PFGE secondo CEN/TS 17697.
Obblighi informativi e misure di sicurezza per gli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Devono inoltre riportare la dicitura che l’additivo è da utilizzare esclusivamente nei tre tipi di prodotti specificati nell’allegato. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione l’8 maggio 2034.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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