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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1200

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1200 della Commissione, del 18 aprile 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, all'autorizzazione di tale preparato come additivo per mangimi da impiegare nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio per polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Biomin GmbH) e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 544/2013 e (UE) 2015/1105

Normativa europea32024R1200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato probiotico utilizzato come additivo zootecnico per alcune categorie di pollame e ne estende l’uso a ulteriori specie/categorie avicole e all’acqua di abbeveraggio. Fissa le condizioni tecniche di impiego, le prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori e la compatibilità con specifici coccidiostatici. Abroga le precedenti autorizzazioni del 2013 e del 2015, prevedendo regimi transitori per lo smaltimento delle scorte.

Rinnovo e nuova estensione dell’autorizzazione di un additivo per mangimi a base di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913, con abrogazione di precedenti autorizzazioni.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai soggetti che immettono sul mercato o utilizzano l’additivo, le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato indicato in allegato. Riguarda i mangimi e l’acqua di abbeveraggio destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, nonché, in estensione, polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima di determinate date. Restano rilevanti le condizioni di autorizzazione dei coccidiostatici eventualmente usati in contemporanea.

Rinnovo e nuova autorizzazione di un additivo per mangimi a base di tre ceppi batterici

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1200 della Commissione interviene nell’ambito della disciplina UE sugli additivi per mangimi di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003. In base ai considerando, la Commissione prende atto del parere EFSA del 15 novembre 2023, che conferma la sicurezza del preparato per specie bersaglio, consumatori e ambiente e ne segnala la natura di sensibilizzante delle vie respiratorie, senza necessità di valutazione dell’efficacia nel contesto del rinnovo per alcune specie già autorizzate.

Ambito di applicazione

Il provvedimento riguarda un preparato composto da Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913, classificato come additivo zootecnico nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. La disciplina si riferisce al suo impiego nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio per diverse categorie di pollame, con estensione dell’autorizzazione a polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione.

Presupposti normativi e valutazione scientifica

La Commissione richiama l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 per il rinnovo dell’autorizzazione e l’articolo 7 per la richiesta di nuovi usi. Il considerando relativo al parere EFSA evidenzia che il preparato è sicuro alle condizioni autorizzate e che non sono richieste prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato. Viene inoltre richiamato l’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 per escludere la necessità di una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

Rinnovo dell’autorizzazione e nuova estensione d’uso

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione per l’uso del preparato in mangimi e acqua di abbeveraggio per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova o per la riproduzione. L’articolo 2 autorizza lo stesso preparato per polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione, sempre alle condizioni dell’allegato.

Condizioni tecniche e prescrizioni operative

L’allegato fornisce le condizioni di impiego, prevedendo che l’additivo contenga almeno 10 × 10^9 CFU/g, con composizione in rapporto 3:1:6, in forma solida. Sono indicati metodi specifici per l’identificazione dei ceppi e per il loro conteggio nei diversi vettori di impiego. Le istruzioni per l’uso di additivo e premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È inoltre espressamente consentito l’uso nell’acqua di abbeveraggio.

Sicurezza degli utilizzatori e compatibilità con coccidiostatici

La Commissione ritiene necessario adottare misure di protezione per prevenire effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori. L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a ridurre i rischi; qualora ciò non sia sufficiente, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle. Il regolamento precisa anche che il preparato può essere usato contemporaneamente a specifici coccidiostatici, ma solo nel rispetto delle rispettive condizioni di autorizzazione come additivi per mangimi: maduramicina ammonio, diclazuril, cloridrato di robenidina, decochinato, narasina, nicarbazina e la combinazione narasina+nicarbazina.

Abrogazione delle autorizzazioni precedenti e disciplina transitoria

L’articolo 3 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 544/2013 e (UE) 2015/1105. Per evitare effetti immediati sulle filiere, l’articolo 4 introduce un regime transitorio: le premiscele e il preparato destinati alle categorie di pollame già coperte e prodotti/etichettati prima del 12 novembre 2024 possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte; analogamente, i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti/etichettati prima del 12 maggio 2025 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.

Durata dell’autorizzazione e applicazione

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 12.5.2034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione per alcune specie avicole

L’autorizzazione del preparato a base di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913, classificato come additivo zootecnico nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, è rinnovata per l’uso nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, alle condizioni dell’allegato.

Nuova autorizzazione per ulteriori categorie di pollame

Il medesimo preparato è autorizzato per l’uso nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio per polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione, sempre alle condizioni tecniche e d’impiego stabilite nell’allegato.

Abrogazione delle precedenti autorizzazioni

Sono abrogati il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1105.

Misure transitorie per scorte e prodotti già etichettati

Il preparato e le premiscele destinate a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, prodotti ed etichettati prima del 12 novembre 2024 secondo le norme previgenti, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato, destinati alle stesse categorie di animali, prodotti ed etichettati prima del 12 maggio 2025 secondo le norme previgenti, possono anch’essi essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte.

Condizioni tecniche di impiego e sicurezza dell’utilizzatore

L’allegato richiede che nelle istruzioni d’uso di additivo e premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È ammesso l’uso nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere impiegati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.

Compatibilità con i coccidiostatici

Il preparato può essere usato contemporaneamente, nel rispetto delle rispettive condizioni di autorizzazione come additivi per mangimi, con maduramicina ammonio, diclazuril, cloridrato di robenidina, decochinato, narasina, nicarbazina e con la combinazione narasina+nicarbazina.

Dati di composizione, analisi e periodo di autorizzazione

L’allegato indica il numero di identificazione 4b1890, il titolare Biomin GmbH, la composizione del preparato con almeno 10 × 10^9 CFU/g in rapporto 3:1:6, la forma solida e i metodi di analisi basati su sequenziamento del DNA o PFGE per l’identificazione e su metodi di diffusione su piastra per il conteggio dei tre ceppi. Il periodo di autorizzazione termina il 12.5.2034.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieadditivi per mangimizootecniasicurezza alimentaresalute animaleetichettatura e requisiti tecnici

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