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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1076

Regolamento (UE) 2024/1076 della Commissione, del 15 aprile 2024, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bispyribac, metosulam, orizalin, oxasulfuron e triazossido in o su determinati prodotti

Normativa europea32024R1076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro degli LMR per cinque sostanze attive ormai prive di approvazione o di autorizzazioni nazionali per i prodotti fitosanitari corrispondenti. In assenza di CXL o tolleranze all’importazione, la Commissione stabilisce che i residui siano fissati al limite di determinazione (LD), con conseguente soppressione delle voci corrispondenti dall’allegato II e loro trasferimento nell’allegato V. Per metosulam e orizalin vengono inoltre eliminate le note a piè di pagina relative a dati di conferma non più necessari.

Modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 per adeguare i livelli massimi di residui di bispyribac, metosulam, orizalin, oxasulfuron e triazossido nei prodotti alimentari e nei mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda in particolare bispyribac, metosulam, orizalin, oxasulfuron e triazossido, per i quali le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze risultano revocate o non rinnovate. Le modifiche incidono sui prodotti elencati negli allegati II e V del regolamento 396/2005 e si applicano in tutti gli Stati membri; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile.

Regolamento (UE) 2024/1076 della Commissione sui livelli massimi di residui di bispyribac, metosulam, orizalin, oxasulfuron e triazossido

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale. La Commissione adegua gli LMR di cinque sostanze attive alla loro attuale posizione regolatoria, tenendo conto della scadenza o del mancato rinnovo delle approvazioni e della revoca delle autorizzazioni dei relativi prodotti fitosanitari.

Contesto e presupposti dell'intervento

Dai considerando emerge che per bispyribac, metosulam, orizalin, oxasulfuron e triazossido gli LMR erano già previsti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, ma le rispettive approvazioni sono cessate: bispyribac è scaduto il 31 luglio 2022 a seguito del ritiro della domanda di rinnovo; metosulam, orizalin e triazossido sono scaduti rispettivamente il 30 aprile 2021, il 31 maggio 2021 e il 30 settembre 2021 per mancata presentazione della domanda di rinnovo; oxasulfuron non è stato rinnovato ed è scaduto l’8 agosto 2018. Poiché non esistono LMR fondati su CXL del Codex o su tolleranze all’importazione e le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze sono state revocate, la Commissione ritiene opportuno fissare gli LMR al limite di determinazione (LD).

Ambito delle modifiche

Il regolamento modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005. In particolare:

  • nell’allegato II sono soppresse le colonne relative alle cinque sostanze attive;
  • nell’allegato V sono introdotte colonne specifiche per bispyribac, metosulam, orizalin, oxasulfuron e triazossido, con LMR fissati ai corrispondenti LD per numerose categorie di prodotti.

La Commissione precisa di avere consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari, che hanno proposto LD specifici per prodotto rilevabili analiticamente. Il regolamento riporta una tabella molto estesa che copre prodotti di origine vegetale e animale, compresi frutta, ortaggi, cereali, spezie, prodotti di origine animale e altri alimenti.

Elenco dei prodotti e livelli di determinazione

Per le principali categorie di prodotti, l’allegato V stabilisce LD specifici. Tra i valori riportati figurano, a titolo esemplificativo:

  • 0,01 mg/kg per molte categorie di frutta, ortaggi, legumi, prodotti di origine animale e altre matrici;
  • 0,001 mg/kg per diverse sotto-categorie, in particolare alcuni frutti e ortaggi;
  • 0,002, 0,003, 0,005, 0,02 e 0,05 mg/kg per talune categorie specifiche, come erbe fresche, spezie, cereali, legumi secchi, zuccheri, latte, uova e miele.

La nota (*) indica che il valore corrisponde al limite inferiore di determinazione analitica. Per orizalin è espressamente indicata la natura liposolubile mediante la sigla '(F)'.

Soppressione dei dati di conferma

Per metosulam e orizalin, poiché tutti gli LMR sono ormai fissati agli LD specifici per prodotto, la Commissione dispone che non siano più necessari dati di conferma. Vengono quindi soppresse tutte le note a piè di pagina che richiedevano tali dati.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, con l’obiettivo di adeguare gli LMR per bispyribac, metosulam, orizalin, oxasulfuron e triazossido alla situazione regolatoria attuale.

Razionalizzazione degli LMR per sostanze non più approvate

Poiché l’approvazione delle sostanze attive è scaduta o non è stata rinnovata, e tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze sono state revocate, gli LMR vengono ricondotti al limite di determinazione. La Commissione osserva inoltre che non esistono LMR basati sui CXL del Codex o su tolleranze all’importazione.

Modifiche agli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005

Nell’allegato II sono soppresse le colonne relative a bispyribac, metosulam, orizalin, oxasulfuron e triazossido. Nell’allegato V sono aggiunte nuove colonne per le stesse sostanze, con LMR specifici per categoria/prodotto fissati al livello di determinazione analitica pertinente.

Eliminazione delle note di conferma per metosulam e orizalin

Per metosulam e orizalin, poiché tutti gli LMR sono fissati agli LD specifici per prodotto, non sono più necessari dati di conferma; vengono quindi soppresse tutte le note a piè di pagina che li richiedevano.

Livelli e categorie di prodotti interessati

L’allegato contiene LD differenziati per gruppi di prodotti vegetali e animali. In numerosi casi il limite è pari a 0,01 mg/kg o, per specifiche categorie, a valori inferiori o diversi (ad esempio 0,001, 0,002, 0,003, 0,005, 0,02, 0,05 mg/kg), con indicazione che (*) identifica il limite inferiore di determinazione analitica. Per orizalin è riportata anche la qualificazione '(F) liposolubile'.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasicurezza alimentareprodotti fitosanitariresidui di antiparassitarimangimi

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