Regolamento (UE) 2024/1103
Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo organico le specifiche di progettazione ecocompatibile per una vasta gamma di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, includendo anche i dispositivi di controllo venduti separatamente. Rafforza i requisiti di efficienza energetica, emissioni, consumi in modo spento/stand-by e informazioni di prodotto, e introduce regole sulla riparabilità, disponibilità dei ricambi e aggiornamenti software. Abroga il precedente regolamento (UE) 2015/1188 a decorrere dal 1° luglio 2025.
specifiche di progettazione ecocompatibile per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e per i dispositivi di controllo separati, con abrogazione del regolamento (UE) 2015/1188
Ambito di applicazione
Si applica all’immissione sul mercato e alla messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico con potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale con potenza termica nominale del prodotto o di un segmento individuale di tubo radiante pari o inferiore a 300 kW, nonché ai dispositivi di controllo separati destinati a tali apparecchi. Sono esclusi gli apparecchi a ciclo a compressione di vapore o ad assorbimento, quelli progettati, testati, commercializzati e dichiarati esclusivamente per ambienti esterni, quelli con potenza termica diretta inferiore al 6 % della potenza termica diretta e indiretta combinate rispetto alla potenza nominale, i prodotti di riscaldamento dell’aria, le stufe per sauna e gli apparecchi di cottura. Il regolamento si applica dal 1° luglio 2025, salvo l’articolo 6 che si applica dal 9 maggio 2024; resta ferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione sulle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati
Il regolamento attua la direttiva 2009/125/CE aggiornando le regole di ecodesign per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, alla luce del riesame del precedente quadro del 2015 e delle esigenze di efficienza energetica, decarbonizzazione ed economia circolare. La Commissione evidenzia che il settore ha un impatto energetico rilevante e che nuove misure possono generare ulteriori risparmi di energia ed emissioni rispetto allo status quo.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico con potenza termica nominale fino a 50 kW e a quelli per uso commerciale fino a 300 kW, includendo anche i dispositivi di controllo separati immessi sul mercato separatamente. Rientrano nel perimetro molte categorie di prodotti: apparecchi a combustibile gassoso o liquido, apparecchi elettrici portatili e fissi, ad accumulo, a pavimento, a incandescenza a vista, asciugasalviette, apparecchi a irraggiamento luminoso e a tubo radiante, nonché i prodotti privi di dispositivo di controllo al momento dell’immissione sul mercato.
Sono invece esclusi gli apparecchi basati su ciclo a compressione di vapore o di assorbimento, i prodotti progettati e commercializzati esclusivamente per uso esterno, gli apparecchi con potenza termica diretta inferiore al 6 % della potenza termica complessiva, i prodotti di riscaldamento dell’aria, le stufe per sauna e gli apparecchi di cottura. Il regolamento chiarisce inoltre che l’esclusione non può essere invocata in modo automatico se la presentazione commerciale, l’uso previsto o le caratteristiche tecniche non distinguono sufficientemente il prodotto dagli apparecchi disciplinati.
Definizioni e classificazioni tecniche
L’articolo 2 e l’allegato I introducono un apparato definitorio molto dettagliato. Sono definite, tra l’altro, la potenza termica nominale e minima, la potenza diretta e indiretta, il sistema di riscaldamento a tubi radianti, i segmenti di tubo radiante, i dispositivi di controllo e i dispositivi di controllo separati, nonché i modi di funzionamento del prodotto (spento, stand-by, inattivo, attivo e stand-by in rete).
Sono inoltre disciplinate le principali funzioni di controllo rilevanti ai fini del calcolo dei fattori correttivi: termostato meccanico, controllo elettronico della temperatura ambiente, temporizzatori giornalieri e settimanali, rilevamento di presenza, rilevamento di finestre aperte, controllo da remoto, avviamento adattivo, limitazione del tempo di funzionamento, termometro a globo nero, autoapprendimento e precisione del dispositivo di controllo. Per i prodotti a combustione vengono definiti anche parametri come il potere calorifico inferiore/superiore, le emissioni di NOx e la fiamma pilota permanente.
Requisiti di efficienza energetica ed emissioni
L’allegato II fissa valori minimi di efficienza energetica stagionale differenziati per tipologia di prodotto. A titolo esemplificativo, gli apparecchi a focolare aperto e aperti a camino devono raggiungere almeno il 40,3 %, quelli a combustione aperta a focolare chiuso e a flusso bilanciato almeno il 63,6 %, gli apparecchi elettrici portatili il 44,7 %, gli elettrici fissi valori variabili in funzione della potenza, gli elettrici ad accumulo il 47,3 %, gli asciugasalviette valori variabili in funzione della potenza, e gli apparecchi a irraggiamento luminoso e a tubo radiante rispettivamente il 90,0 % e l’80,0 %.
Per gli apparecchi a combustibile liquido e gassoso sono fissati limiti alle emissioni di ossidi di azoto: in linea generale 120 mg/kWhinput per le categorie principali e 180 mg/kWhinput per gli apparecchi a irraggiamento luminoso e a tubo radiante. Per gli apparecchi elettrici ad accumulo è richiesto il controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna e la potenza assistita da ventilatore; per gli asciugasalviette con potenza fino a 60 W è prevista solo la limitazione del tempo di funzionamento, con massimo sei ore preimpostate.
Modi a consumo ridotto
Il regolamento impone limiti specifici ai consumi in modo spento, stand-by, stand-by in rete e, se applicabile, in modo inattivo. In via generale, il consumo non può superare 0,50 W per il modo spento e per lo stand-by; dal 9 maggio 2027 il limite del modo spento scende a 0,30 W. Sono previsti limiti più elevati solo per particolari configurazioni, ad esempio quando lo stand-by include la visualizzazione di informazioni o la connessione di rete, o quando il modo inattivo dipende da un input di rete per riscaldare automaticamente l’ambiente.
Le misurazioni devono essere effettuate secondo i metodi dell’allegato III e, per i dispositivi di controllo separati, il consumo nei modi ridotti è misurato alla tensione di rete, con eventuale fattore di conversione 1,5 se la prova è possibile solo in corrente continua.
Informazioni di prodotto e trasparenza verso utenti e installatori
L’allegato II impone un articolato regime informativo nei manuali, sui siti web ad accesso libero e, in alcuni casi, sull’imballaggio. Per gli apparecchi immessi sul mercato senza dispositivo di controllo, deve essere indicato che il prodotto necessita di un dispositivo di controllo con specifiche funzioni per conformarsi al regolamento. Per gli apparecchi privi di condotto di evacuazione e per gli apparecchi aperti a camino deve comparire l’avvertenza che il prodotto non è adatto a funzioni di riscaldamento primario. Per gli apparecchi elettrici portatili e gli elettrici a incandescenza a vista portatili deve essere indicato che il prodotto è adatto solo ad ambienti correttamente isolati o a un uso occasionale.
Per i dispositivi di controllo separati deve essere resa disponibile l’indicazione delle funzioni di controllo fornite. Il regolamento consente inoltre ulteriori informazioni utili su compatibilità, installazione, manutenzione, smontaggio, riciclo e smaltimento a fine vita.
Riparabilità, ricambi e aggiornamenti software
Una parte centrale del regolamento è dedicata all’efficienza delle risorse. Per i modelli immessi sul mercato dal 1° luglio 2025, i fabbricanti, importatori o mandatari devono mettere a disposizione dei riparatori professionisti e, per alcune parti, anche degli utilizzatori, un elenco minimo di ricambi, differenziato per categoria di prodotto. Tra i ricambi figurano dispositivi di controllo, termostati, sensori, schede a circuiti stampati, display, interruttori, giranti, elementi riscaldanti, staffe di fissaggio, telecomandi e altri componenti.
La disponibilità dei ricambi è garantita per periodi minimi che decorrono, a seconda dei casi, dalla data di immissione sul mercato della prima unità o dal 1° luglio 2025, e si estendono fino a 10 anni dopo l’immissione dell’ultima unità del modello. I ricambi devono poter essere sostituiti con attrezzi facilmente reperibili e senza danni permanenti; il prezzo indicativo al lordo delle imposte deve essere pubblicato su un sito web accessibile liberamente. Per i prodotti software-based, gli aggiornamenti di software e firmware devono essere forniti gratuitamente per almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità.
L’accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione per i riparatori professionisti è subordinato a una procedura di registrazione che può richiedere la dimostrazione di competenze tecniche e di copertura assicurativa; l’accettazione o il rifiuto della registrazione deve avvenire entro cinque giorni lavorativi e, una volta registrato, il riparatore deve ottenere le informazioni entro un giorno lavorativo. Per alcuni prodotti, le informazioni pubblicate possono anche essere riutilizzate e pubblicate da terzi dopo la cessazione dell’accesso da parte del fabbricante.
Verifica di conformità e sorveglianza del mercato
L’articolo 4 rinvia alle procedure di valutazione della conformità già previste dalla direttiva 2009/125/CE: controllo interno della progettazione o sistema di gestione di valutazione della conformità. La documentazione tecnica deve contenere i valori dichiarati, i calcoli e, quando si ricorre a modelli equivalenti o a calcoli per estrapolazione, anche i dettagli metodologici e l’elenco dei modelli equivalenti.
L’allegato V disciplina la procedura di sorveglianza del mercato: le autorità nazionali testano una singola unità, e solo se i risultati non rientrano nelle tolleranze possono testare tre unità supplementari. Se la media dei valori determinati rientra nelle tolleranze, il modello è conforme; in caso contrario, il modello e tutti i modelli equivalenti sono non conformi. Le tolleranze di verifica sono specifiche e limitate: ad esempio, per ηS gli scostamenti ammessi variano in funzione della tipologia di prodotto, mentre per Po è ammesso un margine massimo di 0,10 W, e per Psm, Pidle e Pnsm la soglia dipende dal valore dichiarato.
Prevenzione dell’elusione e tutela del consumatore
L’articolo 6 vieta espressamente la progettazione di apparecchi o dispositivi di controllo che modifichino il comportamento durante le prove per ottenere valori più favorevoli, l’uso di istruzioni di prova che alterino i risultati e la progettazione che porti a un peggioramento dei valori subito dopo la messa in servizio. L’articolo 7 completa la tutela vietando che gli aggiornamenti software o firmware peggiorino i valori dichiarati e impedendo che il rifiuto di aggiornare comporti alterazioni peggiorative.
Riesame, benchmark e abrogazione del quadro precedente
L’articolo 9 impone alla Commissione un riesame entro il 9 maggio 2029, con particolare attenzione a possibili requisiti più stringenti su efficienza ed emissioni, all’eventuale introduzione della certificazione di terzi, all’estensione dell’ambito a prodotti per esterni, stufe per sauna e software di controllo, nonché a nuove specifiche di circolarità e a misure per prolungare la durata di vita dei prodotti. L’articolo 8 rinvia ai parametri di riferimento indicativi contenuti nell’allegato VI, che individuano le migliori tecnologie disponibili al momento dell’entrata in vigore.
Il regolamento abroga il regolamento (UE) 2015/1188 dal 1° luglio 2025. Entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma l’articolo 6 si applica già dal 9 maggio 2024.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e esclusioni
L’articolo 1 definisce il perimetro applicativo per apparecchi domestici fino a 50 kW e commerciali fino a 300 kW, includendo i dispositivi di controllo separati. Sono previste esclusioni espresshe per pompe di calore a compressione/assorbimento, apparecchi per esterni, prodotti con quota di calore diretto inferiore al 6 %, prodotti di riscaldamento dell’aria, stufe per sauna e apparecchi di cottura. Il fabbricante, importatore o mandatario non può presumere l’esclusione se progettazione, uso previsto o comunicazioni commerciali non distinguono chiaramente il prodotto dagli apparecchi disciplinati.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 e l’allegato I definiscono le nozioni tecniche fondamentali: apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale, uso domestico e commerciale, potenza termica nominale e minima, potenza diretta e indiretta, dispositivi di controllo e dispositivi di controllo separati, modelli equivalenti, varie tipologie di apparecchi elettrici e a combustibile gassoso/liquido, asciugasalviette, modi di funzionamento (spento, stand-by, inattivo, attivo), funzioni di controllo e parametri come ηs, ηth,nom, ηth,min, CA e CSD.
Specifiche di progettazione ecocompatibile
L’articolo 3 rinvia all’allegato II per i requisiti obbligatori. Le specifiche coprono efficienza energetica stagionale minima differenziata per categoria di prodotto, limiti alle emissioni di NOx per gli apparecchi a combustibile liquido e gassoso, consumi massimi nei modi spento, stand-by, stand-by in rete e inattivo, oltre a requisiti aggiuntivi per dispositivi di controllo e per apparecchi immessi sul mercato senza dispositivo di controllo.
Valutazione di conformità e documentazione tecnica
L’articolo 4 indica come procedure ammesse il controllo interno della progettazione e il sistema di gestione di valutazione della conformità previsti dalla direttiva 2009/125/CE. La documentazione tecnica deve contenere i valori dichiarati dei parametri richiesti dall’allegato II, i dettagli dei calcoli dell’allegato III, gli eventuali dati derivati da modelli equivalenti e l’elenco di questi ultimi con identificativo del modello.
Verifica di conformità per la sorveglianza del mercato
L’articolo 5 rimanda alla procedura di verifica dell’allegato V, che disciplina il test di un’unità, l’eventuale prova di tre unità supplementari, le condizioni di conformità per il modello e i modelli equivalenti e le tolleranze di verifica da applicare esclusivamente dalle autorità nazionali.
Divieti di elusione e manipolazione in prova
L’articolo 6 vieta prodotti o istruzioni di prova progettati per alterare il comportamento durante i test, per ottenere valori più favorevoli, nonché prodotti che modifichino il proprio comportamento poco dopo la messa in servizio peggiorando i parametri dichiarati. L’articolo si applica dal 9 maggio 2024.
Aggiornamenti software e firmware
L’articolo 7 stabilisce che aggiornamenti software o firmware non possono peggiorare i valori dichiarati e che il rifiuto dell’aggiornamento non deve comportare modifiche peggiorative delle prestazioni dichiarate.
Parametri di riferimento indicativi
L’articolo 8 rinvia all’allegato VI, che individua i benchmark delle migliori tecnologie disponibili al momento dell’entrata in vigore, sia per l’efficienza energetica sia per le emissioni di NOx.
Riesame della Commissione
L’articolo 9 impone un riesame entro il 9 maggio 2029, con valutazione di requisiti più rigorosi, tolleranze di verifica, fattori di correzione, eventuale certificazione di terzi, estensione dell’ambito di applicazione, ulteriori requisiti di economia circolare e durata di vita dei prodotti e dei dispositivi di controllo.
Abrogazione del regolamento precedente
L’articolo 10 abroga il regolamento (UE) 2015/1188 a decorrere dal 1° luglio 2025.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 11 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione generale decorre dal 1° luglio 2025, mentre le disposizioni dell’articolo 6 si applicano dal 9 maggio 2024.
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