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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1171

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1171 della Commissione, del 16. apríla 2024, che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/1039

Normativa europea32024R1171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale la geografia delle restrizioni UE contro la peste suina africana, alla luce dell’evoluzione epidemiologica in diversi Stati membri. La Commissione sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, riclassificando molte zone e introducendo nuove delimitazioni, soprattutto in Germania, Italia, Polonia e Grecia. Per la Bulgaria, l’atto recepisce la zona soggetta a restrizioni istituita a seguito di un focolaio in suini detenuti e abroga la precedente decisione di esecuzione (UE) 2024/1039. L’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme e immediata delle misure di contenimento nell’Unione.

Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, aggiornando la classificazione delle zone soggette a restrizioni nell’Unione e abrogando la decisione di esecuzione (UE) 2024/1039 relativa alla Bulgaria.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle aree elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, limitatamente alle misure speciali di controllo della peste suina africana. Incide in particolare sulle zone soggette a restrizioni I, II e III e sulle zone infette o con zone di protezione e sorveglianza istituite a livello dell’Unione a seguito di focolai in suini detenuti o selvatici. Le modifiche riguardano numerosi territori di Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Svezia e Bulgaria, con esclusione implicita delle aree non elencate negli allegati aggiornati. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 in materia di peste suina africana

Il regolamento interviene nel quadro delle misure speciali di controllo della peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/429. La Commissione motiva l’atto richiamando la natura altamente contagiosa della malattia, l’impatto sulla popolazione suina, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione di animali e prodotti, oltre che sulle esportazioni verso paesi terzi.

L’aggiornamento tiene conto dell’evoluzione recente della situazione epidemiologica nell’Unione e dei nuovi focolai registrati in diversi Stati membri, con conseguente necessità di adeguare le delimitazioni territoriali delle zone soggette a restrizioni e di riflettere un diverso livello di rischio nelle aree interessate.

Base giuridica e contesto normativo

L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3, e dell’articolo 259, paragrafo 1. Nei considerando viene richiamato anche il regolamento delegato (UE) 2020/687, che disciplina le misure generali di prevenzione e controllo delle malattie elencate, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, che classifica le malattie in categorie.

Per la peste suina africana, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce un sistema di zone soggette a restrizioni I, II e III e prevede, in caso di focolai in suini detenuti o selvatici, la delimitazione di specifiche aree con misure di controllo armonizzate a livello UE.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni

Il nucleo dell’intervento consiste nella sostituzione degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594. Il regolamento aggiorna le delimitazioni territoriali tenendo conto:

  • della situazione epidemiologica della peste suina africana nelle aree interessate;
  • della situazione generale nello Stato membro;
  • del rischio di ulteriore diffusione;
  • dei principi scientifici per la delimitazione geografica delle zone;
  • degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, sul controllo e sull’eradicazione della peste suina africana;
  • delle norme WOAH richiamate nei considerando;
  • delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.

Le modifiche riguardano numerose aree di Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Svezia e Bulgaria. In particolare, il testo contiene un’ampia elencazione di comuni, province, distretti, regioni e unità territoriali che vengono classificate come zone I, II o III, oppure riclassificate da una categoria all’altra in funzione dell’evoluzione dei focolai.

Focolai recenti e riclassificazioni rilevanti

Nei considerando la Commissione richiama espressamente nuovi focolai registrati in:

  • Bulgaria, con focolaio in suini detenuti nella contea di Plovdiv il 22 marzo 2024;
  • Grecia, Italia e Polonia, con focolai in suini selvatici tra marzo e aprile 2024.

In relazione alla Grecia, all’Italia e alla Polonia, il regolamento evidenzia che alcuni territori già classificati come zone I o II hanno visto un aumento del rischio e devono quindi essere riclassificati, in particolare da zona I a zona II o da zona II a una delimitazione più rigorosa. In Italia e Polonia, la Commissione sottolinea anche l’esigenza di delimitare nuove zone di dimensioni sufficienti per una gestione proattiva del rischio.

Disciplina specifica per la Bulgaria

Per la Bulgaria, l’allegato II parte B recepisce la zona soggetta a restrizioni istituita dall’autorità competente nella regione di Plovdiv. Sono previste:

  • una zona di protezione nel comune di Saedinenie, villaggio di Saedinenie;
  • una zona di sorveglianza nei villaggi indicati nei comuni di Saedinenie, Maritsa e Rodopi.

La tabella dell’allegato indica per tali misure una scadenza di applicazione al 25 giugno 2024. Contestualmente, la decisione di esecuzione (UE) 2024/1039 viene abrogata, perché superata dalla nuova disciplina regolamentare.

Effetti pratici per gli operatori

Per allevatori, operatori del settore suinicolo, veterinari aziendali e amministrazioni competenti, l’effetto pratico dell’atto è l’immediata necessità di verificare la posizione delle aziende, dei capi e dei movimenti rispetto alle nuove delimitazioni. Le restrizioni incidono sulla movimentazione di suini vivi, prodotti di origine suina e, più in generale, sulle misure di biosicurezza e sorveglianza da applicare nelle zone interessate.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. Ne deriva l’aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e sorveglianza.

Abrogazione della decisione relativa alla Bulgaria

L’articolo 2 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/1039, adottata in via provvisoria per alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Bulgaria, poiché la situazione viene ora disciplinata nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come modificato.

Entrata in vigore e applicabilità immediata

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Classificazione delle zone per la peste suina africana

L’allegato ridefinisce le aree soggette a restrizioni I, II e III per numerosi Stati membri, sulla base dell’evoluzione epidemiologica e del livello di rischio di diffusione della malattia. Le zone sono dettagliate per Stato membro, regione, provincia, distretto, comune o unità territoriale equivalente, con riferimento a delimitazioni geografiche molto puntuali.

Misure specifiche per la Bulgaria

L’allegato II parte B include le aree istituite in Bulgaria a seguito di un focolaio in suini detenuti nella regione di Plovdiv: zona di protezione per il comune di Saedinenie (villaggio di Saedinenie) e zona di sorveglianza per ulteriori villaggi nei comuni di Saedinenie, Maritsa e Rodopi. Il termine ultimo di applicazione indicato è il 25 giugno 2024.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentareagricolturamisure di controllo delle malattiecommercio di animali e prodotti di origine animale

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