Regolamento (UE) 2024/1199
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1199 della Commissione, del 18 aprile 2024, relativo all'autorizzazione del complesso di manganese(II) e betaina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione autorizza il complesso di manganese(II) e betaina come additivo nutrizionale per mangimi, nella categoria dei composti di oligoelementi. L’autorizzazione discende dalla valutazione favorevole dell’EFSA sulla sicurezza e sull’efficacia della sostanza, subordinatamente al rispetto dei livelli massimi di manganese totale nei mangimi e di specifiche misure di gestione del rischio per gli utilizzatori. Il testo contiene anche prescrizioni tecniche sull’impiego in premiscela, sui metodi di analisi e sulla durata dell’autorizzazione fino al 12 maggio 2034.
Autorizzazione del complesso di manganese(II) e betaina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso del complesso di manganese(II) e betaina come additivo per mangimi. L’autorizzazione vale per tutte le specie animali, con condizioni differenziate per i pesci e per le altre specie animali, ed è limitata alle condizioni tecniche e di impiego indicate nell’allegato. Restano rilevanti le condizioni di sicurezza relative ai livelli massimi autorizzati di manganese totale nei mangimi e le misure di protezione degli utilizzatori.
Autorizzazione del complesso di manganese(II) e betaina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1199 della Commissione autorizza l’impiego del complesso di manganese(II) e betaina come additivo per mangimi, nell’ambito della disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’atto recepisce il parere favorevole dell’EFSA del 27 settembre 2023 e stabilisce condizioni tecniche e di sicurezza per l’uso dell’additivo, nonché la relativa durata di autorizzazione.
Base giuridica e iter autorizzativo
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e ne definisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione del complesso di manganese(II) e betaina è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento quadro ed era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3.
Valutazione scientifica e motivi dell’autorizzazione
Nel considerando (4) la Commissione riporta che l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il complesso di manganese(II) e betaina è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente, a condizione che non siano superati i livelli massimi autorizzati per il manganese totale nei mangimi. L’EFSA ha inoltre ritenuto la sostanza efficace quale fonte di manganese per tutte le specie e categorie di animali e non ha ravvisato la necessità di prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. È stata anche verificata la relazione sul metodo di analisi dell’additivo presentata dal laboratorio di riferimento.
Ambito dell’autorizzazione e classificazione dell’additivo
L’allegato colloca la sostanza nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "composti di oligoelementi". Il numero di identificazione dell’additivo è 3b512. La composizione minima indicata è pari al 17% di manganese e al 42% di betaina; la sostanza è in forma solida e presenta un contenuto massimo di nichel pari a 84 mg/kg.
Caratteristiche tecniche, formula e metodi di analisi
L’allegato descrive il composto come "catena-[μ3-solfato-(trimetilammonio)acetato-manganese(II)]" e riporta la formula chimica [Mn(H2O)2(CH3)3NCH2COO)(SO4)]n. Sono fissate ulteriori specifiche: zolfo 9-12% e umidità massima 5%. Per la quantificazione del manganese totale, della betaina, dello zolfo e del solfato nell’additivo, nelle premiscele e nel mangime composto sono indicati metodi analitici standardizzati, tra cui ICP-AES, AAS, ICP-MS, HPLC-RI e diffrazione a raggi X da polveri (XRD) per la prova della formazione del complesso.
Condizioni di impiego nei mangimi e tenori massimi
L’allegato stabilisce che l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. I tenori massimi di manganese nel mangime completo con umidità al 12% sono differenziati per specie:
- pesci: 100 mg/kg;
- altre specie animali: 150 mg/kg. La tabella dell’allegato indica per entrambe le ipotesi il termine finale dell’autorizzazione al 12.5.2034.
Misure di protezione per gli utilizzatori
La Commissione evidenzia la necessità di adeguate misure di protezione per evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo. In particolare, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi di esposizione. Qualora tali rischi non possano essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Entrata in vigore e effetti giuridici
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "composti di oligoelementi", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.
Base giuridica e motivazione dell’autorizzazione
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. La Commissione prende atto della domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento e del parere EFSA del 27 settembre 2023, che conclude per la sicurezza dell’additivo per animali, consumatori e ambiente, nonché per la sua efficacia come fonte di manganese.
Condizioni di sicurezza e gestione del rischio
L’EFSA ha rilevato che il complesso di manganese(II) e betaina è sicuro alle condizioni d’uso proposte, purché non siano superati i livelli massimi autorizzati per il manganese totale nei mangimi. È inoltre indicato che la sostanza è sensibilizzante per la pelle e le vie respiratorie per la presenza di nichel, oltre a essere irritante per gli occhi. La Commissione impone, per ragioni di sicurezza, l’incorporazione dell’additivo nei mangimi sotto forma di premiscela e richiede misure di protezione adeguate per gli utilizzatori.
Prescrizioni tecniche, specie target e tenori autorizzati
L’allegato disciplina l’additivo 3b512, complesso di manganese(II) e betaina, con composizione minima di manganese al 17% e betaina al 42%, nichel massimo 84 mg/kg, forma solida. Per i pesci il tenore massimo di manganese nel mangime completo è pari a 100 mg/kg con fine dell’autorizzazione il 12.5.2034; per le altre specie animali il tenore massimo è pari a 150 mg/kg con la stessa data di scadenza. Sono inoltre specificate le caratteristiche chimiche, la formula, le specifiche di purezza e umidità e i metodi di analisi per manganese, betaina, zolfo e solfato.
Obblighi per gli operatori del settore dei mangimi
Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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