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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11192/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Regione Puglia aveva proceduto al pignoramento presso terzi (Banca d'Italia, tesoriere dell'ente) sulla base di tre ingiunzioni di pagamento ex art. 3 r.d. n. 639/1910 per crediti relativi ad anticipazioni di indennità di fine rapporto. L'INPDAP/INPS proponeva opposizione eccependo la mancanza di titolo esecutivo e la prescrizione dei crediti (prestazioni relative a ex dipendenti collocati a riposo tra il 1984 e il 1999). In primo grado il Tribunale rigettò l'opposizione; la Corte d'appello, invece, accolse il motivo relativo alla prescrizione e dichiarò la nullità del precetto e del pignoramento. La Regione impugnò in Cassazione deducendo (i) errore sulla mancata configurazione di litispendenza con precedenti opposizioni proposte dall'INPS davanti al G.d.L. di Bari, (ii) carenza di motivazione della decisione d'appello riguardo alla riforma della pronuncia di primo grado, e (iii) errata qualificazione della natura del credito (previdenziale vs restitutorio) con conseguenze sul termine di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento per violazione del principio del contraddittorio (art. 102 c.p.c.), rilevando che non era mai stato evocato in giudizio il terzo pignorato, la Banca d'Italia, che in tema di espropriazione presso terzi deve essere litisconsorte necessario. Richiamando il proprio orientamento (Cass. n. 13533/2021) e considerazioni di coerenza interpretativa e CEDU, la Corte ha ritenuto che l'omessa chiamata del terzo pignorato determini la nullità e ha disposto la rimessione delle parti al Tribunale di Roma per la rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, e con disposizione sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha deciso nel merito sulla prescrizione o sulla natura del credito, rinviando tali questioni al nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • r.d. n. 639/1910, art. 3

    Norma richiamata quale titolo per le ingiunzioni di pagamento e l'opposizione esecutiva; utilizzata dalla Regione per l'esecuzione, ma la Corte di legittimità non è entrata nel merito della fondatezza del credito essendosi pronunciata su nullità processuale.

  • codice di procedura civile, art. 39

    Riferimento alle questioni di litispendenza; il ricorrente lamentava identità di cause con precedenti opposizioni, ma la Cassazione ha risolto la controversia su base diversa (violazione del contraddittorio) senza decidere sulla litispendenza.

  • codice di procedura civile, art. 102

    Applicata dalla Corte per affermare il principio del contraddittorio: il terzo pignorato (Banca d'Italia) doveva essere chiamato come litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione all'esecuzione presso terzi; l'omissione ha determinato la nullità della sentenza e dell'intero procedimento.

  • codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la carenza di motivazione della sentenza d'appello; la Corte di cassazione ha però risolto la questione sul piano del contraddittorio e non ha esaminato il vizio motivazionale nel merito.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    Invocato in relazione al principio del giusto processo e della motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto prevalente e decisivo il profilo del contraddittorio omesso.

  • r.d. n. 2418/1933, art. 19

    art. 19 r.d. n. 2418/1933

    Norma richiamata dalla Corte d'appello (qualificazione dei crediti come previdenziali e termine quinquennale di prescrizione); la Cassazione non ha deciso sulla corretta qualificazione e ha rimesso la valutazione al nuovo giudizio.

  • legge regionale Puglia n. 22/1983, artt. 1, 3, 6

    artt. 1, 3 e 6 I.r. n. 22/1983

    Richiamate dalla Regione per sostenere la natura restitutoria e il termine decennale di prescrizione (art. 6); la Corte ha evitato di decidere sul punto per la nullità processuale e rinviato la questione.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Richiamata come parametro interpretativo del principio del giusto processo e del contraddittorio, a supporto della necessità di garantire l'interlocuzione del terzo pignorato.

  • Cassazione, pronuncia n. 13533/2021

    Precedente della stessa Corte che afferma l'obbligatorietà del litisconsorzio del terzo pignorato nei giudizi di opposizione esecutiva presso terzi; la Corte ha dato continuità a questo indirizzo per motivare la nullità.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione all'esecuzione presso terzi il terzo pignorato (es. banca tesoriera) va considerato litisconsorte necessario e deve essere evocato sin dall'inizio; la sua mancata chiamata può determinare la nullità della sentenza e dell'intero procedimento per violazione del contraddittorio (art. 102 c.p.c.).
  • Se manca il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, il giudice di legittimità potrà annullare e rinviare la causa al primo grado per la rinnovazione del giudizio, senza entrare nel merito delle questioni sostanziali (es. prescrizione, natura del credito).
  • Le questioni sostanziali quali la natura del credito (previdenziale vs restitutorio) e il relativo termine di prescrizione devono essere valutate con il terzo pignorato presente e debitamente interloquito; in sua assenza le censure processuali prevalgono e il merito viene rimesso.
  • La litispendenza richiede identità di petitum e causa petendi: la semplice presenza di precedenti opposizioni non esclude la necessità di integrare il contraddittorio se vi è un terzo interessato all'esito del giudizio.
  • Il rispetto del principio del giusto processo e della motivazione resta fondamentale, ma le carenze procedurali che comprimono il diritto di difesa (come l'omessa chiamata del terzo) sono prioritarie e possono precludere la pronuncia sul merito.

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