Tribunale, Sentenza T-363/22
Judgment of the General Court (First Chamber) of 29 May 2024. — Farkhad Teimurovich Akhmedov v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures adopted in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Inclusion and maintenance of the applicant’s name on the list – Concept of ‘leading businessperson’ – Article 2(1)(g) of Decision 2014/145/CFSP – Article 3(1)(g) of Regulation (EU) No 269/2014 – Error of assessment. — Case T-363/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato tutte le misure restrittive adottate dal Consiglio nei confronti di Farkhad Teimurovich Akhmedov, ritenendo non dimostrato che egli fosse un "leading businessperson" nel senso richiesto dalla normativa sanzionatoria UE sulla Russia. La Corte ha valorizzato il fatto che le attività economiche e politiche richiamate dal Consiglio risalivano in larga parte a più di dieci anni prima e che gli elementi sopravvenuti non provavano l’importanza del ricorrente nei settori invocati. Sono quindi venuti meno i presupposti per l’inclusione e per i successivi mantenimenti nelle liste di congelamento fondi.
Annullamento delle misure restrittive UE nei confronti di Farkhad Teimurovich Akhmedov per errore di valutazione sul criterio del "leading businessperson" ex Decisione 2014/145/CFSP e Regolamento (UE) n. 269/2014.
La questione giuridica
Se il Consiglio avesse dimostrato, con un insieme di indizi sufficientemente specifici, precisi e concordanti, che il ricorrente fosse un "leading businessperson" coinvolto in settori economici che forniscono una fonte sostanziale di entrate al governo della Federazione russa, ai sensi dell’articolo 2(1)(g) della Decisione 2014/145/CFSP e dell’articolo 3(1)(g) del Regolamento (UE) n. 269/2014; e, in caso negativo, se l’inclusione e i successivi mantenimenti nelle liste fossero viziati da errore di valutazione.
Principio di diritto
Il Tribunale ha annullato gli atti impugnati nella parte in cui riguardavano il ricorrente perché il Consiglio non ha provato, con un complesso di elementi specifici, precisi e concordanti, che egli fosse un "leading businessperson" ai sensi del criterio di cui all’articolo 2(1)(g) della Decisione 2014/145/CFSP e dell’articolo 3(1)(g) del Regolamento n. 269/2014. Attività imprenditoriali o politiche cessate da oltre dieci anni non possono, di regola, fondare il mantenimento di misure periodicamente riesaminate; inoltre, indicazioni come la ricchezza personale, la presunta vicinanza al Cremlino o la residenza in Russia non bastano, da sole, a soddisfare quel criterio. Poiché il mantenimento di settembre 2022 riprendeva le medesime ragioni e le medesime prove dell’inclusione iniziale, esso era affetto dallo stesso errore di valutazione; il mantenimento di marzo 2023, pur con motivazione aggiornata, restava comunque privo del necessario supporto probatorio.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 215(2) TFUE
- Articolo 2(1)(g) della Decisione 2014/145/CFSP
- Articolo 3(1)(g) del Regolamento (UE) n. 269/2014
- Decisione 2022/329/CFSP
- Regolamento (UE) 2022/330
- Decisione (CFSP) 2022/582
- Regolamento (UE) 2022/581
- Decisione (CFSP) 2022/1530
- Regolamento (UE) 2022/1529
- Decisione (CFSP) 2023/572
- Regolamento (UE) 2023/571
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6, terzo comma, della Decisione 2014/145/CFSP
- Articolo 14(4) del Regolamento (UE) n. 269/2014
Annullamento delle misure restrittive nei confronti di Farkhad Teimurovich Akhmedov
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea, Prima Sezione, del 29 maggio 2024, riguarda il ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro gli atti del Consiglio che avevano incluso e poi mantenuto il nome del ricorrente nelle liste delle persone soggette a congelamento di fondi nell’ambito delle misure restrittive relative all’Ucraina.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente, cittadino russo e azero residente a Baku, è stato inserito nelle liste con gli atti del 8 aprile 2022, poi confermato con atti di mantenimento del 14 settembre 2022 e del 13 marzo 2023. Il Consiglio gli attribuiva il ruolo di imprenditore russo attivo nel settore dell’energia, in politica locale russa e vicino al Cremlino, qualificandolo come "leading businessperson" coinvolto in settori che forniscono entrate sostanziali al governo della Federazione russa.
Normativa rilevante
La base giuridica del regime è data dalla Decisione 2014/145/CFSP, adottata ex articolo 29 TUE, e dal Regolamento (UE) n. 269/2014, adottato ex articolo 215(2) TFUE. Dopo l’aggravarsi della situazione in Ucraina nel febbraio 2022, il Consiglio ha modificato i criteri di designazione con Decisione 2022/329 e Regolamento 2022/330, introducendo tra l’altro il criterio dei "leading businesspersons" di cui all’articolo 2(1)(g) della decisione e all’articolo 3(1)(g) del regolamento.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il ricorrente deduceva, in particolare:
- un’eccezione di illegittimità delle disposizioni che fondano il criterio (g);
- violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’obbligo di motivazione;
- errore di valutazione nella sua qualificazione come "leading businessperson";
- violazione del diritto di proprietà;
- violazione dei diritti della difesa.
Metodo di esame scelto dal Tribunale
Il Tribunale ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, qualificandolo come errore di valutazione e non come errore manifesto. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice dell’Unione deve svolgere un controllo pieno della legittimità degli atti restrittivi e verificare che essi poggino su una base fattuale sufficientemente solida, senza trasferire sul destinatario l’onere di provare l’infondatezza delle accuse.
Portata del criterio del "leading businessperson"
Il Tribunale ha precisato che il criterio dell’articolo 2(1)(g) non richiede la prova di legami diretti o indiretti con il governo russo: esso mira a colpire persone che siano "leading" per la loro importanza nel settore economico in cui operano e per il rilievo di tale settore nell’economia russa. La nozione di "leading businessperson" va quindi apprezzata in base a elementi come status professionale, peso delle attività economiche, entità delle partecipazioni e funzioni ricoperte nelle società interessate.
Valutazione delle prove relative all’inclusione iniziale e al mantenimento di settembre 2022
Il Consiglio aveva inizialmente fondato la designazione su fonti prevalentemente giornalistiche e divulgative. Il Tribunale ha rilevato che:
- Tansley Trading, società fondata dal ricorrente, era stata sciolta nel 1999;
- le partecipazioni del ricorrente in Northgas erano state integralmente cedute nel 2012;
- l’indicazione secondo cui egli sarebbe stato presidente di Bechtel Energy era fattualmente errata;
- l’attività politica locale del ricorrente era cessata nel 2009.
Secondo il Tribunale, prendere in considerazione attività risalenti a oltre dieci anni prima avrebbe l’effetto di cristallizzare una situazione ormai passata e svuotare di significato il riesame periodico imposto dalla normativa sanzionatoria. Inoltre, la ricchezza personale del ricorrente e la sua presenza in liste statunitensi non erano sufficienti, da sole, a dimostrare la sua importanza nel settore energetico ai fini del criterio (g).
Poiché il mantenimento di settembre 2022 riprendeva integralmente le stesse ragioni e le stesse prove dell’inclusione originaria, esso era viziato dal medesimo errore di valutazione.
Valutazione del mantenimento di marzo 2023
Nel marzo 2023 il Consiglio aveva aggiornato la motivazione, indicando che il ricorrente:
- era stato coinvolto nel settore energetico e nella politica locale russa;
- era riportato come vicino al Cremlino;
- manteneva una residenza in Russia e interessi commerciali nei settori IT e forestale.
Il Tribunale ha ritenuto però che tali elementi non fossero sufficienti. In particolare:
- gli investimenti nella società Udan LLC, attiva nel settore forestale, non mostravano che tale società avesse un peso rilevante nell’economia del settore;
- la partecipazione del 25% in Avigal LLC, titolare della piattaforma Talkme, non dimostrava che la società fosse importante nel settore IT, tanto più che essa risultava micro-impresa e priva di fatturato;
- la residenza in Russia era irrilevante ai fini del criterio (g);
- la presunta vicinanza al Cremlino poteva al più costituire un elemento di contesto, ma non fondava da sola la designazione.
Anche per gli atti di marzo 2023, dunque, il Consiglio non aveva fornito un insieme di indizi sufficientemente specifico, preciso e concordante per qualificare il ricorrente come leading businessperson.
Decisione e spese
Il Tribunale ha accolto il terzo motivo di ricorso e ha annullato, nella parte in cui riguardavano il ricorrente, la Decisione (CFSP) 2022/582, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/581, la Decisione (CFSP) 2022/1530, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529, la Decisione (CFSP) 2023/572 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/571. Ha inoltre condannato il Consiglio alle spese.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che, nei regimi di congelamento fondi, il Consiglio deve dimostrare attualmente e con prova concreta il nesso tra la persona designata e il criterio di inclusione applicato; non è sufficiente richiamare un passato imprenditoriale o politico remoto. Il controllo giurisdizionale deve verificare non solo la coerenza astratta della motivazione, ma anche la sua effettiva solidità fattuale.
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