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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-766/22

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 29 maggio 2024. — Maria Canel Ferreiro contro Consiglio dell'Unione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Nota di biasimo – Atti contrari alla dignità della funzione – Articoli 12 e 21 dello Statuto – Competenza dell’autore dell’atto – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Imparzialità – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. — Causa T-766/22

Giurisprudenza europea62022TJ0766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda diretta contro l’indagine amministrativa e la relazione di indagine, perché si tratta di atti preparatori privi di effetti lesivi autonomi. Ha poi respinto le censure sulla competenza del firmatario del rigetto del reclamo e sulla dedotta violazione dell’imparzialità, ritenendo valida la delega interna e compatibile con l’articolo 41 della Carta il fatto che il medesimo dirigente riesamini il reclamo. La decisione disciplinare è stata però annullata per insufficiente motivazione: non erano chiaramente identificati i fatti concreti imputati alla funzionaria né, in particolare, quali contenuti delle e-mail o quali altri comportamenti avessero integrato le violazioni degli articoli 12 e 21 dello Statuto.

Funzione pubblica UE: annullamento di una sanzione disciplinare di nota di biasimo per motivazione insufficiente e conferma della competenza dell’autore del rigetto del reclamo; irricevibile la censura contro indagine e relazione istruttoria

La questione giuridica

Se l’indagine amministrativa e la relazione di indagine siano atti impugnabili; se il direttore generale del Consiglio fosse competente ad adottare la decisione di rigetto del reclamo alla luce delle deleghe interne; se la coincidenza tra autore della sanzione e autore del rigetto del reclamo violi il diritto a una trattazione imparziale ex articolo 41 della Carta; se la decisione disciplinare, letta con la relazione di indagine, fosse sufficientemente motivata quanto ai fatti costitutivi delle violazioni degli articoli 12 e 21 dello Statuto e quindi validamente adottata.

Principio di diritto

L’indagine amministrativa e la relazione istruttoria che si limitano a preparare la decisione finale non sono autonomamente impugnabili. In materia disciplinare, l’autorità che ha adottato la sanzione può essere anche quella che rigetta il reclamo, se la competenza risulta da una valida delega interna e non emergono ulteriori circostanze di parzialità, poiché l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto non impone un organo diverso. Tuttavia, una sanzione disciplinare deve indicare con sufficiente precisione i fatti specifici imputati al funzionario e consentire il controllo giurisdizionale: un rinvio generico a e-mail e a “comunicazioni” o ad “atti in questione” non basta, specie quando non è chiaro quali comportamenti integrino le violazioni degli articoli 12 e 21 dello Statuto. Per tale difetto di motivazione, la decisione di biasimo è annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 12 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 21 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 60 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 86 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Decisione (UE) 2017/262
  • Decisione n. 16/2017 del segretario generale del Consiglio
  • Decisione n. 23/22 del segretario generale del Consiglio
  • Decisione n. 73/2006 del Consiglio
  • Decisione 15/2015 del segretario generale del Consiglio

Funzione pubblica UE: nota di biasimo per atti contrari alla dignità della funzione

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una funzionaria del Consiglio contro una sanzione disciplinare di nota di biasimo, preceduta da un’indagine amministrativa e seguita dal rigetto del reclamo interno. Il Tribunale esamina, in particolare, la ricevibilità dell’impugnazione degli atti istruttori, la competenza dell’autore del rigetto del reclamo, il principio di imparzialità e l’obbligo di motivazione in materia disciplinare.

Fatti e procedimento disciplinare

La ricorrente, funzionaria presso il Consiglio, era stata oggetto di un’indagine amministrativa avviata nel marzo 2021 per verificare, da un lato, il rispetto delle regole sui congedi e, dall’altro, il suo comportamento nei confronti della superiore gerarchica, la sig.ra A, alla luce di e-mail inviate nel 2021. Gli inquirenti conclusero che non vi era violazione in materia di congedi, ma che la ricorrente aveva violato quantomeno gli articoli 12 e 21 dello Statuto. Sulla base della relazione d’indagine, l’APN avviò il procedimento disciplinare e adottò il 25 novembre 2021 la decisione che infliggeva la nota di biasimo, poi confermata dal rigetto del reclamo del 1o settembre 2022.

Normativa rilevante

La pronuncia richiama soprattutto:

  • l’articolo 270 TFUE;
  • gli articoli 12, 21, 60, 86 e 90, paragrafo 2, dello Statuto;
  • l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto, in tema di individuazione delle autorità competenti;
  • le decisioni interne del Consiglio n. 2017/262, n. 16/2017, n. 23/22, n. 73/2006 e 15/2015.

Ricevibilità: indagine amministrativa e relazione di indagine

Il Tribunale respinge come irricevibile il capo di domanda volto all’annullamento dell’indagine amministrativa e della relazione di indagine. Tali atti sono qualificati come provvedimenti intermedi, privi di effetti giuridici vincolanti autonomamente lesivi, poiché si limitano a preparare la decisione finale dell’APN e contengono al più una raccomandazione sulle conclusioni da trarre.

Secondo motivo: competenza dell’autore del rigetto del reclamo

La ricorrente contestava la competenza del direttore generale dello Sviluppo organizzativo e servizi a respingere il reclamo, sostenendo che la delega interna escludesse le decisioni ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Il Tribunale ricostruisce il sistema di deleghe del Consiglio e osserva che la decisione n. 23/22, entrata in vigore il 29 aprile 2022, estese in caso di vacanza del posto di segretario generale la quasi totalità dei poteri del segretario generale al direttore generale competente, includendo anche le decisioni sui reclami disciplinari. Poiché al momento del rigetto del reclamo il posto era vacante, la decisione era competente.

Secondo motivo: imparzialità e articolo 41 della Carta

Quanto alla dedotta violazione del diritto a un trattamento imparziale, il Tribunale afferma che l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto non impone che il reclamo sia esaminato da un’autorità diversa da quella che ha adottato l’atto lesivo. Il procedimento di reclamo non è un appello, ma un meccanismo di riesame interno volto a consentire all’amministrazione di riconsiderare la propria decisione. Ne consegue che, di per sé, il fatto che il medesimo dirigente adotti la decisione disciplinare e respinga il reclamo non integra una violazione dell’articolo 41 della Carta, in assenza di ulteriori circostanze atte a mettere in dubbio l’imparzialità.

Quarto motivo: obbligo di motivazione e controllo giurisdizionale

Il Tribunale accoglie le censure relative alla motivazione. La decisione impugnata si limita a riferirsi, in termini generici, alle “comunicazioni” inviate nel 2021 alla sig.ra A e agli “atti in questione”, senza indicare con precisione quali affermazioni o quali comportamenti concreti siano stati ritenuti contrari agli articoli 12 e 21 dello Statuto. Anche la decisione di rigetto del reclamo e la relazione d’indagine non chiariscono in modo sufficiente quali fatti specifici abbiano fondato la sanzione, nonostante alcuni passaggi descrivano il tono delle e-mail e la condotta della ricorrente in termini più ampi.

Decisione e principio affermato

Il Tribunale annulla la decisione del 25 novembre 2021 che infliggeva la nota di biasimo, respinge il ricorso per il resto e condanna il Consiglio alle spese. La ragione decisiva dell’annullamento è il difetto di motivazione: l’atto sanzionatorio non consente di distinguere chiaramente i comportamenti effettivamente puniti dagli elementi di contesto, impedendo così sia alla interessata di difendersi compiutamente sia al giudice di controllare la fondatezza della decisione.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica ueprocedimento disciplinaremotivazione degli atti amministrativiprincipio di imparzialitàreclamo interno del funzionario

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