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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-200/22

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 29 maggio 2024. — Repubblica di Polonia contro Commissione europea. — Ambiente – Attività di estrazione di lignite in una miniera a cielo aperto – Miniera di lignite di Turów (Polonia) – Diritto istituzionale – Mancata esecuzione di un’ordinanza della Corte che dispone un’ingiunzione – Penalità – Recupero di crediti mediante compensazione – Articolo 101, paragrafo 1, e articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Cancellazione dal ruolo della causa principale – Mancanza di effetto retroattivo sui provvedimenti provvisori pronunciati – Obbligo di motivazione. — Cause T-200/22 e T-314/22

Giurisprudenza europea62022TJ0200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto i ricorsi della Polonia contro le decisioni della Commissione che avevano recuperato, mediante compensazione, le penalità giornaliere inflitte dalla vicepresidente della Corte per la mancata esecuzione di provvedimenti provvisori nella causa Turów. La Corte ha chiarito che la cancellazione dal ruolo della causa principale ha fatto cessare gli effetti della penalità solo dal 4 febbraio 2022, senza cancellare il debito già maturato. Ha inoltre ritenuto sufficientemente motivate le decisioni della Commissione, confermando la legittimità del recupero e condannando la Polonia alle spese.

Recupero mediante compensazione, da parte della Commissione, delle penalità giornaliere inflitte alla Polonia per l’inottemperanza a un’ingiunzione provvisoria della Corte nella controversia sulla miniera di Turów, nonostante la successiva cancellazione dal ruolo della causa principale.

La questione giuridica

Se la cancellazione dal ruolo della causa principale e la transazione conclusa tra Repubblica ceca e Repubblica di Polonia comportino la cessazione retroattiva degli effetti della penalità giornaliera inflitta in sede cautelare, con conseguente inesistenza del debito e illegittimità del recupero mediante compensazione ai sensi degli articoli 101 e 102 del regolamento finanziario; e se le decisioni di compensazione fossero sufficientemente motivate ai sensi dell’articolo 296 TFUE e della Carta.

Principio di diritto

La cancellazione dal ruolo della causa principale fa cessare l’efficacia futura dei provvedimenti provvisori e della penalità giornaliera solo dal momento della cancellazione, ma non elimina retroattivamente il debito maturato per il periodo in cui la penalità è stata validamente dovuta; di conseguenza, la Commissione può recuperare mediante compensazione gli importi maturati fino a tale data, se i presupposti del regolamento finanziario sono soddisfatti. Le decisioni di compensazione sono inoltre sufficientemente motivate quando identificano i crediti compensati, indicano il fondamento giuridico e, lette nel loro contesto, consentono al destinatario di comprendere perché il recupero sia proseguito nonostante la cancellazione della causa principale.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 101, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 160, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 162, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 163 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 259 TFUE
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Recupero mediante compensazione delle penalità nella controversia sulla miniera di Turów

La sentenza riguarda due ricorsi della Repubblica di Polonia avverso decisioni della Commissione europea con le quali quest’ultima ha recuperato, mediante compensazione, somme dovute a titolo di penalità giornaliera inflitta dalla vicepresidente della Corte in un procedimento sommario relativo alla miniera di lignite di Turów. Il Tribunale è chiamato a stabilire se la successiva cancellazione dal ruolo della causa principale e la transazione tra Repubblica ceca e Polonia abbiano inciso retroattivamente sul debito da penalità e sulla legittimità del recupero.

Fatti e procedimento principale

La controversia trae origine dal ricorso per inadempimento ex articolo 259 TFUE proposto dalla Repubblica ceca contro la Polonia per l’estensione e la protrazione delle attività estrattive nella miniera di Turów. In sede cautelare, la vicepresidente della Corte aveva prima ordinato alla Polonia di cessare immediatamente le attività di estrazione e, successivamente, con ordinanza del 20 settembre 2021, aveva respinto la richiesta di revoca dell’ordinanza precedente e aveva inflitto una penalità di EUR 500000 al giorno fino all’adempimento dell’ingiunzione.

La Commissione, dopo aver chiesto alla Polonia di provare la cessazione delle attività e di pagare le somme dovute, ha comunicato che in mancanza di pagamento avrebbe proceduto al recupero mediante compensazione ai sensi degli articoli 101, paragrafo 1, e 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Con le decisioni impugnate ha quindi compensato il debito con crediti della Polonia verso l’Unione per un importo di EUR 68,5 milioni, corrispondente alle penalità maturate dal 20 settembre 2021 al 3 febbraio 2022.

Successivamente, il 3 febbraio 2022, Repubblica ceca e Polonia hanno concluso una transazione; il 4 febbraio 2022 la causa principale C‑121/21 è stata cancellata dal ruolo. La Polonia ha chiesto alla Commissione di interrompere il recupero, sostenendo che la cancellazione avesse fatto venir meno retroattivamente gli effetti dei provvedimenti provvisori.

Questioni giuridiche esaminate

La Repubblica di Polonia ha articolato due motivi principali:

  • violazione degli articoli 101, 102 e 98 del regolamento finanziario, perché la Commissione avrebbe recuperato un debito ormai inesistente, in quanto la penalità sarebbe venuta meno retroattivamente con la cancellazione della causa principale;
  • violazione dell’articolo 296 TFUE, dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 47 della Carta, per insufficienza di motivazione delle decisioni di compensazione.

Il Tribunale ha quindi dovuto chiarire:

  • la natura giuridica della penalità inflitta in sede di provvedimenti provvisori;
  • la portata degli effetti della cancellazione dal ruolo della causa principale sul debito maturato fino a tale momento;
  • l’adeguatezza della motivazione delle decisioni di compensazione.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 279 TFUE, che attribuisce alla Corte il potere di disporre provvedimenti provvisori necessari a garantire la piena efficacia della decisione definitiva. Richiama poi le disposizioni del regolamento di procedura della Corte sugli effetti e sulla cessazione dei provvedimenti provvisori, in particolare gli articoli 160, 162 e 163.

Sul versante finanziario, la decisione si fonda sugli articoli 98, 101 e 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il Tribunale richiama anche l’articolo 296 TFUE, l’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 47 della Carta, oltre all’articolo 2 TUE per il legame tra coercizione cautelare e Stato di diritto.

Ragionamento del Tribunale sulla penalità e sulla cancellazione dal ruolo

Il Tribunale sottolinea che la penalità inflitta ai sensi dell’articolo 279 TFUE non ha natura sanzionatoria, ma coercitiva: serve a garantire l’effettività dei provvedimenti provvisori e a dissuadere la parte obbligata dal ritardarne l’esecuzione.

Quanto alla durata, il Tribunale afferma che i provvedimenti cautelari cessano di essere efficaci quando il procedimento principale termina, compresa l’ipotesi di cancellazione dal ruolo. Di conseguenza, le ordinanze cautelari nel caso Turów hanno cessato di produrre effetti dal 4 febbraio 2022, data della cancellazione della causa principale.

Tuttavia, questo non significa che sia venuto meno l’obbligo di pagare le penalità maturate anteriormente. La penalità giornaliera era effettivamente maturata nel periodo in cui l’ordinanza cautelare era efficace, cioè dalla notifica dell’ordinanza del 20 settembre 2021 fino alla cancellazione della causa principale. La cancellazione dal ruolo ha inciso sulla durata futura della penalità, ma non ha estinto retroattivamente il debito già sorto.

Il Tribunale respinge quindi l’argomento della Polonia secondo cui la cancellazione avrebbe comportato una cessazione ex tunc degli effetti della penalità. Osserva che l’ordinanza del 20 settembre 2021 non è impugnabile e non può essere annullata retroattivamente; aggiunge che il riferimento a eventuali regole processuali nazionali è irrilevante, poiché la validità delle decisioni impugnate va valutata solo alla luce del diritto dell’Unione. Respinge anche l’argomento per cui il recupero scoraggerebbe la transazione tra Stati membri: la funzione della penalità non è favorire una composizione amichevole, ma garantire il rispetto degli ordini della Corte.

Motivazione delle decisioni di compensazione

Sul secondo motivo, il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivazione impone che l’atto consenta di comprendere chiaramente l’iter logico seguito dall’istituzione. In caso di compensazione di crediti, è sufficiente che il destinatario possa identificare con precisione i crediti compensati e il loro fondamento giuridico; non occorre ripetere nella decisione di compensazione tutta la motivazione relativa all’accertamento originario del credito.

Nel caso di specie, il Tribunale osserva che le decisioni impugnate contenevano il riferimento agli articoli 101 e 102 del regolamento finanziario e includevano in allegato il calcolo della compensazione e degli interessi di mora, permettendo così di identificare i crediti compensati. Inoltre, la lettera della Commissione del 22 febbraio 2022, già nota alla Polonia al momento del ricorso, spiegava che la Commissione avrebbe proseguito il recupero delle somme maturate fino al 3 febbraio 2022 poiché l’ordinanza cautelare non era stata annullata e la penalità aveva cessato di produrre effetti solo dal 4 febbraio 2022.

Il Tribunale conclude quindi che, letti nel loro contesto, gli atti erano sufficientemente motivati. Di conseguenza, l’argomento relativo al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ex articolo 47 della Carta viene considerato irrilevante.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente i ricorsi della Repubblica di Polonia. Conferma che la Commissione poteva recuperare mediante compensazione le penalità maturate fino al 3 febbraio 2022 e che le decisioni impugnate erano adeguatamente motivate. La Repubblica di Polonia viene condannata alle spese.

Principi affermati

La pronuncia chiarisce che:

  • la penalità inflitta in sede di provvedimenti provvisori ex articolo 279 TFUE è uno strumento coercitivo volto a garantire l’effettività dell’ordinanza cautelare;
  • la cancellazione dal ruolo della causa principale fa cessare gli effetti futuri del provvedimento provvisorio, ma non elimina retroattivamente le penalità già maturate;
  • la Commissione può recuperare tali importi mediante compensazione se sussistono i presupposti del regolamento finanziario;
  • la motivazione di una decisione di compensazione è sufficiente se consente di individuare i crediti compensati, il loro importo e il relativo fondamento giuridico, anche mediante rinvio al contesto documentale già noto al destinatario.

Come è indicizzato

Materiediritto istituzionale ueprovvedimenti provvisorirecupero crediti e compensazioneobbligo di motivazionecontenzioso ambientale

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