Tribunale, Sentenza T-360/21
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 29 maggio 2024 (Estratti). — Portigon AG contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Eccezione di illegittimità – Base giuridica del regolamento n. 806/2014 – Articolo 114 TFUE – Parità di trattamento – Margine di discrezionalità della Commissione – Margine di discrezionalità del SRB – Obbligo di motivazione. — Causa T-360/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge quasi tutte le censure di Portigon AG contro il contributo ex ante 2021 al SRF: conferma la legittimità della base giuridica dell’unione bancaria, esclude che i contributi abbiano natura fiscale e ritiene valido il sistema di correzione per rischio del regolamento delegato 2015/63. Accoglie però il ricorso per un vizio essenziale di motivazione: il SRB ha spiegato in modo incoerente e incompleto come ha determinato il livello-obiettivo annuale, rendendo impossibile comprendere il calcolo effettivamente seguito. La decisione è quindi annullata limitatamente a Portigon AG, con mantenimento temporaneo degli effetti fino all’adozione di una nuova decisione.
Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico 2021: il Tribunale annulla la decisione del SRB per difetto di motivazione sul livello-obiettivo annuale, pur respingendo le eccezioni di illegittimità sulla base giuridica e sul metodo di calcolo.
La questione giuridica
Nel contesto del calcolo del contributo ex ante 2021 al SRF, il Tribunale è chiamato a stabilire: i) se il regolamento n. 806/2014, la direttiva 2014/59 e il regolamento delegato 2015/63 siano illegittimi per uso dell’articolo 114 TFUE, per violazione del principio di parità di trattamento, della libertà d’impresa e dell’obbligo di motivazione; ii) se il SRB potesse includere nel calcolo le passività fiduciarie e qualificare la ricorrente come ente in ristrutturazione; iii) se la decisione impugnata fosse sufficientemente motivata, in particolare quanto alla determinazione del livello-obiettivo annuale.
Principio di diritto
Le norme dell’unione bancaria sui contributi ex ante al SRF e il regolamento delegato 2015/63 sono validi: i contributi non hanno natura fiscale, l’articolo 114 TFUE può costituire valida base giuridica, la Commissione dispone di un ampio margine nel definire la correzione per rischio e il SRB non ha ricevuto una subdelega vietata. Tuttavia, la decisione del SRB che fissa i contributi 2021 è illegittima nella parte relativa alla Portigon AG perché la motivazione del livello-obiettivo annuale è incoerente e insufficiente: il metodo effettivamente applicato non coincide con quello descritto nella decisione, impedendo di comprendere le ragioni reali del calcolo.
Norme richiamate
- Articolo 114 TFUE
- Articolo 290 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 339 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Direttiva 2014/59/UE
- Regolamento delegato (UE) 2015/63
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Direttiva 2013/36/UE
- Direttiva 86/635/CEE
- Regolamento (CE) n. 1606/2002
Contributi ex ante 2021 al Fondo di risoluzione unico: annullamento per difetto di motivazione
La sentenza concerne un ricorso proposto da Portigon AG contro la decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante dovuti per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (SRF). La controversia si inserisce nel quadro dell’unione bancaria e riguarda, oltre alla validità del sistema normativo, la sufficienza della motivazione del livello-obiettivo annuale e il trattamento di specifiche passività fiduciarie nel calcolo del contributo.
Fatti e procedimento principale
Portigon AG è un ente creditizio tedesco in fase di smantellamento, che continua a detenere autorizzazioni bancarie solo per completare la liquidazione ordinata delle proprie attività. Tra le attività rilevanti figura il portafoglio di strumenti derivati OTC EAA-OTC, gestito per conto dell’Erste Abwicklungsanstalt (EAA) nell’ambito di rapporti fiduciari e di trasferimenti economici di rischio. Il SRB ha adottato la decisione SRB/ES/2021/22 del 14 aprile 2021, fissando i contributi ex ante per il 2021; la BaFin, quale autorità nazionale di risoluzione, ha notificato alla ricorrente il relativo avviso di riscossione.
Normativa rilevante
La pronuncia si fonda in particolare sul regolamento (UE) n. 806/2014, sulla direttiva 2014/59/UE, sul regolamento delegato (UE) 2015/63 e sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/81. Rilevano inoltre gli articoli 114 TFUE, 290 TFUE e 296 TFUE, nonché gli articoli 20, 41, 47 e 16 della Carta. In tema di qualificazione delle passività e della contabilità bancaria, il Tribunale richiama altresì il regolamento (UE) n. 575/2013, la direttiva 2013/36/UE, la direttiva 86/635/CEE e il regolamento (CE) n. 1606/2002.
Eccezioni di illegittimità: base giuridica e natura dei contributi
La ricorrente contestava anzitutto la scelta dell’articolo 114 TFUE come base giuridica del regolamento n. 806/2014 e della direttiva 2014/59/UE. Il Tribunale respinge l’eccezione: tali atti mirano al miglioramento delle condizioni di instaurazione e di funzionamento del mercato interno, poiché armonizzano regole e procedure di risoluzione, contrastano la frammentazione finanziaria e attenuano i legami tra bilanci nazionali e costi di finanziamento delle banche.
Il Tribunale esclude altresì che i contributi ex ante siano "disposizioni fiscali" ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE. Essi sono qualificati come prelievi di natura assicurativa, direttamente destinati al solo finanziamento del settore finanziario e funzionali alla stabilità del sistema, non come imposte. Il fatto che il loro calcolo avvenga mediante un livello-obiettivo annuale e un livello-obiettivo finale ripartiti tra gli enti conferma questa logica non fiscale.
Eccezioni di illegittimità: regolamento delegato 2015/63 e margine della Commissione
Il Tribunale respinge anche le censure contro il regolamento delegato 2015/63. La Commissione, nel precisare il concetto di correzione del contributo in funzione del profilo di rischio ex articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, dispone di un ampio margine di discrezionalità, essendo chiamata a compiere valutazioni tecniche complesse. Il regolamento delegato considera effettivamente i principali fattori di rischio rilevanti e non viola né la direttiva 2014/59 né l’articolo 290 TFUE: al SRB sono attribuiti poteri di applicazione concreta del metodo, non una subdelega di poteri normativi generali della Commissione.
Parità di trattamento, libertà d’impresa e segreto commerciale
Il Tribunale esclude la violazione dell’articolo 20 della Carta: un ente in smantellamento non si trova, per il solo fatto dello smantellamento, in una situazione non comparabile a quella degli altri enti tenuti a contribuire. Il sistema tiene conto del rischio e delle dimensioni dell’ente; inoltre, anche gli enti in smantellamento beneficiano della stabilità del settore finanziario garantita dal SRF.
Parimenti, non è ravvisata una violazione dell’articolo 16 della Carta. L’obbligo di contribuire al SRF è previsto dalla legge, persegue un obiettivo di interesse generale e non è sproporzionato, poiché non è dimostrata l’esistenza di misure meno restrittive idonee a conseguire con pari efficacia gli obiettivi della disciplina di risoluzione.
Sul piano motivazionale, il Tribunale ribadisce che il SRB deve bilanciare l’obbligo di motivazione con la tutela del segreto commerciale degli altri enti: non è necessario che il destinatario possa ricalcolare integralmente il proprio contributo, purché comprenda il metodo e il modo in cui la propria situazione è stata presa in considerazione.
Passività fiduciarie, enti in ristrutturazione e calcolo del contributo
Le censure della ricorrente dirette contro il suo assoggettamento al contributo e contro l’inclusione delle passività fiduciarie nel calcolo vengono respinte. Il Tribunale afferma che l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 non impone di escludere passività asseritamente non rischiose; l’articolo 5 del regolamento delegato 2015/63 elenca in modo esaustivo le passività escluse dal calcolo, e le passività fiduciarie non vi compaiono.
Quanto alla qualificazione della ricorrente come ente in ristrutturazione ai fini dell’indicatore di rischio relativo al sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato, il Tribunale ritiene corretto il richiamo a precedenti aiuti di Stato anche se erogati prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/59: il testo normativo non limita temporalmente tale indicatore e la ratio è considerata coerente con la finalità di valutare il rischio storico dell’ente.
Motivo decisivo: insufficiente motivazione del livello-obiettivo annuale
Il punto decisivo della sentenza riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale. Il Tribunale, anche d’ufficio, constata un vizio di motivazione: la decisione impugnata espone una formula che non riflette il metodo effettivamente usato dal SRB. In udienza il SRB ha spiegato di aver calcolato il livello-obiettivo annuale stimando il livello-obiettivo finale, sottraendo i mezzi disponibili nel SRF e dividendo il residuo per tre; tuttavia questi passaggi non emergono dalla decisione.
Il Tribunale rileva inoltre incoerenze tra le forcelle indicate nei considerando della decisione e le spiegazioni fornite in giudizio, nonché tra il coefficiente dell’1,35% e il procedimento concretamente seguito. Per tale ragione la decisione non consente agli enti interessati, né al giudice, di individuare le ragioni reali del livello-obiettivo annuale.
Dispositivo e effetti
La decisione SRB/ES/2021/22 è annullata nella parte in cui riguarda Portigon AG. Il Tribunale mantiene tuttavia gli effetti della decisione fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi, di una nuova decisione del SRB relativa al contributo 2021 della ricorrente. Il SRB è condannato alle spese, mentre Parlamento, Consiglio e Commissione sopportano le proprie spese.
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