Tribunale, Sentenza T-77/23
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 29 May 2024. — Jaw de Croon Holding BV v Community Plant Variety Office. — Plant varieties – Invalidity proceedings – Grant of a Community plant variety right for the variety Sempervivum Belsemred1 – Novelty of the variety – Distinctness of the variety – Article 20(1)(a) of Regulation (EC) No 2100/94 – Articles 7 and 10 of Regulation No 2100/94 – Burden of proof – Lack of evidence. — Case T-77/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione della Board of Appeal del CPVO che aveva negato la nullità del diritto comunitario sulla varietà Sempervivum Belsemred1. Ritiene sufficiente la motivazione del CPVO e insussistente la violazione dei diritti della difesa, oltre a confermare che le prove fornite non dimostravano né la non distintività né la mancanza di novità della varietà. La Corte ribadisce che l’onere di fornire elementi idonei a fondare seri dubbi sulla validità del titolo grava sul richiedente la nullità e che un nuovo esame DUS non può supplire a lacune probatorie sostanziali.
Nullità di un diritto comunitario su varietà vegetale: la Corte conferma che il richiedente la nullità deve fornire prove sufficienti e che, in mancanza di elementi idonei a dimostrare l’identità, la distinta conoscenza e la predivulgazione della varietà asseritamente anteriore, il CPVO può respingere l’istanza senza disporre un nuovo esame tecnico.
La questione giuridica
Se la decisione della Board of Appeal del CPVO abbia violato l’obbligo di motivazione e i diritti della difesa e, soprattutto, se abbia erroneamente applicato gli articoli 7, 10 e 20(1)(a) del regolamento n. 2100/94 nel ritenere insufficienti le prove addotte per dimostrare che la varietà Belsemred1 non era distinta e non era nuova, e nel rifiutare di ordinare un nuovo esame DUS.
Principio di diritto
In un procedimento di nullità di un diritto comunitario su varietà vegetale, il richiedente la nullità deve produrre elementi di fatto e di prova sufficienti a suscitare seri dubbi sulla validità del titolo, dimostrando in modo oggettivo sia l’identità o la non distintività della varietà contestata rispetto a una varietà anteriore di comune conoscenza, sia, per il requisito di novità, che la varietà anteriore era stata messa in commercio o comunque ceduta prima del termine rilevante. La mera allegazione di testimonianze, fotografie o documenti interni non datati, ove non consentano di identificare con precisione la varietà e di provarne la preesistenza, non impone al CPVO di annullare il diritto né di disporre un nuovo esame tecnico DUS; inoltre, non sussiste violazione del diritto di difesa se l’interessato ha potuto replicare agli elementi raccolti dal CPVO e non dimostra che l’esito del procedimento sarebbe potuto essere diverso.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio
- Articolo 20(1)(a) del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 7 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 10 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 54 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 55 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 73 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 75 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 76 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione
- Articolo 53a(2) del regolamento (CE) n. 874/2009
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 177(1)(d) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
Nullità del diritto comunitario sulla varietà vegetale Sempervivum Belsemred1
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Board of Appeal del CPVO che aveva respinto l’istanza di nullità del diritto comunitario concesso alla varietà Belsemvivum/Belsemred1 di Sempervivum arachnoideum L.. Il contenzioso verteva sulla pretesa mancanza di distintness e di novità della varietà protetta, nonché sull’asserita insufficienza dell’istruttoria svolta dal CPVO.
Fatti e procedimento amministrativo
Belgicactus aveva depositato nel 2015 una domanda di diritto comunitario per la varietà Belsemred1. Il CPVO aveva affidato l’esame tecnico al Bundessortenamt, che aveva svolto il test DUS e trasmesso il rapporto finale nel 2017; il diritto era stato concesso nel 2018. Successivamente, Jaw de Croon Holding BV aveva chiesto la nullità del titolo ex articolo 20 del regolamento n. 2100/94, sostenendo che la varietà fosse già esistente e commercializzata da anni come Sempervivum Red, asseritamente mutante della varietà Silberkarneol.
Questioni dedotte in giudizio
La ricorrente contestava:
- una presunta violazione di essenziali requisiti procedurali, in particolare per difetto di motivazione e lesione dei diritti della difesa;
- un errore nell’applicazione degli articoli 7 e 10 del regolamento n. 2100/94, connesso all’onere della prova e alla valutazione del materiale probatorio;
- il mancato svolgimento di un nuovo esame tecnico DUS, che a suo dire avrebbe dovuto includere la varietà Sempervivum Red.
Normativa applicabile
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 20(1)(a) del regolamento n. 2100/94, che impone la nullità se le condizioni degli articoli 7 o 10 non erano soddisfatte al momento della concessione;
- l’articolo 7 sul requisito di distinta conoscibilità;
- l’articolo 10 sulla novità;
- gli articoli 54 e 55 sul procedimento di esame sostanziale e tecnico;
- l’articolo 73 sul sindacato giurisdizionale sugli atti delle commissioni di ricorso del CPVO;
- l’articolo 75 sull’obbligo di motivazione;
- l’articolo 76 sull’istruttoria d’ufficio;
- l’articolo 53a(2) del regolamento n. 874/2009, che richiede al richiedente la nullità di accompagnare l’istanza con fatti e prove idonei a sollevare seri dubbi.
Motivi procedurali: motivazione e diritti della difesa
Il Tribunale respinge anzitutto la censura di difetto di motivazione. La Board of Appeal aveva analizzato in modo completo il materiale probatorio e spiegato perché lo riteneva insufficiente; non era necessario replicare espressamente a ogni singolo argomento della ricorrente, essendo sufficiente che emergessero i motivi decisivi della decisione.
Quanto ai diritti della difesa, il Tribunale osserva che la ricorrente aveva potuto prendere posizione sulle comunicazioni intervenute tra CPVO e un soggetto indicato come A, e soprattutto non aveva dimostrato che, se avesse potuto interloquire prima, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso. La censura viene quindi respinta.
Onere della prova e standard probatorio in nullità
Il Tribunale ribadisce che il richiedente la nullità deve fornire elementi sufficienti a far sorgere seri dubbi sulla validità del titolo. Non basta invocare genericamente la preesistenza di una varietà o la somiglianza tra materiale vegetale: occorre provare, con elementi oggettivi e coerenti, che la varietà anteriore era effettivamente di comune conoscenza ai sensi dell’articolo 7 e che, quanto alla novità, era stata ceduta o commercializzata prima del termine di priorità rilevante ai sensi dell’articolo 10.
Il Tribunale sottolinea inoltre che l’identità tra due varietà è un dato oggettivo, che deve essere dimostrato con prove adeguate e non può derivare automaticamente da dichiarazioni delle parti o da una loro mancata contestazione.
Valutazione delle prove: dichiarazioni, fotografie, fatture e documenti interni
La ricorrente aveva prodotto una dichiarazione giurata di A, fotografie, fatture e liste di talee. Il Tribunale riconosce che tali elementi dimostrano che prima della data rilevante erano stati commercializzati lotti di Sempervivum di vario genere, anche con colorazione rossa e sotto denominazioni non uniformi. Tuttavia, tali prove non consentono di stabilire con sufficiente precisione che il materiale in questione corrispondesse proprio alla varietà contestata o a una varietà anteriore inequivocabilmente identificabile e di comune conoscenza.
In particolare:
- le fotografie non recano data né descrizione affidabile e provengono da fonti non indipendenti;
- le liste di talee sono interne, prive di contesto e non datate;
- la dichiarazione di A, pur non priva di utilità, ha valore probatorio limitato perché proveniente da un soggetto connesso alla ricorrente e non adeguatamente corroborata;
- le fatture provano vendite di prodotto denominato “SEMP OV” o “Sempervivum Overig”, ma non dimostrano che quel prodotto fosse identico alla varietà contestata.
Di conseguenza, il Tribunale conferma che non era stato dimostrato che una varietà con tutte le caratteristiche fenotipiche pertinenti identiche a Belsemred1 fosse stata messa in commercio prima della data di priorità.
Distintività, novità e varietà di comune conoscenza
La ricorrente sosteneva che, una volta ammessa l’identità tra Sempervivum Red e Belsemred1, sarebbe stato superfluo provare anche la non distintività o la comune conoscenza della varietà anteriore. Il Tribunale respinge questa impostazione: per la nullità ex articolo 20 occorre pur sempre dimostrare sia il requisito rilevante dell’articolo 7 sia quello dell’articolo 10, a seconda del motivo invocato.
Anche la tesi secondo cui il comportamento processuale del titolare del diritto, nell’ambito di azioni per contraffazione, equivarrebbe a un riconoscimento sufficiente dell’identità tra le varietà viene respinta: eventuali ammissioni possono al più corroborare prove oggettive, ma non sostituirle.
Esame tecnico DUS e richiesta di un nuovo test
La ricorrente chiedeva un nuovo esame tecnico, sostenendo che il test originario aveva escluso Sempervivum Red. Il Tribunale osserva che il DUS serve a verificare la distinta uniformità e stabilità, ma non può sanare la mancanza di prova circa la preesistenza della varietà invocata in nullità. Inoltre, il Tribunale accetta la valutazione della Board of Appeal secondo cui un nuovo esame, effettuato anni dopo, non consentirebbe di ricostruire con certezza la situazione esistente prima della data di domanda, specie in assenza di una perfetta catena di custodia del materiale vegetale.
Pertanto, il rifiuto di ordinare un nuovo DUS non integra un errore manifesto di valutazione.
Esito e spese
Il Tribunale rigetta integralmente il ricorso e condanna Jaw de Croon Holding BV alle spese. Esclude inoltre il rimborso delle spese sostenute davanti al CPVO, ribadendo che tali costi non sono recuperabili nel giudizio dinanzi al Tribunale e che quelli relativi alla fase amministrativa restano disciplinati dalla decisione impugnata.
Principi confermati dalla pronuncia
La sentenza conferma che, nelle azioni di nullità relative a diritti comunitari su varietà vegetali:
- il richiedente la nullità sopporta un onere probatorio rigoroso;
- la prova deve essere oggettiva, coerente e specifica quanto all’identificazione della varietà anteriore;
- la semplice esistenza di materiale vegetale simile o di vendite di lotti non identificati non basta;
- il CPVO conserva un margine di discrezionalità nella scelta di disporre o meno ulteriori accertamenti tecnici;
- il sindacato del Tribunale sulle valutazioni tecnico-botaniche resta limitato all’errore manifesto, mentre la legalità delle valutazioni giuridiche è controllata in modo pieno.
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