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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-395/22

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 29 maggio 2024. — Hypo Vorarlberg Bank AG contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022 – Determinazione del livello-obiettivo annuale del SRF – Massimale previsto all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 291, paragrafo 2, TFUE – Articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Competenze di esecuzione attribuite al Consiglio – Casi specifici debitamente motivati – Portata delle competenze di esecuzione – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo. — Causa T-395/22

Giurisprudenza europea62022TJ0395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione del SRB sui contributi ex ante 2022 al SRF per Hypo Vorarlberg Bank AG. Accoglie l’eccezione di illegittimità contro l’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 e contro il regolamento di esecuzione 2015/81, ritenendo che il Consiglio abbia ecceduto la competenza di esecuzione e che la motivazione dell’attribuzione al Consiglio fosse insufficiente. Inoltre, censura il SRB per aver superato il massimale del 12,5% del livello-obiettivo finale pronosticato, chiarendo che tale limite vale anche nel periodo iniziale. Gli effetti della decisione annullata sono però mantenuti per un massimo di dodici mesi per ragioni di stabilità finanziaria.

Annullamento, per eccesso di competenza del Consiglio e violazione del massimale del 12,5%, della decisione SRB sui contributi ex ante 2022 al Fondo di risoluzione unico, nella parte riguardante la banca ricorrente.

La questione giuridica

Se l’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014, che attribuisce al Consiglio una competenza di esecuzione, sia illegittimo per difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE; se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 ecceda i limiti della competenza di esecuzione modificando la metodologia di calcolo dei contributi ex ante; e se il SRB abbia violato l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 fissando per il 2022 un livello-obiettivo annuale tale da far superare il massimale del 12,5% del livello-obiettivo finale pronosticato.

Principio di diritto

Il Tribunale ha dichiarato che il regolamento n. 806/2014 è illegittimo nella parte in cui attribuisce al Consiglio la competenza di esecuzione di cui all’articolo 70, paragrafo 7, senza una motivazione circostanziata del caso specifico, e che il regolamento di esecuzione 2015/81, introducendo per il periodo iniziale una metodologia di calcolo dei contributi ex ante basata in parte su base nazionale e in parte su base dell’unione, ha modificato anziché precisare la disciplina primaria, eccedendo così i limiti dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Ha inoltre affermato che il massimale del 12,5% del livello-obiettivo finale previsto dall’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, si applica anche durante il periodo iniziale e deve essere rispettato rispetto al livello-obiettivo finale pronosticato; poiché la decisione impugnata lo ha superato, essa è stata annullata nella parte riguardante la ricorrente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 264 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 291, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 296, secondo comma, TFUE
  • Articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 70, paragrafi 1, 2 e 7, del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 77 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
  • Regolamento delegato (UE) 2015/63
  • Regolamento delegato (UE) 2017/747
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 103 della direttiva 2014/59/UE

Annullamento della decisione SRB sui contributi ex ante 2022 al SRF

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Hypo Vorarlberg Bank AG avverso la decisione SRB/ES/2022/18 dell’11 aprile 2022, con cui il Comitato di risoluzione unico ha determinato i contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico. Il Tribunale, Ottava Sezione ampliata, affronta in particolare la legittimità del quadro normativo applicato al calcolo dei contributi e il rispetto del massimale annuale previsto dal regolamento n. 806/2014.

Fatti e procedimento

La ricorrente è un ente creditizio austriaco. Dopo la decisione del SRB, l’autorità nazionale di risoluzione austriaca ha notificato alla banca l’obbligo di versamento del contributo per il periodo 2022. La decisione impugnata descriveva la determinazione del livello-obiettivo annuale del SRF e la metodologia di calcolo dei contributi, distinguendo tra una parte calcolata sulla base nazionale e una parte sulla base dell’unione bancaria durante il periodo iniziale.

Motivi di ricorso

La ricorrente articolava otto motivi. Tra i principali, contestava:

  • la mancata comunicazione integrale della decisione;
  • l’illegittimità della determinazione del livello-obiettivo annuale;
  • l’insufficienza di motivazione;
  • la violazione del diritto di essere ascoltati;
  • l’illegittimità di varie disposizioni del regolamento delegato 2015/63;
  • l’illegittimità dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione 2015/81 e dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014. Il Tribunale decide di esaminare anzitutto il settimo motivo e poi il secondo motivo.

Normativa rilevante

Il quadro giuridico centrale è composto da:

  • il regolamento (UE) n. 806/2014, in particolare gli articoli 69, 70 e 77;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, in particolare l’articolo 4 e l’articolo 8;
  • il regolamento delegato (UE) 2015/63 e il regolamento delegato (UE) 2017/747;
  • la direttiva 2014/59/UE, soprattutto l’articolo 103. Il Tribunale richiama inoltre gli articoli 291, paragrafo 2, 296, secondo comma, 263, 264 e 277 TFUE.

Illegittimità dell’attribuzione della competenza di esecuzione al Consiglio

Quanto alla seconda parte del settimo motivo, il Tribunale osserva che l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE consente di attribuire competenze di esecuzione al Consiglio solo in casi specifici debitamente motivati. Nel regolamento n. 806/2014, il considerando 114 non spiega però le ragioni per cui la competenza di esecuzione relativa al calcolo dei contributi ex ante sia stata attribuita al Consiglio anziché alla Commissione. Secondo il Tribunale, il considerando 114 descrive la finalità e il contenuto degli atti di esecuzione, ma non fornisce una motivazione circostanziata della deroga alla regola generale che affida l’esecuzione alla Commissione. Perciò l’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 è dichiarato inapplicabile al caso di specie ai sensi dell’articolo 277 TFUE, con conseguente inapplicabilità del regolamento di esecuzione 2015/81, adottato dal Consiglio sulla sua base.

Eccesso di competenza dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81

Il Tribunale esamina anche la prima parte del settimo motivo. Ricorda che un atto di esecuzione, ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, deve limitarsi a precisare il contenuto dell’atto legislativo senza modificarlo o integrarlo. Nel caso di specie, l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 introduce per il periodo iniziale una metodologia "adattata" che prevede una componente calcolata sulla base nazionale e una componente sulla base dell’unione, con progressivo spostamento dall’una all’altra. Il Tribunale rileva che tale meccanismo altera la metodologia prevista dall’articolo 70, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 806/2014, perché modifica la base di dati da prendere in considerazione per il calcolo del contributo annuale di base. Conclude quindi che il Consiglio ha ecceduto le competenze di esecuzione conferitegli. La censura viene accolta, limitatamente all’articolo 8, paragrafo 1, lettera g), applicabile al periodo di contribuzione 2022.

Massimale del 12,5% e determinazione del livello-obiettivo annuale

Sul secondo motivo, la ricorrente sosteneva che il SRB avesse superato il limite annuale del 12,5% del livello-obiettivo finale, calcolando per il 2022 un livello-obiettivo annuale pari a un ottavo dell’1,6% dei depositi protetti del 2021. Il Tribunale afferma anzitutto che il massimale del 12,5% di cui all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, si applica anche durante il periodo iniziale, come già riconosciuto nella giurisprudenza precedente. Tale limite opera rispetto al livello-obiettivo finale pronosticato dal SRB, che deve essere stimato in modo prudente sulla base dei dati disponibili. Il Tribunale respinge l’idea che il massimale sia solo indicativo o "flessibile": la formulazione dell’articolo 70 è imperativa e non consente deroghe. L’articolo 69, paragrafo 2, non ne attenua la portata, perché i due precetti perseguono finalità diverse ma complementari: scaglionamento uniforme dei contributi da un lato e limite massimo annuale dall’altro. Nel caso concreto, il SRB aveva stimato il livello-obiettivo finale pronosticato in EUR 79.987.450.580; pertanto il limite annuale consentito era di EUR 9.998.431.322,50. Tuttavia, il livello-obiettivo annuale fissato era pari a EUR 14.253.573.821,46, poi ridotto a EUR 13.675.366.302,18, e dunque oltre il massimale consentito. Il Tribunale accoglie pertanto anche il secondo motivo.

Decisione e mantenimento degli effetti

In conseguenza dell’illegittimità dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014, del regolamento di esecuzione 2015/81 e, in particolare, dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera g), nonché della violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, il Tribunale annulla la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la ricorrente. Accoglie però la richiesta del SRB di mantenere gli effetti della decisione annullata, al fine di evitare ripercussioni sulla stabilità finanziaria e sull’operatività del SRF. Gli effetti sono quindi mantenuti fino all’adozione dei provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza, per un termine massimo di dodici mesi dal passaggio in giudicato.

Spese

Il SRB, rimasto soccombente, è condannato a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente. Parlamento e Consiglio sopportano le proprie spese in qualità di intervenienti.

Come è indicizzato

Materieunione bancariafondo di risoluzione unicocontributi ex ante degli enti creditizicompetenze di esecuzione dell’unionemotivazione degli atti dell’unione

Testo integrale

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