Sentenza n. 492/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 91/2024 del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, resa a definizione del giudizio R.G. n. 883/2023, pubblicata in data 11 aprile 2024, notificata in data 28 ottobre 2024 (Carta Elettronica del Docente)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova che riconosceva il beneficio economico della Carta elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. lamentando il persistente inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza n. 91/2024 del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro. La sentenza, non impugnata e munita di certificazione di passaggio in giudicato, aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio di 500 euro annui per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, ordinando l'accredito complessivo di 2.000 euro tramite la Carta elettronica del Docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente deduceva che, nonostante la diffida ad adempiere e la notificazione del titolo esecutivo, il Ministero avesse provveduto soltanto al pagamento delle spese legali e non all'accredito del beneficio. Rilevava inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni statali. Chiedeva l'ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, l'adozione di una misura pecuniaria ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese. Nelle more del giudizio la ricorrente comunicava l'intervenuto accredito degli importi, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio e successivamente alla sua instaurazione, il Ministero ha accreditato nel borsellino elettronico della Carta del Docente gli importi riconosciuti dalla sentenza del Tribunale di Mantova. Il Collegio ha preliminarmente rilevato la tardività della costituzione e del deposito documentale del Ministero, avvenuti dopo la camera di consiglio, escludendo che tali atti potessero valere a costituire ritualmente l'amministrazione. Ha tuttavia ritenuto utilizzabile la documentazione tardiva, poiché confermava quanto già dichiarato dalla ricorrente sull'intervenuto adempimento e sul suo carattere successivo all'instaurazione del giudizio, senza incidere sul contraddittorio né introdurre questioni nuove rilevabili d'ufficio; non sussistevano quindi i presupposti per riaprire il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Poiché l'adempimento era intervenuto dopo la notificazione del ricorso, il Ministero è stato condannato, secondo il criterio della soccombenza virtuale, alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e al rimborso del contributo unificato. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la richiesta di misure coercitive pecuniarie ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza o per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Non impone la riapertura del contraddittorio quando la documentazione tardiva si limita a confermare allegazioni già dedotte dalla parte e non introduce questioni nuove o rilevabili d'ufficio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, ma non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese quando il ricorso si sia reso necessario a causa del suo precedente inadempimento.
- La documentazione depositata tardivamente dopo la camera di consiglio può essere considerata dal giudice quando si limiti a confermare circostanze già dedotte dalla controparte e non introduca elementi nuovi idonei a ledere il contraddittorio o a fondare questioni rilevabili d'ufficio.
- Ai fini dell'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni statali di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il pagamento di somme, il giudizio di ottemperanza può essere proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, se intervenuto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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