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Sentenza

Sentenza del 09/06/2023 n. 16444 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Notifica di avviso di accertamento relativo al 2005 con recupero a tassazione di maggior reddito per operazioni ritenute riconducibili a una frode carosello. La società impugnava la disconoscibilità dei costi documentati da fatture ritenute inesistenti e invocava l'applicazione del D.L. n.16/2012, art.8 (cosiddetto ius superveniens) per la deducibilità dei costi anche in presenza di fatture emesse da soggetti diversi dagli effettivi fornitori; le doglianze in Cassazione vertevano sulla qualificazione della natura delle operazioni (soggettiva vs oggettiva inesistenza), sull'onere della prova e sulla mancata valutazione della buona fede e degli elementi probatori contrari prodotti dalla ricorrente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente ricostruito la fattispecie: la DU.AL. Srl operava come 'società cartiera' senza reale struttura operativa, con rapporti e circuiti finanziari riconducibili alle stesse persone, spedizioni non documentate e assenza di magazzini o mezzi; tali elementi giustificano la qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti. Perciò non è applicabile lo ius superveniens invocato e non possono essere riconosciuti i costi dedotti. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite (Euro 15.000,00) e all'eventuale contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • D.L. n. 16 del 2012, art. 8, commi 1 e 2

    Comma 1/2 distinti: la normativa (nella formulazione introdotta dal D.L. 16/2012) disciplina i casi di operazioni inesistenti. La Corte rileva che, se l'operazione è oggettivamente inesistente, i costi non sono deducibili; invece in caso di inesistenza soggettiva (interposizione formale) può sussistere la deducibilità se le operazioni sono effettivamente avvenute e soddisfano i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità. Il comma 2 stabilisce, per le operazioni oggettivamente inesistenti, la non concorrenza alla formazione del reddito dei componenti positivi direttamente afferenti a spese non effettivamente sostenute, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione, salvo onere per il contribuente di provare che anche i ricavi correlati siano fittizi.

  • L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis

    Norma richiamata e modificata dall'art. 8 D.L. 16/2012: disciplina i limiti della deducibilità dei costi per operazioni inesistenti e chiarisce il diverso trattamento tra inesistenza soggettiva e oggettiva.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109

    Riferimento ai criteri civilistici/fiscali per la deducibilità (inerenza, competenza ecc.) utilizzati come parametro per valutare la concreta deducibilità dei costi in caso di fatture emesse da soggetti diversi dall'effettivo fornitore.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4

    Limiti della rilevanza probatoria di sentenze penali irrevocabili nel giudizio tributario: la sentenza penale non ha efficacia automatica di 'regula iuris' nel processo tributario e non impedisce l'uso delle presunzioni fiscali; pertanto pronunce penali non possono sovvertire gli accertamenti di fatto tributari se non adeguatamente allegati e pertinenti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (e comma 1 bis)

    art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis

    Norme procedurali rilevate in sentenza per l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra inesistenza soggettiva (interposizione formale: operazioni effettivamente eseguite ma fatturate da soggetto diverso) e inesistenza oggettiva (nessun effettivo scambio di beni/servizi). Le conseguenze fiscali differiscono significativamente: l'operazione oggettivamente inesistente comporta normalmente la negazione della deducibilità dei costi.
  • L'art. 8 del D.L. 16/2012 va interpretato distinto per i suoi commi: il comma 1 limita la deducibilità nei casi di operazioni oggettivamente inesistenti; il comma 2 disciplina la non concorrenza alla formazione del reddito dei ricavi correlati, ma il contribuente ha l'onere di provare che anche tali ricavi siano fittizi.
  • La qualifica di 'società cartiera' si fonda su un quadro fattuale (assenza di strutture operative, sedi fittizie, mancanza di magazzini o mezzi, circuiti finanziari comuni, spedizioni non documentate, mancato pagamento imposte) e, se provata, giustifica l'assunto di inesistenza oggettiva delle operazioni e la conseguente esclusione della deducibilità.
  • L'onere probatorio grava sul contribuente quando pretende l'applicazione di regole favorevoli (es. riconoscimento della deducibilità o della non partecipazione dei ricavi alla formazione del reddito); occorre fornire prove specifiche e non generiche per confutare le presunzioni fiscali.
  • L'invocazione di sentenze penali assolutive o altri giudicati penali non è automaticamente risolutiva in sede tributaria: il loro valore probatorio è limitato e non sostituisce l'istruttoria e le presunzioni disponibili nel processo tributario.
  • In Cassazione non è ammessa una rivalutazione ampia del merito (nuova valutazione delle prove): i motivi devono confrontarsi con la motivazione e gli accertamenti di fatto gravati; censure generiche o non specifiche sono spesso inammissibili o infondate.

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