Sentenza del 09/06/2023 n. 16444 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Notifica di avviso di accertamento relativo al 2005 con recupero a tassazione di maggior reddito per operazioni ritenute riconducibili a una frode carosello. La società impugnava la disconoscibilità dei costi documentati da fatture ritenute inesistenti e invocava l'applicazione del D.L. n.16/2012, art.8 (cosiddetto ius superveniens) per la deducibilità dei costi anche in presenza di fatture emesse da soggetti diversi dagli effettivi fornitori; le doglianze in Cassazione vertevano sulla qualificazione della natura delle operazioni (soggettiva vs oggettiva inesistenza), sull'onere della prova e sulla mancata valutazione della buona fede e degli elementi probatori contrari prodotti dalla ricorrente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente ricostruito la fattispecie: la DU.AL. Srl operava come 'società cartiera' senza reale struttura operativa, con rapporti e circuiti finanziari riconducibili alle stesse persone, spedizioni non documentate e assenza di magazzini o mezzi; tali elementi giustificano la qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti. Perciò non è applicabile lo ius superveniens invocato e non possono essere riconosciuti i costi dedotti. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite (Euro 15.000,00) e all'eventuale contributo unificato previsto.
Norme richiamate
D.L. n. 16 del 2012, art. 8, commi 1 e 2
Comma 1/2 distinti: la normativa (nella formulazione introdotta dal D.L. 16/2012) disciplina i casi di operazioni inesistenti. La Corte rileva che, se l'operazione è oggettivamente inesistente, i costi non sono deducibili; invece in caso di inesistenza soggettiva (interposizione formale) può sussistere la deducibilità se le operazioni sono effettivamente avvenute e soddisfano i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità. Il comma 2 stabilisce, per le operazioni oggettivamente inesistenti, la non concorrenza alla formazione del reddito dei componenti positivi direttamente afferenti a spese non effettivamente sostenute, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione, salvo onere per il contribuente di provare che anche i ricavi correlati siano fittizi.
L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis
Norma richiamata e modificata dall'art. 8 D.L. 16/2012: disciplina i limiti della deducibilità dei costi per operazioni inesistenti e chiarisce il diverso trattamento tra inesistenza soggettiva e oggettiva.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
Riferimento ai criteri civilistici/fiscali per la deducibilità (inerenza, competenza ecc.) utilizzati come parametro per valutare la concreta deducibilità dei costi in caso di fatture emesse da soggetti diversi dall'effettivo fornitore.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4
Limiti della rilevanza probatoria di sentenze penali irrevocabili nel giudizio tributario: la sentenza penale non ha efficacia automatica di 'regula iuris' nel processo tributario e non impedisce l'uso delle presunzioni fiscali; pertanto pronunce penali non possono sovvertire gli accertamenti di fatto tributari se non adeguatamente allegati e pertinenti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (e comma 1 bis)
art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
Norme procedurali rilevate in sentenza per l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra inesistenza soggettiva (interposizione formale: operazioni effettivamente eseguite ma fatturate da soggetto diverso) e inesistenza oggettiva (nessun effettivo scambio di beni/servizi). Le conseguenze fiscali differiscono significativamente: l'operazione oggettivamente inesistente comporta normalmente la negazione della deducibilità dei costi.
- L'art. 8 del D.L. 16/2012 va interpretato distinto per i suoi commi: il comma 1 limita la deducibilità nei casi di operazioni oggettivamente inesistenti; il comma 2 disciplina la non concorrenza alla formazione del reddito dei ricavi correlati, ma il contribuente ha l'onere di provare che anche tali ricavi siano fittizi.
- La qualifica di 'società cartiera' si fonda su un quadro fattuale (assenza di strutture operative, sedi fittizie, mancanza di magazzini o mezzi, circuiti finanziari comuni, spedizioni non documentate, mancato pagamento imposte) e, se provata, giustifica l'assunto di inesistenza oggettiva delle operazioni e la conseguente esclusione della deducibilità.
- L'onere probatorio grava sul contribuente quando pretende l'applicazione di regole favorevoli (es. riconoscimento della deducibilità o della non partecipazione dei ricavi alla formazione del reddito); occorre fornire prove specifiche e non generiche per confutare le presunzioni fiscali.
- L'invocazione di sentenze penali assolutive o altri giudicati penali non è automaticamente risolutiva in sede tributaria: il loro valore probatorio è limitato e non sostituisce l'istruttoria e le presunzioni disponibili nel processo tributario.
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione ampia del merito (nuova valutazione delle prove): i motivi devono confrontarsi con la motivazione e gli accertamenti di fatto gravati; censure generiche o non specifiche sono spesso inammissibili o infondate.
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