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Sentenza

Sentenza del 09/06/2023 n. 86 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona

Irpef - pensionato ex dipendente Agenzia Spaziale Europea (ESA) - imposte dirette trattenute in relazione alla parte di pensione di cui a contribuzioni pagate dal lavoratore -istanza di rimborso - L.9 giugno 1977 n.358 - non spettanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla parte di pensione corrispondente ai contributi versati dal lavoratore (quota 1/3 della pensione) per gli anni 2016-2019, sostenendo la doppia imposizione: i contributi sarebbero stati tassati in sede di accumulo ("tassa interna" dell'ESA) e poi nuovamente tassati in sede di erogazione della pensione in Italia. Si richiedeva pertanto il rimborso delle imposte versate per le somme indicate per ciascun anno.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che, ai sensi dell'art. XVIII, par. 1, dell'Allegato I alla L. 9 giugno 1977 n. 358 (ratifica della convenzione con l'ESA), l'ESA applica una tassa interna sui trattamenti corrisposti e il regime impositivo applicabile alla pensione è quello dello Stato di residenza del beneficiario. Inoltre, l'esenzione prevista dall'art. 8, lett. c) del D.P.R. n. 2083 (richiamata nel provvedimento) riguarda soltanto stipendi ed emolumenti percepiti durante il rapporto di lavoro e non si estende, in mancanza di espressa disposizione, alle pensioni. Il Regolamento pensionistico delle "Organizzazioni Coordinate" (art. 42) prevede inoltre un meccanismo di tax adjustment per mitigare la doppia imposizione, che il ricorrente avrebbe potuto utilizzare. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra cui Ord. Sez. V n. 6794/2023) conferma tale interpretazione. Per questi motivi il rimborso non è spettante; spese compensate.

Norme richiamate

  • Legge 9 giugno 1977 n. 358 (Allegato I, art. XVIII, par. 1)

    Prevede l'applicazione di una imposta autonoma (tassa interna) sui trattamenti corrisposti dall'ESA e stabilisce che il regime fiscale da applicare è quello dello Stato di residenza del beneficiario; tale disposizione legittima la tassazione dei trattamenti e l'esclusione dell'esenzione italiana sulle pensioni erogate dall'organizzazione

  • D.P.R. n. 2083 (art. 8, lett. c))

    art. 8, comma 1, lett. c)

    L'esenzione fiscale prevista si riferisce agli stipendi ed emolumenti percepiti durante il rapporto di lavoro; per interpretazione rigorosa e consolidata, l'esenzione non si estende alle pensioni, salvo diversa disposizione normativa

  • Regolamento pensionistico delle "Organizzazioni Coordinate" (art. 42)

    Stabilisce che la pensione è tassabile secondo la legislazione fiscale dello Stato di residenza del percettore; il regolamento prevede inoltre il meccanismo del tax adjustment per compensare parte dell'imposta pagata sulla pensione

  • Cassazione Civile, Sez. V, Ordinanza 7 marzo 2023, n. 6794

    La Suprema Corte ha confermato che per gli ex dipendenti delle organizzazioni coordinate la tassazione della pensione nello Stato di residenza è compatibile con la normativa e che l'esenzione prevista per gli emolumenti in attività non si estende alle pensioni; ha inoltre richiamato il meccanismo di tax adjustment

  • Cassazione Civile, sent. 18 agosto 2004, n. 16098

    Ha chiarito che i redditi da pensione, pur concorrendo alla base imponibile come redditi da lavoro dipendente, non beneficiano automaticamente delle medesime esenzioni previste per i redditi da lavoro dipendente percepiti all'estero, a causa della stretta interpretazione delle norme di esenzione

Massime di principio

  • Per ex dipendenti di organizzazioni internazionali "coordinate" (ESA, NATO, Consiglio d'Europa, OCSE, ecc.) la pensione è soggetta alla legislazione fiscale dello Stato di residenza del beneficiario, salvo diversa disposizione esplicita.
  • L'esenzione prevista dall'art. 8, lett. c) del D.P.R. n. 2083 si applica solo a stipendi ed emolumenti percepiti durante il rapporto di lavoro: in assenza di una norma espressa, le pensioni non rientrano nell'esenzione.
  • Se l'organizzazione applica una tassa interna sui trattamenti e il suo regolamento pensionistico prevede un meccanismo di tax adjustment, il pensionato deve prioritariamente attivare il meccanismo previsto dall'organizzazione per evitare la doppia imposizione economica, prima di richiedere rimborsi allo Stato membro.
  • La semplice doppia tassazione formale (contributi tassati in fase di accumulo e poi pensione tassata nello Stato di residenza) non determina automaticamente diritto al rimborso in Italia: occorre verificare norme convenzionali, regolamenti interni dell'organizzazione e disposizioni legislative specifiche.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare: a) il testo del regolamento pensionistico dell'organizzazione (tax adjustment), b) le disposizioni della convenzione/legge di ratifica con lo Stato italiano, c) la giurisprudenza vigente; se necessario, attivare i rimedi previsti dall'organizzazione o azioni giudiziali con solida base normativa.

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