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Sentenza

Sentenza del 09/06/2023 n. 524 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società P. aveva chiesto la detassazione di superfici produttive esclusivamente di rifiuti speciali (es. aree di laboratorio, imballaggi terziari/secondari, parcheggio coperto), ritenendo tali aree non soggette a TARES/TARI o soggette a riduzioni. Il Comune/gestore avevano invece calcolato la tassa considerando assoggettate a tributo le superfici di vendita e parte delle aree accessorie, limitando la detassazione alle superfici per le quali il contribuente dimostrasse produzione esclusiva e prevalente di rifiuti speciali.

La decisione

La Commissione d'Appello ha accolto l'appello principale del Comune e l'appello incidentale di Alia, rigettando il ricorso di P. e dichiarando tassabile anche il parcheggio coperto. La Corte ha ritenuto che: (i) la detassazione richiede prova che le superfici producano esclusivamente rifiuti speciali smaltiti in proprio; (ii) la presenza di conferimenti al servizio pubblico (cassonetti, calotte) e documentazione del gestore dimostra produzione significativa di rifiuti urbani nella vendita; (iii) il regolamento comunale e la normativa consentono ai Comuni di determinare, mediante regolamento, le percentuali o le riduzioni; (iv) la presunzione che aree frequentate (compresi i parcheggi) producano rifiuti opera ai fini della tassazione. Conseguentemente P. è condannata a rimborsare al Comune e ad Alia le somme richieste e alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Legge 147/2013 (art. 1, comma 641 e comma 682)

    'sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative'

    La Corte ha richiamato la norma per sottolineare che l'esclusione riguarda aree scoperte e non automaticamente aree coperte; la legge prevede inoltre la possibilità per il Comune di prevedere, via regolamento, categorie e percentuali di riduzione quando è difficile delimitare le superfici produttive di rifiuti speciali.

  • D.Lgs. 152/2006 (art. 226, e art. 221 citato)

    'è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'art. 221, comma 4.'

    La norma distingue imballaggi terziari/secondari dai rifiuti urbani; tuttavia la Corte ha osservato che la non assimilabilità di taluni imballaggi non implica automaticamente la detassazione dell'area dove sono prodotti, salvo prova che in quella superficie si producano esclusivamente rifiuti speciali.

  • D.Lgs. 507/1993 (art. 62, comma 3)

    richiamato come norma che 'rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali'

    La Corte ha applicato il principio secondo cui la tassa si rapporta alla superficie occupata e l'esclusione può riguardare solo la parte della superficie che produce esclusivamente rifiuti speciali.

  • Regolamento comunale TARI (art. 2 e art. 11, comma 4, e punto B.2)

    prescrizioni regolamentari comunali richiamate (es. limitazione del beneficio alle aree scoperte e previsione di riduzioni forfettarie)

    Il regolamento comunale che assimila imballaggi e che disciplina riduzioni/assimilazioni è stato ritenuto legittimo: il Comune ha discrezionalità regolamentare, e la mancanza di criteri quantitativi non invalida l'assimilazione laddove il metodo tariffario normalizzato non richieda misurazioni puntuali.

  • D.Lgs. 546/1992 (art. 36 e art. 19 richiamati)

    'la sentenza deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto'

    Richiesta di motivazione succinta della sentenza; richiamata anche la possibilità di impugnare atti impositivi atipici ai sensi dell'art. 19 con gli effetti illustrati dalla giurisprudenza.

  • Codice civile (art. 2729 c.c.)

    Articolo richiamato in tema di presunzioni probatorie: la Corte ha ritenuto che la mera presenza di cassonetti e conferimenti rappresenti presunzione rilevante della produzione di rifiuti urbani, gravando sul contribuente l'onere di provare il contrario.

Massime di principio

  • La detassazione di superfici per produzione esclusiva di rifiuti speciali richiede prova chiara e documentata che tali superfici producono esclusivamente rifiuti speciali e che questi siano smaltiti in proprio; l'onere probatorio grava sul contribuente.
  • La non assimilabilità normativa di taluni imballaggi ai rifiuti urbani non determina automaticamente l'esclusione dal tributo delle superfici dove tali imballaggi sono prodotti: conta la convivenza o meno di rifiuti urbani e la concreta modalità di conferimento.
  • La presenza di raccolta comunale/elementi di conferimento (cassonetti, calotte, richieste di bidoncini) costituisce indicazione rilevante che una parte significativa dei rifiuti viene smaltita dal servizio pubblico e quindi soggetta a TARI.
  • Per i parcheggi, compresi quelli coperti, opera la presunzione che aree frequentate producano rifiuti; l'essere coperto non esclude automaticamente la tassazione: la prova dell'ineleggibilità a produrre rifiuti spetta al richiedente la detassazione.
  • I Comuni hanno margine regolamentare per definire categorie, riduzioni e criteri di assimilazione; la mancanza di criteri quantitativi nel regolamento può essere compatibile con il metodo normalizzato di determinazione della tariffa.
  • Nel contenzioso tributario l'impugnazione di atti atipici non preclude la necessità di agire anche sull'atto tipico per preservare l'interesse; il principio del ne bis in idem richiede un precedente giudicato per essere invocato con successo.

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