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Sentenza

Sentenza del 09/06/2023 n. 136 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata

Notificazione fermo amministrativo - Cartelle presupposte - Procedura verso il socio condebitore.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (Basilicata), in riassunzione dopo Cassazione, ha accolto il ricorso/appello del contribuente, ritenendo illegittima l'azione esecutiva avviata nei confronti del socio condebitore per mancata notifica delle presupposte cartelle. L'ufficio è stato condannato al pagamento delle spese processuali per i tre gradi di giudizio, liquidate in euro 18.275,00.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione del preavviso di fermo amministrativo e delle relative 17 cartelle esattoriali per euro 184.361,09; dedotta la mancata notifica delle cartelle al socio condebitore (M.), con conseguente decadenza dell'azione esecutiva ai sensi dell'art. 25 DPR n. 602/1973. Contestati altresì errori di calcolo di interessi e sanzioni, la violazione dello statuto del contribuente, la non applicabilità dell'art. 1310 c.c. (riferito impropriamente alla prescrizione) e la sussistenza di eventuale prescrizione ex art. 2948 c.c.

Norme richiamate

  • art. 25 DPR n. 602/1973

    La norma impone l'obbligo di notifica degli atti impositivi/di riscossione: la mancata notifica delle cartelle al co-obbligato determina la decadenza dell'azione esecutiva e tutela i diritti pubblicistici del contribuente.

  • art. 1310 c.c.

    Richiamato dall'ufficio in termini impropri come criterio di applicazione rigida; la Corte ritiene che l'art. 1310 c.c. (atto relativo alla prescrizione) non sia applicabile per giustificare l'assenza della notifica e non possa sostituire le garanzie di natura pubblicistica previste dall'art. 25 DPR 602/1973.

  • art. 2948 c.c.

    Norma sulla prescrizione civile invocata dall'interessato; la questione però è stata risolta principalmente in termini di decadenza per mancata notifica, piuttosto che con riferimento alla prescrizione.

  • Statuto del contribuente

    Richiamato per sottolineare le tutele fondamentali del contribuente; la Corte evidenzia che tali tutele sono state lesse dall'ufficio procedente a causa della mancata notifica.

  • Cass. civ., sent. n. 29553/2020 (giurisprudenza citata)

    Indirizzo giurisprudenziale secondo cui, per procedere alla riscossione nei confronti del socio condebitore, è necessaria la notifica della cartella di pagamento al medesimo; principio seguito e richiamato dalla Corte nel presente caso.

Massime di principio

  • Per procedere all'esecuzione e alla riscossione nei confronti di un socio condebitore occorre preventivamente notificare le cartelle esattoriali presupposte: la mancata notifica può determinare la decadenza dell'azione esecutiva ex art. 25 DPR 602/1973.
  • Il preavviso di fermo amministrativo è illegittimo se si fonda su cartelle mai notificate al soggetto obbligato; l'atto esecutivo può essere annullato e l'ufficio condannato alle spese.
  • Non è corretto sostituire le garanzie di natura pubblicistica (notifica/decadenza) con rimedi di diritto comune come la prescrizione invocata ai sensi del codice civile; valutare separatamente decadenza e prescrizione.
  • In caso di controllo o contenzioso, documentare sempre la prova della notifica delle cartelle al co-obbligato; in mancanza, sollevare eccezione di decadenza e violazione dello statuto del contribuente.
  • La giurisprudenza di legittimità (Cassazione) ha stabilito un principio chiaro: la notifica della cartella al socio condebitore è condicio sine qua non per procedere alla riscossione nei suoi confronti.

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