Sentenza del 09/06/2023 n. 136 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Notificazione fermo amministrativo - Cartelle presupposte - Procedura verso il socio condebitore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (Basilicata), in riassunzione dopo Cassazione, ha accolto il ricorso/appello del contribuente, ritenendo illegittima l'azione esecutiva avviata nei confronti del socio condebitore per mancata notifica delle presupposte cartelle. L'ufficio è stato condannato al pagamento delle spese processuali per i tre gradi di giudizio, liquidate in euro 18.275,00.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del preavviso di fermo amministrativo e delle relative 17 cartelle esattoriali per euro 184.361,09; dedotta la mancata notifica delle cartelle al socio condebitore (M.), con conseguente decadenza dell'azione esecutiva ai sensi dell'art. 25 DPR n. 602/1973. Contestati altresì errori di calcolo di interessi e sanzioni, la violazione dello statuto del contribuente, la non applicabilità dell'art. 1310 c.c. (riferito impropriamente alla prescrizione) e la sussistenza di eventuale prescrizione ex art. 2948 c.c.
Norme richiamate
art. 25 DPR n. 602/1973
La norma impone l'obbligo di notifica degli atti impositivi/di riscossione: la mancata notifica delle cartelle al co-obbligato determina la decadenza dell'azione esecutiva e tutela i diritti pubblicistici del contribuente.
art. 1310 c.c.
Richiamato dall'ufficio in termini impropri come criterio di applicazione rigida; la Corte ritiene che l'art. 1310 c.c. (atto relativo alla prescrizione) non sia applicabile per giustificare l'assenza della notifica e non possa sostituire le garanzie di natura pubblicistica previste dall'art. 25 DPR 602/1973.
art. 2948 c.c.
Norma sulla prescrizione civile invocata dall'interessato; la questione però è stata risolta principalmente in termini di decadenza per mancata notifica, piuttosto che con riferimento alla prescrizione.
Statuto del contribuente
Richiamato per sottolineare le tutele fondamentali del contribuente; la Corte evidenzia che tali tutele sono state lesse dall'ufficio procedente a causa della mancata notifica.
Cass. civ., sent. n. 29553/2020 (giurisprudenza citata)
Indirizzo giurisprudenziale secondo cui, per procedere alla riscossione nei confronti del socio condebitore, è necessaria la notifica della cartella di pagamento al medesimo; principio seguito e richiamato dalla Corte nel presente caso.
Massime di principio
- Per procedere all'esecuzione e alla riscossione nei confronti di un socio condebitore occorre preventivamente notificare le cartelle esattoriali presupposte: la mancata notifica può determinare la decadenza dell'azione esecutiva ex art. 25 DPR 602/1973.
- Il preavviso di fermo amministrativo è illegittimo se si fonda su cartelle mai notificate al soggetto obbligato; l'atto esecutivo può essere annullato e l'ufficio condannato alle spese.
- Non è corretto sostituire le garanzie di natura pubblicistica (notifica/decadenza) con rimedi di diritto comune come la prescrizione invocata ai sensi del codice civile; valutare separatamente decadenza e prescrizione.
- In caso di controllo o contenzioso, documentare sempre la prova della notifica delle cartelle al co-obbligato; in mancanza, sollevare eccezione di decadenza e violazione dello statuto del contribuente.
- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione) ha stabilito un principio chiaro: la notifica della cartella al socio condebitore è condicio sine qua non per procedere alla riscossione nei suoi confronti.
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