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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6301/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Zappatore era stato ritenuto responsabile, tra l'8 agosto 2009 e il 10 gennaio 2011, del reato di induzione indebita (art. 319-quater c.p.), essendosi, in qualità di maresciallo capo della Guardia di Finanza in servizio alla Tenenza di Cattolica, fatto dare somme da vari imprenditori mediante fatture per sponsorizzazioni inesistenti emesse da società di cui era socio occulto/amministratore di fatto. In primo grado era stato condannato e disposta la confisca di 28.000 euro. In appello la Corte ha confermato la responsabilità per alcuni capi (assolvendo solo per il capo B) e ha confermato la confisca ritenendo le somme prezzo del reato. Con il ricorso in Cassazione si contestavano, tra l'altro, la qualificazione giuridica (induzione vs corruzione), la mancanza di pressione/abuso di qualifica, la attendibilita' delle dichiarazioni degli imprenditori (anche alla luce dell'art. 63 c.p.p.), la mancata concessione di attenuanti e l'erronea qualificazione e quantificazione del profitto oggetto di confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte: ha accertato che il termine massimo di prescrizione è decorso (ultimo atto contestato 10/01/2011), per cui il reato si è estinto per prescrizione alla data del 14/03/2021 (tenuto conto anche della sospensione Covid). Di conseguenza la sentenza di merito è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. Tuttavia la Corte ha confermato la statuizione di confisca nella forma diretta (art. 240 c.p.) sul profitto illecito effettivamente acquisito dall'imputato, ritenendo invece ingiustificata la qualificazione operata dalla Corte d'appello della somma come "prezzo del reato" e l'estensione della confisca in forma per equivalente: la confisca del profitto per equivalente non poteva essere applicata ai fatti anteriori all'introduzione della relativa disciplina (legge 190/2012). In conclusione: annullamento senza rinvio per prescrizione e conferma della confisca diretta ai sensi dell'art. 240 c.p.

Norme richiamate

  • art. 319-quater cod. pen.

    Norma che sanziona l'induzione indebita da parte del pubblico ufficiale: la condotta induttiva si concreta anche mediante persuasione, suggestione o pressione morale e non richiede necessariamente la prospettazione di un danno "contra ius"; è stata la norma principale per la ricostruzione della fattispecie.

  • art. 319 cod. pen.

    Norma sulla corruzione; la difesa aveva invocato la riqualificazione in corruzione, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in induzione indebita sulla base degli elementi probatori e della situazione di asimmetria tra pubblico e privati.

  • art. 240 cod. pen.

    Prevede la confisca diretta del profitto del reato. La Corte ha confermato la possibilità di applicare la confisca diretta su somme che rappresentano l'accrescimento patrimoniale dell'autore, senza necessità di provare nesso di derivazione diretta tra la specifica somma sequestrata e l'illecito, quando la somma costituisce effettivo profitto.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Regolava la confisca in relazione ai reati corruttivi; la Corte ha rilevato che alla data dei fatti non era possibile applicare la disciplina della confisca per equivalente del profitto introdotta successivamente (legge 190/2012).

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce che, quando il reato è estinto per causa sopravvenuta (come la prescrizione), il giudice, in mancanza di statuizioni civili, pronuncia sentenza di assoluzione; la Corte ricorda tuttavia i limiti e le condizioni per l'assoluzione in presenza di estinzione del reato.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina la possibilità di confermare o meno la confisca di cui all'art. 322-ter anche se il reato si è estinto per prescrizione; impone un compiuto accertamento della responsabilità penale diverso da una mera pronuncia formale di condanna.

  • Legge 6 novembre 2012, n. 190

    Ha introdotto norme più severe in materia di confisca del profitto per equivalente; la Corte ha osservato che tale disciplina non è applicabile ratione temporis ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • Legge n. 300 del 29 settembre 2000

    Ha introdotto la confisca del prezzo del reato, norma richiamata per distinguere prezzo e profitto in tema di ablazione dei proventi illeciti.

  • Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013 (Maldera)

    Giurisprudenza di legittimità sulle differenze tra sollecitazione, induzione indebita e concussione: chiarisce che l'induzione indebita si caratterizza per una pressione superiore che sfrutta l'asimmetria di posizione, mentre la mera sollecitazione è episodio paritetico.

  • Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)

    Affermata la possibilità di disporre la confisca anche in presenza di estinzione del reato per prescrizione a condizione che l'accertamento sul punto sia rimasto inalterato nei gradi successivi.

  • Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021

    Conferma la qualificazione della confisca diretta su somme fungibili come non subordinata alla prova del nesso di derivazione materiale tra la specifica somma rinvenuta e l'illecito.

Massime di principio

  • Distinzione induzione indebita vs concussione vs corruzione: l'induzione indebita si configura quando il pubblico agente sfrutta una posizione di asimmetria per esercitare una pressione, anche morale o suggestiva; non è necessaria la prospettazione di un danno "contra ius" come nella concussione.
  • Lo stato di "soggezione" del privato può essere desunto da elementi oggettivi (es. pregresse verifiche fiscali, dipendenza territoriale dal competente ufficio) che pongono il privato in una posizione non paritaria rispetto al pubblico ufficiale.
  • Le dichiarazioni rese in dibattimento dalle persone offese possono essere utilizzate se sono dichiarazioni di fatto rese nel contraddittorio e non semplici ripetizioni passivamente acquisite nelle indagini; l'attendibilità va valutata globalmente alla luce di convergenze probatorie.
  • In tema di confisca è necessario distinguere tra prezzo del reato e profitto: il prezzo rappresenta il corrispettivo dato per commettere o determinare l'illecito, il profitto è l'incremento patrimoniale conseguito. La qualificazione incide sulla tipologia di confisca applicabile.
  • Ratione temporis: le misure di confisca previste da norme introdotte successivamente ai fatti non sono applicabili retroattivamente; va verificata la disciplina vigente al momento della commissione dell'illecito.
  • Effetti della prescrizione: se il reato si è estinto per prescrizione la Cassazione deve annullare la condanna, ma può comunque confermare la confisca se l'accertamento della responsabilità e la qualificazione del bene da confiscare sono rimasti incontestati e conformi ai presupposti di legge.

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