Ordinanza n. 473/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) Del provvedimento con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione con nota prot. N. 00056056 del 15/10/2025, comunicata in data 16/10/2025 così disponeva: “Per le motivazioni esposte in premessa, l'attestato formativo dell'istante, Dott.ssa Sabrina Paonessa, nata il 06/09/1968 a Roma (RM) - ITALIA, conseguito nell'ambito del “Programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo” denominato, in lingua italiana, “Formazione di insegnanti itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali”, rilasciato dall'Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures in data 14/07/2022 con n. 1968, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l'insegnamento su posto sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l'istanza n. 21103, acquisita dall'Amministrazione con prot. DGOSV n. 1677 del 17 gennaio 2023, come citata in premessa, è rigettata”. Di ogni altro atto anche endoprocedimentale, presupposto, connesso e/o conseguente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia, ai fini dell'insegnamento su posto di sostegno, di un attestato formativo conseguito presso un'università estera
Esito
Favorevole al ricorrente (insegnante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha respinto l'istanza di riconoscimento di un attestato formativo conseguito presso un'università rumena nell'ambito di un programma postuniversitario di formazione per insegnanti itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali. In sede cautelare ha contestato, in particolare, l'inadeguata valutazione della documentazione relativa all'iter formativo svolto all'estero, compreso il piano analitico del corso di studi, nonché dell'esperienza professionale maturata nel settore. Ha inoltre censurato le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo, già affrontate dall'Adunanza plenaria, e la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi, ritenuta non rigorosa e potenzialmente incompatibile con il sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e con la libera circolazione dei lavoratori. La ricorrente ha rappresentato anche lo svolgimento di un contratto di insegnamento su sostegno con scadenza il 30 giugno 2026.
La decisione
Il TAR, a un primo e sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris. L'Amministrazione non sembrava avere adeguatamente valutato la documentazione completa relativa alla formazione estera, incluso il piano analitico del corso, né l'esperienza professionale della ricorrente. Il Collegio ha inoltre rilevato che le argomentazioni sull'assenza di natura abilitante del titolo risultavano già superate dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria n. 18-22/2022 e che le divergenze tra i programmi formativi devono essere motivate rigorosamente, considerati gli obblighi e gli obiettivi europei in materia di riconoscimento dei titoli professionali e libera circolazione dei lavoratori. Le differenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative. In ragione del contratto di insegnamento in corso, con scadenza il 30 giugno 2026, il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari e ha sospeso il provvedimento impugnato fino a tale scadenza. Ha disposto che l'udienza di merito fosse fissata con separato avviso, qualora la ricorrente manifesti interesse alla trattazione, e ha compensato le spese della fase cautelare per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata applicata quale base per la concessione della tutela cautelare, ritenendo sussistenti i relativi presupposti in considerazione del fumus derivante dai possibili vizi del diniego e del pregiudizio connesso alla prosecuzione del contratto di insegnamento fino al 30 giugno 2026.
principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali e sulla libera circolazione dei lavoratori
Le divergenze tra i percorsi formativi devono essere valutate e motivate rigorosamente; le differenze tra gli ordinamenti possono essere superate mediante adeguate misure compensative, senza procedere automaticamente al diniego del riconoscimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo o attestato formativo conseguito all'estero, l'amministrazione deve esaminare integralmente la documentazione relativa al percorso formativo, compreso il piano analitico degli studi, e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Il diniego fondato sulle divergenze tra il percorso formativo estero e quello nazionale deve essere sorretto da una motivazione rigorosa e specifica, anche alla luce degli obiettivi europei di riconoscimento dei titoli professionali e di libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze tra i percorsi formativi esteri e nazionali non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere colmate mediante adeguate misure compensative.
- In sede cautelare, la sospensione del diniego può essere concessa quando il fumus deriva dall'inadeguata istruttoria e motivazione dell'amministrazione e il pregiudizio è collegato alla perdita degli effetti di un contratto di insegnamento in corso, fino alla sua scadenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 171/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 34/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 143/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 455/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 456/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 457/2026 - Roma, Sezione 4T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →