Cassazione Penale, Sentenza n. 17891/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 16/07/2024 che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo (diretto e per equivalente, incluso denaro) emesso dal G.i.p. di Civitavecchia il 10/06/2024 per violazioni dell'art. 2 e dell'art. 10‑quater, comma 2, del d.lgs. n. 74/2000. Le censure contestano la nullità o l'inadeguatezza della motivazione soprattutto in ordine al periculum (mancata o generica motivazione sulla necessità dell'anticipazione ablativa) e l'illegittimo utilizzo, da parte del Tribunale del riesame, di poteri integrativi per sopperire a carenze motivazionali.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto che il G.i.p. non avesse assolto l'onere di motivazione sul periculum, in contrasto con il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 36959/2021) che richiede concisa motivazione anche per il pericolo di dispersione nei sequestri preventivi finalizzati alla confisca. Il Tribunale del riesame non poteva integrare una motivazione inesistente né basare il periculum sul mero automatismo dell'ingente ammontare del debito tributario senza elementi individualizzati. Perciò sono stati annullati senza rinvio sia il decreto di sequestro sia l'ordinanza del riesame; è stato ordinato il dissequestro e la restituzione di quanto sottoposto a sequestro e disposta la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina uno dei reati tributari contestati (fonte della confisca obbligatoria): la Corte osserva che l'obbligatorietà della confisca non esenta dall'obbligo di motivare il periculum in sede di sequestro preventivo.
art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
Ulteriore disposizione del decreto tributario richiamata come titolo di responsabilità su cui è stato disposto il sequestro; usata dalla Procura come titolo per la misura ablativa.
Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca: richiede che il provvedimento indichi, seppure concisamente, le ragioni del periculum che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.
Norma sulla confisca (anche per equivalente): indicata quale fine della misura cautelare e riferimento normativo per l'operatività del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
Norma procedurale che impone la comunicazione al Procuratore generale in sede per gli eventuali provvedimenti o adempimenti conseguenti; la corte ha disposto l'invio della comunicazione ai sensi di questa norma.
Sezioni Unite, sent. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Principio richiamato: anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione del periculum, collegata alle ragioni per cui il bene potrebbe essere disperso, modificato, deteriorato, utilizzato o alienato nelle more del giudizio.
Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014 (Zambito)
Giurisprudenza richiamata per distinguere il sequestro conservativo (dove può essere sufficiente il riferimento all'insufficienza patrimoniale) dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che richiede valutazioni più puntuali sul pericolo di depauperamento.
Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019 (Cavacece)
Conferma la necessità di un giudizio motivato sul periculum e la corretta differenziazione tra tipologie di misure cautelari patrimoniali.
Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017 (Pohl)
Principio secondo cui il Tribunale del riesame non può integrare una motivazione inesistente del G.i.p.; non è ammesso che il riesame supplisca carenze motivazionali rilevanti del decreto originario.
Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023 (Benzoni)
Richiama che non è possibile dedurre automaticamente il pericolo di dispersione dei beni solo dall'eventuale incapacità patrimoniale: è necessaria una valutazione individualizzata.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre, anche se la confisca è obbligatoria per legge, una concisa e specifica motivazione sul periculum (rischio che i beni siano modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati nelle more del giudizio).
- L'ammontare elevato del debito tributario da solo non è sufficiente a dimostrare il pericolo di dispersione: serve un apprezzamento individualizzato della posizione patrimoniale e dei rischi concreti di depauperamento.
- Il Tribunale del riesame non può supplire a una motivazione del G.i.p. completamente assente o formalmente inesistente: non è consentito integrare la motivazione mancante con argomentazioni proprie per giustificare la misura.
- È importante distinguere il sequestro conservativo (dove può essere adeguato il riferimento all'insufficienza patrimoniale) dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca (che esige una specifica motivazione sul periculum).
- In caso di carenza motivazionale significativa del provvedimento cautelare sono possibili l'annullamento senza rinvio e la conseguente restituzione/dissequestro dei beni all'avente diritto.
- Nel valutare misure patrimoniali cautelari nei reati tributari, la giurisprudenza impone coerenza con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite; l'obbligatorietà della confisca non elimina il controllo motivazionale del giudice sul sequestro preventivo.
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