Tribunale, Ordinanza T-50/20
Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 12 marzo 2021 (Estratti). — PNB Banka AS contro Banca centrale europea. — Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Procedura di insolvenza – Rifiuto della BCE di soddisfare la richiesta del consiglio di amministrazione di un ente creditizio affinché venga data istruzione al curatore fallimentare di detto ente di concedere all’avvocato incaricato da tale consiglio l’accesso ai locali, alle informazioni, al personale e alle risorse del medesimo ente – Competenza dell’autore dell’atto – Ricorso manifestamente infondato in diritto. — Causa T-50/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di PNB Banka contro la BCE, confermando che l’istituzione europea non era competente a ordinare al curatore fallimentare di consentire l’accesso all’avvocato nominato dal consiglio di amministrazione. La pronuncia chiarisce che i poteri di vigilanza prudenziale della BCE non si estendono a misure connesse alla procedura di insolvenza e prive di nesso con la solidità dell’ente o la stabilità finanziaria. Il Tribunale ritiene inoltre che non vi sia stata violazione del diritto a una tutela effettiva, poiché la protezione giurisdizionale resta affidata ai giudici nazionali.
Vigilanza prudenziale bancaria: la BCE non è competente a impartire al curatore fallimentare di un ente creditizio in insolvenza istruzioni per consentire all’avvocato del consiglio di amministrazione l’accesso a locali, informazioni, personale e risorse dell’ente.
La questione giuridica
Se la BCE, nell’esercizio della vigilanza prudenziale su un ente creditizio significativo sottoposto a procedura di insolvenza, fosse competente a ingiungere al curatore fallimentare di consentire all’avvocato nominato dal consiglio di amministrazione l’accesso ai locali, alle informazioni, al personale e alle risorse dell’ente; e, correlativamente, se il rifiuto della BCE violasse il diritto a un ricorso effettivo, il diritto di essere ascoltato, l’obbligo di motivazione e il principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
Principio di diritto
La BCE, in base al regolamento (UE) n. 1024/2013 e alla direttiva 2013/36/UE, non ha una competenza che le consenta di impartire al curatore fallimentare di un ente creditizio in insolvenza istruzioni slegate dai compiti di vigilanza prudenziale, quale quella di garantire l’accesso dell’avvocato del consiglio di amministrazione ai locali, alle informazioni, al personale e alle risorse dell’ente. Tale domanda, collegata alla gestione della procedura insolvenziale e alla rappresentanza interna dell’ente, rientra nelle competenze delle autorità nazionali; il rifiuto della BCE non viola, in sé, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, poiché le decisioni nazionali adottate in materia restano sindacabili dai giudici nazionali, con eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 127, paragrafo 6, TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) n. 1024/2013
- Direttiva 2013/36/UE
- Direttiva 2014/59/UE
- Articolo 1321, paragrafo 3, della legge lettone sugli enti creditizi (Kredītiestāžu likums)
Vigilanza prudenziale bancaria e insolvenza di un ente creditizio significativo
L’ordinanza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da PNB Banka AS contro una decisione della BCE del 19 novembre 2019. La controversia nasce nel contesto di una procedura di insolvenza aperta in Lettonia nei confronti della banca e attiene alla richiesta del consiglio di amministrazione di far impartire alla BCE un’istruzione al curatore fallimentare affinché l’avvocato nominato da tale consiglio potesse accedere ai locali, alle informazioni, al personale e alle risorse dell’ente.
Fatti e svolgimento del procedimento
La ricorrente sosteneva che tale accesso fosse indispensabile per consentire al consiglio di amministrazione di esercitare efficacemente la propria funzione di rappresentanza, come affermato dalla sentenza della Corte del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P). La BCE aveva tuttavia rifiutato di impartire l’istruzione richiesta al curatore fallimentare. PNB Banka impugnava la decisione deducendo cinque motivi, tra cui l’asserita incompetenza della BCE, la violazione del diritto a un ricorso effettivo, del diritto di essere ascoltata, dell’obbligo di motivazione e del principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento;
- l’articolo 127, paragrafo 6, TFUE, base giuridica del regolamento (UE) n. 1024/2013;
- il regolamento (UE) n. 1024/2013, in particolare gli articoli 1, 4 e 6;
- la direttiva 2013/36/UE, in particolare gli articoli 67 e 74;
- l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- la direttiva 2014/59/UE, richiamata per la nozione di procedura ordinaria di insolvenza;
- l’articolo 1321, paragrafo 3, della legge lettone sugli enti creditizi, che attribuisce alla CMFC poteri di controllo sul curatore fallimentare.
Ragionamento del Tribunale sulla competenza della BCE
Il Tribunale osserva anzitutto che, al momento della decisione impugnata, la ricorrente era ancora un ente creditizio significativo soggetto alla vigilanza diretta della BCE, ma ciò non bastava a estendere i poteri dell’istituzione oltre quanto previsto dal diritto dell’Unione. L’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1024/2013 conferisce alla BCE il compito di assicurare il rispetto dei requisiti di governance interna degli enti creditizi, ma non le attribuisce un potere generale di intervento in ogni vicenda che coinvolga un ente bancario.
Il Tribunale sottolinea che la domanda della ricorrente non era connessa alla vigilanza prudenziale in senso proprio: essa mirava soltanto a consentire all’avvocato del consiglio di amministrazione di accedere a risorse e informazioni dell’ente durante una procedura di insolvenza. Tale richiesta non riguardava la solidità dell’ente, la gestione dei rischi o la stabilità finanziaria, obiettivi centrali del regolamento n. 1024/2013 e dell’articolo 127, paragrafo 6, TFUE. La distinzione tra enti significativi e meno significativi rileva solo per la ripartizione dei compiti tra BCE e autorità nazionali, non per ampliare la sfera delle competenze della BCE.
Applicazione della direttiva 2013/36/UE e del diritto lettone
Quanto alla direttiva 2013/36/UE, il Tribunale rileva che gli articoli 67 e 74 disciplinano i dispositivi di governance e le misure amministrative in caso di carenze organizzative dell’ente, ma non conferiscono alla BCE il potere di ordinare al curatore fallimentare di consentire l’accesso chiesto dalla ricorrente. Anche l’articolo 1321, paragrafo 3, della legge lettone sugli enti creditizi, letto alla luce del regolamento n. 1024/2013 e della direttiva 2013/36/UE, non può essere inteso nel senso di attribuire alla BCE un potere che la normativa europea non prevede. In materia di procedure di insolvenza, infatti, restano competenti le autorità nazionali.
Tutela giurisdizionale effettiva e richiamo alla sentenza Trasta Komercbanka
La ricorrente invocava la sentenza Trasta Komercbanka per sostenere che la BCE avrebbe dovuto garantire l’effettiva rappresentanza della banca tramite il consiglio di amministrazione e il suo avvocato. Il Tribunale precisa però che quella giurisprudenza riguardava la possibilità di proporre un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione contro la revoca dell’autorizzazione bancaria e non imponeva alla BCE di intervenire nella procedura di insolvenza per regolare l’accesso ai locali o ai documenti dell’ente.
Il Tribunale aggiunge che la mancanza di competenza della BCE non priva la ricorrente della tutela giurisdizionale effettiva garantita dall’articolo 47 della Carta. Le decisioni adottate dalle autorità nazionali nell’ambito della procedura di insolvenza restano soggette al sindacato dei giudici nazionali, i quali possono, se necessario, adire la Corte di giustizia tramite rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
Decisione
Il Tribunale conclude che la BCE era manifestamente incompetente a dare seguito alla domanda del consiglio di amministrazione di PNB Banka. Di conseguenza, il ricorso è respinto integralmente, non si statuisce sulla domanda di intervento della Repubblica di Lettonia e la ricorrente è condannata alle spese, con la ripartizione indicata nel dispositivo.
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