Tribunale, Sentenza T-245/17
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 10 marzo 2021. — ViaSat, Inc. contro Commissione europea. — Ricorso per carenza e di annullamento – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Uso armonizzato dello spettro di frequenze di 2 GHz – Sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) – Decisione 2007/98/CE – Procedura armonizzata di selezione degli operatori – Autorizzazioni per gli operatori selezionati – Decisione n. 626/2008/CE – Invito ad agire – Assenza di diffida – Presa di posizione della Commissione – Irricevibilità – Rifiuto di agire – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Competenza della Commissione. — Causa T-245/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda per carenza e respinto la domanda di annullamento proposta da ViaSat contro la Commissione in materia di servizi mobili via satellite nella banda 2 GHz. Ha ritenuto che la Commissione avesse già risposto in modo definitivo all’invito ad agire e che, in ogni caso, non avesse il potere di vietare alle autorità nazionali di rilasciare le autorizzazioni a Inmarsat. Il sistema MSS assegna infatti agli Stati membri la fase autorizzatoria e di enforcement, mentre alla Commissione spettano soprattutto armonizzazione, selezione comune e coordinamento.
Ricorso per carenza e annullamento contro il rifiuto della Commissione di intervenire per impedire l’autorizzazione, da parte delle autorità nazionali, di un uso della banda 2 GHz ritenuto incompatibile con il regime armonizzato MSS.
La questione giuridica
Se la Commissione, a seguito dell’invito ad agire della ricorrente, avesse l’obbligo di adottare misure vincolanti o altre iniziative per impedire alle autorità nazionali di autorizzare Inmarsat a usare la banda di frequenze di 2 GHz per il sistema EAN; se le lettere della Commissione del 14 e 21 febbraio 2017 costituiscano una presa di posizione impugnabile; se la Commissione disponga di competenze esplicite o implicite, derivanti dal quadro MSS, dalla direttiva quadro, dalla direttiva autorizzazioni, dai principi sugli appalti pubblici, dal principio di leale cooperazione o dall’articolo 114 TFUE, per bloccare o modificare tale autorizzazione o per riaprire la selezione degli operatori.
Principio di diritto
Il Tribunale ha respinto il ricorso: la carenza non era configurabile perché la Commissione aveva già preso posizione con le lettere del 14 e 21 febbraio 2017, le quali esprimevano un rifiuto di agire; inoltre, la Commissione non disponeva di una competenza, né esplicita né implicita, per impedire alle autorità nazionali di rilasciare le autorizzazioni richieste da Inmarsat, poiché il regime MSS attribuisce agli Stati membri la concessione e il controllo delle autorizzazioni, mentre alla Commissione spettano solo competenze di armonizzazione tecnica, selezione comune degli operatori e coordinamento. Anche l’eventuale decisione di modificare la finalità d’uso della banda 2 GHz non sarebbe stata impugnabile dalla ricorrente per difetto di incidenza diretta; pertanto, il rifiuto di adottarla non poteva fondare un ricorso di annullamento.
Norme richiamate
- Articolo 265 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 114 TFUE
- Articolo 17 TUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Decisione n. 676/2002/CE
- Direttiva 2002/20/CE
- Direttiva 2002/21/CE
- Direttiva 2009/140/CE
- Decisione 2007/98/CE
- Decisione n. 626/2008/CE
- Decisione 2011/667/UE
- Direttiva 2014/24/UE
- Direttiva 2014/23/UE
Rifiuto della Commissione di intervenire sul regime MSS nella banda 2 GHz
La sentenza riguarda un ricorso per carenza e, in subordine, per annullamento proposto da ViaSat, Inc. contro la Commissione europea in relazione al regime armonizzato dei servizi mobili via satellite (MSS) nella banda di frequenze di 2 GHz. La controversia nasce dalla volontà di ViaSat di impedire che Inmarsat ottenesse autorizzazioni nazionali per usare tale banda per il sistema European Aviation Network (EAN), ritenuto dalla ricorrente un uso diverso da quello armonizzato.
Contesto normativo e fatto rilevante
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo formatosi attorno alla decisione n. 676/2002/CE sullo spettro radio, alla decisione 2007/98/CE di armonizzazione della banda 2 GHz e alla decisione n. 626/2008/CE sulla selezione e autorizzazione degli operatori MSS. La Commissione aveva selezionato, con decisione 2009/449/CE, Inmarsat e Solaris Mobile/EchoStar come operatori paneuropei MSS. In seguito, Inmarsat aveva chiesto alle autorità nazionali di regolamentazione le autorizzazioni necessarie per gestire il sistema EAN.
ViaSat aveva inviato alla Commissione una lettera il 2 agosto 2016 chiedendo un intervento per impedire alle autorità nazionali di autorizzare quell’uso della banda 2 GHz senza una nuova selezione comune. Dopo un primo scambio di corrispondenza, ViaSat ha inviato una lettera di intimazione il 22 dicembre 2016 ai sensi dell’articolo 265 TFUE. La Commissione ha risposto con lettere del 14 e 21 febbraio 2017, dichiarando in sostanza di non avere competenza per impedire il rilascio delle autorizzazioni da parte degli Stati membri.
Domanda per carenza: ricevibilità e presa di posizione della Commissione
Il Tribunale ricorda che il ricorso per carenza richiede una previa intimazione chiara e precisa, idonea a consentire all’istituzione di conoscere l’atto richiesto. Tuttavia, la domanda di ViaSat è stata dichiarata irricevibile in parte, nella misura in cui chiedeva di constatare l’omissione di un atto indirizzato individualmente a Inmarsat, perché tale specifico contenuto non risultava dall’invito ad agire.
Soprattutto, la domanda per carenza è stata respinta perché la Commissione aveva già preso posizione prima della proposizione del ricorso. Le lettere del 14 e del 21 febbraio 2017, pur negative, costituivano un vero e proprio rifiuto di agire e dunque escludevano la configurabilità della carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE.
Domanda di annullamento: qualificazione delle lettere della Commissione
Quanto alla domanda di annullamento ex articolo 263 TFUE, il Tribunale qualifica le lettere del 14 e 21 febbraio 2017 non come semplici informazioni, ma come rifiuto di agire. In linea di principio un rifiuto espresso può essere impugnato, ma solo se l’atto richiesto sarebbe a sua volta impugnabile. Di conseguenza, il giudice esamina se la Commissione fosse effettivamente competente ad adottare l’atto sollecitato.
Riparto delle competenze nel regime MSS
Il Tribunale sottolinea che il sistema MSS istituisce una netta ripartizione di competenze:
- la Commissione adotta l’armonizzazione tecnica della banda di frequenze e seleziona gli operatori tramite procedura comune;
- gli Stati membri, tramite le autorità nazionali, concedono le autorizzazioni agli operatori selezionati e controllano il rispetto delle condizioni comuni;
- la Commissione svolge solo un ruolo di coordinamento nell’esame di eventuali violazioni.
In particolare, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE attribuiscono agli Stati membri il compito di rilasciare le autorizzazioni, mentre l’articolo 9 disciplina il controllo del rispetto delle condizioni e le misure in caso di inosservanza. La Commissione può al più esaminare, con l’assistenza del comitato per le comunicazioni, presunte violazioni e coordinare le modalità di applicazione delle misure nazionali, ma non può adottare decisioni vincolanti che impediscano o revocano le autorizzazioni nazionali.
Esclusione delle competenze esplicite invocate dalla ricorrente
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe poteri espliciti derivanti dal quadro sulle comunicazioni elettroniche o dal regime MSS per impedire l’autorizzazione di Inmarsat:
- la decisione 2007/98/CE consente alla Commissione di armonizzare le condizioni d’uso della banda 2 GHz;
- la decisione n. 626/2008/CE attribuisce però agli Stati membri la fase autorizzatoria e quella sanzionatoria;
- l’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, della decisione MSS consente solo un esame coordinato di eventuali violazioni, senza conferire alla Commissione un potere decisionale;
- l’articolo 19 della direttiva quadro e il considerando 35 della direttiva autorizzazioni permettono, al più, raccomandazioni o decisioni di coordinamento, ma non un atto vincolante diretto a bloccare autorizzazioni nazionali nel caso concreto.
Il Tribunale esclude anche che le direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE sugli appalti pubblici possano applicarsi per analogia, trattandosi di una procedura speciale disciplinata dal titolo II della decisione MSS.
Esclusione delle competenze implicite
Quanto alle competenze implicite, il Tribunale richiama il principio di attribuzione dell’articolo 5 TUE e afferma che poteri non espressamente previsti possono riconoscersi solo in via eccezionale e se necessari all’effetto utile di una disposizione. Nel caso di specie, non vi è alcuna lacuna: il legislatore ha chiaramente affidato agli Stati membri il controllo successivo delle autorizzazioni e delle condizioni comuni, con possibilità di revoca in caso di violazione. Ne consegue che non può essere riconosciuto alla Commissione un potere implicito di intervenire direttamente per bloccare l’autorizzazione di Inmarsat.
Effetti dell’eventuale modifica della finalità della banda 2 GHz
Il Tribunale ammette che la Commissione avrebbe potuto, in astratto, modificare la decisione di armonizzazione sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 676/2002/CE. Tuttavia, una tale decisione avrebbe natura regolamentare generale e non inciderebbe direttamente sulla situazione giuridica di ViaSat, poiché richiederebbe comunque ulteriori misure di selezione e assegnazione. Per questo motivo ViaSat non sarebbe legittimata a impugnare una simile decisione e, di riflesso, il rifiuto di adottarla non può fondare un ricorso di annullamento ricevibile.
Decisione finale e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. ViaSat è condannata alle spese, insieme a quelle sostenute dalla Commissione; Eutelsat, il Regno dei Paesi Bassi, EchoStar e Inmarsat sopportano le proprie spese.
Principi rilevanti per la pratica
La pronuncia è rilevante perché chiarisce che, nel regime MSS, la Commissione non può sostituirsi agli Stati membri nella fase di autorizzazione e di enforcement, nemmeno invocando l’obiettivo di tutela del mercato interno. Inoltre, ribadisce che un ricorso per carenza è escluso quando l’istituzione ha già risposto con un rifiuto espresso, e che il rifiuto di adottare un atto non impugnabile non può essere contestato mediante ricorso di annullamento.
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