Corte di giustizia, Sentenza C-400/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 marzo 2021. — Commissione europea contro Ungheria. — Inadempimento di uno Stato – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 34 TFUE – Prezzo di vendita dei prodotti agroalimentari – Margini di profitto minimi da applicare nel commercio al dettaglio di tali prodotti. — Causa C-400/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per inadempimento della Commissione contro l’Ungheria. Ha ritenuto incompatibile con il regolamento (UE) n. 1308/2013 la disciplina nazionale che impedisce di differenziare i margini di profitto al dettaglio per prodotti agricoli e alimentari identici provenienti da Stati membri diversi. La misura incide sulla libertà di fissazione dei prezzi e non risulta giustificata dalla finalità di reprimere pratiche commerciali sleali. Per questo motivo la Corte non ha esaminato autonomamente la censura basata sull’articolo 34 TFUE.
Inadempimento dell’Ungheria per una norma nazionale che vieta ai rivenditori di applicare margini di profitto diversi nella vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari identici in base al paese di origine.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera u), della legge ungherese XCV del 2009, che vieta la fissazione discriminatoria del prezzo al consumatore finale di prodotti identici in base al paese di origine, sia compatibile con il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in via subordinata, con l’articolo 34 TFUE; in particolare, se la misura nazionale limiti illegittimamente la libera determinazione dei prezzi di vendita al dettaglio e se possa essere giustificata dalla lotta alle pratiche commerciali sleali.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, poiché la norma nazionale contestata, vietando ai rivenditori di applicare margini di profitto diversi su prodotti agricoli e alimentari identici in base al paese di origine, incide sulla libera determinazione dei prezzi al dettaglio, componente dell’OCM, e non può essere giustificata come misura di contrasto alle pratiche commerciali sleali, non essendo dimostrata la sua idoneità a conseguire tale obiettivo in modo coerente e sistematico. Non essendo stata accolta la censura fondata sul regolamento, la Corte non ha esaminato separatamente la violazione dell’articolo 34 TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 34 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 83, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Direttiva 98/34/CE
- Direttiva (UE) 2019/633
Inadempimento dell’Ungheria per il divieto di margini di profitto differenziati sui prodotti agroalimentari
La pronuncia decide un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 258 TFUE contro l’Ungheria. Al centro della controversia vi è una disposizione della legge XCV del 2009 che vieta ai rivenditori di fissare, per prodotti agricoli e alimentari identici, prezzi al consumatore finale discriminatori in base al paese di origine.
Fatti e procedimento precontenzioso
La Commissione aveva avviato il procedimento precontenzioso con richieste di informazioni, lettera di diffida e parere motivato, contestando la compatibilità della norma ungherese con il regolamento (UE) n. 1308/2013 e con l’articolo 34 TFUE. L’Ungheria aveva replicato sostenendo che la misura mirava a garantire pari condizioni di concorrenza e a contrastare pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.
Normativa rilevante dell’Unione
La Corte richiama, in particolare, il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sono citati il considerando 172, che evidenzia la rilevanza della concorrenza lungo la filiera alimentare, e l’articolo 83, paragrafo 5, che consente agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali supplementari per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione dell’Unione, purché coerenti con il diritto dell’Unione e con la libera circolazione delle merci.
Quadro della misura nazionale contestata
L’articolo 3, paragrafo 2, lettera u), della legge XCV del 2009 qualifica come pratica commerciale sleale la fissazione discriminatoria, in base al paese di origine, del prezzo al consumatore finale di prodotti identici per composizione e proprietà organolettiche. La Corte osserva che la norma incide sui margini di profitto applicabili dai rivenditori e, quindi, sulla determinazione del prezzo di vendita al dettaglio.
Ragionamento della Corte sul regolamento n. 1308/2013
La Corte ribadisce che, in presenza di un’OCM, gli Stati membri non possono adottare misure che derogano o ostacolano il suo buon funzionamento. In assenza di un meccanismo di fissazione dei prezzi nel regolamento n. 1308/2013, la libera determinazione del prezzo di vendita attraverso il libero gioco della concorrenza costituisce una componente del sistema. La norma ungherese, vietando margini diversi per prodotti identici provenienti da Stati membri diversi, limita tale libertà e incide sulla formazione dei prezzi al dettaglio.
La Corte respinge la tesi ungherese secondo cui la misura servirebbe a reprimere pratiche commerciali sleali: lo Stato membro non ha dimostrato che la scelta del rivenditore di applicare margini differenti a prodotti identici costituisca, di per sé, una pratica sleale. Inoltre, la misura non appare idonea a realizzare in modo coerente e sistematico l’obiettivo dichiarato, poiché interviene solo nella fase finale della filiera, non rafforza direttamente il potere contrattuale dei produttori e non impedisce altre forme di differenziazione dei margini.
Proporzionalità e idoneità della misura
La Corte sottolinea che una normativa nazionale che persegue un obiettivo di interesse generale diverso da quelli dell’OCM deve essere idonea a conseguirlo e non eccedere quanto necessario. Nel caso concreto, la disciplina contestata non è stata ritenuta coerente né sistematica: essa non vieta, ad esempio, margini diversi per prodotti identici provenienti dallo stesso Stato, con conseguente incoerenza rispetto all’obiettivo perseguito.
Esito sulla censura relativa all’articolo 34 TFUE
Poiché il ricorso è accolto sulla base della violazione del regolamento n. 1308/2013, la Corte dichiara che non occorre esaminare separatamente la censura relativa all’articolo 34 TFUE.
Dispositivo e spese
La Corte dichiara che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e la condanna alle spese, comprese quelle sostenute dalla Commissione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 11 mar 2021Corte di giustizia, Sentenza C-802/19
- Sentenza · 11 mar 2021Corte di giustizia, Sentenza C-812/19
- Sentenza · 11 mar 2021Corte di giustizia, Sentenza C-112/20
- Sentenza · 11 mar 2021Tribunale, Ordinanza T-426/20
- Sentenza · 10 mar 2021Tribunale, Sentenza T-245/17
- Sentenza · 10 mar 2021Corte di giustizia, Sentenza C-365/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →