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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-812/19

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 marzo 2021. — Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, contro Skatteverket. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 9 – Soggetto passivo – Nozione – Articolo 11 – Gruppo IVA Sede principale e succursale di una società situate in due Stati membri diversi – Sede principale rientrante in un gruppo IVA di cui non fa parte la succursale – Sede principale che fornisce servizi alla succursale e le imputa i costi di tali servizi. — Causa C-812/19

Giurisprudenza europea62019CJ0812

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che l’appartenenza della sede principale a un gruppo IVA nazionale incide sulla qualificazione, ai fini IVA, dei rapporti con una succursale situata in un altro Stato membro. In tale situazione, i servizi forniti dalla sede principale alla succursale e i relativi riaddebiti costituiscono operazioni tra soggetti passivi distinti e non meri flussi interni non imponibili. La soluzione valorizza l’effetto di unificazione del gruppo IVA e i suoi limiti territoriali.

IVA e gruppi IVA transfrontalieri: sede principale e succursale in Stati membri diversi sono soggetti passivi distinti quando la sede principale, inclusa in un gruppo IVA nazionale, fornisce servizi alla succursale e ne ribalta i costi.

La questione giuridica

Se gli articoli 9, paragrafo 1, e 11 della direttiva 2006/112/CE debbano essere interpretati nel senso che una succursale svedese di una banca stabilita in un altro Stato membro costituisce un soggetto passivo indipendente quando la sede principale, situata nell’altro Stato membro e appartenente a un gruppo IVA, le fornisce servizi imputandole i relativi costi, pur non facendo la succursale parte di alcun gruppo IVA nello Stato membro di stabilimento.

Principio di diritto

Ai fini dell’IVA, quando la sede principale di una società situata in uno Stato membro aderisce a un gruppo IVA costituito in quello Stato, i servizi che essa presta alla succursale stabilita in un altro Stato membro devono essere considerati come resi da un soggetto passivo distinto rispetto alla succursale; la circostanza che la succursale non appartenga ad alcun gruppo IVA nello Stato membro in cui è stabilita non impedisce la tassazione dell’operazione, poiché l’appartenenza al gruppo IVA comporta l’assimilazione del gruppo a un unico soggetto passivo entro i limiti territoriali dell’articolo 11 della direttiva IVA.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 11, direttiva 2006/112/CE

IVA e gruppo IVA tra sede principale e succursale in Stati membri diversi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Högsta förvaltningsdomstolen svedese in materia di IVA, con specifico riferimento agli effetti dell’appartenenza della sede principale di una società a un gruppo IVA nazionale quando la società opera anche tramite una succursale in un altro Stato membro.

Fatti e procedimento principale

La Danske Bank A/S ha sede in Danimarca e opera in Svezia tramite la propria succursale, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial. La sede principale danese fa parte di un gruppo IVA danese costituito ai sensi della normativa nazionale che recepisce l’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE, mentre la succursale svedese non appartiene ad alcun gruppo IVA in Svezia.

La banca utilizza una piattaforma informatica comune per le attività scandinave; i costi legati all’uso della piattaforma da parte della succursale svedese sono imputati dalla sede principale. La questione posta alle autorità fiscali svedesi era se, per effetto dell’adesione della sede principale al gruppo IVA danese, quest’ultimo dovesse essere considerato soggetto passivo distinto rispetto alla succursale e se i servizi resi dalla sede principale alla succursale fossero imponibili in Svezia.

La Commissione tributaria svedese aveva ritenuto che il gruppo IVA danese e la succursale svedese fossero soggetti passivi distinti e che i servizi forniti dalla sede principale alla succursale costituissero prestazioni imponibili. La succursale ha impugnato tale impostazione sostenendo che sede e succursale dovessero essere trattate come un unico soggetto passivo, richiamando la giurisprudenza FCE Bank.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se, quando la sede principale di una società situata in uno Stato membro fa parte di un gruppo IVA in quello Stato, e la succursale situata in un altro Stato membro non fa parte di alcun gruppo IVA locale, la sede e la succursale debbano essere considerate soggetti passivi distinti ai fini IVA, con conseguente imponibilità dei servizi resi dalla sede alla succursale e dei costi ad essa imputati.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, che definisce il soggetto passivo come chi esercita in modo indipendente un’attività economica;
  • l’articolo 11 della direttiva IVA, che consente agli Stati membri di considerare come un unico soggetto passivo persone giuridicamente indipendenti ma strettamente collegate, entro il territorio dello stesso Stato membro;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

La Corte ricorda anche la limitazione territoriale insita nell’articolo 11, che impedisce di includere in un gruppo IVA soggetti stabiliti in un altro Stato membro.

Ragionamento della Corte

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui una prestazione tra sede principale e succursale è imponibile solo se tra i due soggetti esiste un rapporto giuridico nell’ambito del quale vi sia scambio di prestazioni reciproche; in assenza di autonomia della succursale, i flussi interni restano normalmente non imponibili, come affermato in FCE Bank e Morgan Stanley.

Tuttavia, la Corte sottolinea che l’eventuale appartenenza di una delle due entità a un gruppo IVA altera la qualificazione del rapporto. Il gruppo IVA, infatti, è assimilato a un unico soggetto passivo, con la conseguenza che i suoi membri cessano di essere considerati autonomamente soggetti passivi all’interno e all’esterno del gruppo. Questo effetto, però, opera nei limiti territoriali dell’articolo 11.

Applicando tali principi, la Corte osserva che:

  • la sede principale della Danske Bank, essendo parte del gruppo IVA danese, deve essere considerata, ai fini IVA, come integrante del soggetto passivo unico costituito dal gruppo;
  • la succursale svedese non può entrare nel gruppo IVA danese, perché l’articolo 11 consente il gruppo solo per persone stabilite nel medesimo Stato membro;
  • di conseguenza, il gruppo IVA danese e la succursale svedese non possono essere trattati come un unico soggetto passivo.

La Corte respinge l’argomento secondo cui la diversa configurazione fattuale rispetto alla causa Skandia America impedirebbe di applicarne il principio: ciò che rileva è l’effetto di unificazione prodotto dal gruppo IVA e il suo carattere territorialmente limitato, non il fatto che sia la sede principale, e non la succursale, a farne parte. Respinge anche il richiamo al principio di neutralità fiscale, poiché non sono comparabili, ai fini IVA, le operazioni tra una succursale estera e un gruppo IVA nazionale con quelle tra sede e succursale non inserite in un gruppo IVA.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che, ai fini dell’IVA, la sede principale di una società situata in uno Stato membro e facente parte di un gruppo IVA costituito ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE e la succursale di tale società stabilita in un altro Stato membro devono essere considerate soggetti passivi distinti quando la sede principale fornisce servizi alla succursale e ne imputa i costi.

Principio affermato

L’appartenenza della sede principale a un gruppo IVA nazionale determina che, verso l’esterno, il gruppo sia il soggetto passivo rilevante; se la succursale si trova in un altro Stato membro e non può far parte di quel gruppo, i servizi resi dalla sede alla succursale sono operazioni imponibili tra soggetti passivi distinti.

Come è indicizzato

Materieivagruppi ivasuccursali e sedi principaliprestazioni di servizi infragruppoterritorialità dell'imposizione

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