Tribunale, Ordinanza T-426/20
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'11 marzo 2021. — Techniplan Srl contro Commissione europea. — Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – FES – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Violazione dei requisiti di forma – Irricevibilità. — Causa T-426/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto come irricevibile il ricorso di Techniplan Srl contro la Commissione, relativo a una nota di debito emessa nell’ambito di un contratto finanziato dal FES. L’atto introduttivo è stato ritenuto confuso quanto all’oggetto dell’impugnazione, ai motivi di annullamento e alla domanda risarcitoria, con conseguente violazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese.
In ricevimento di un ricorso di annullamento e risarcimento, il Tribunale dichiara irricevibile l’atto introduttivo perché non soddisfa i requisiti minimi di chiarezza, precisione e intelligibilità previsti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura; in particolare, non è individuabile con certezza l’atto impugnato né sono sufficientemente esposti i presupposti della domanda di danni.
La questione giuridica
Se un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE e contenente anche una domanda di risarcimento sia ricevibile quando l’atto introduttivo non individua in modo univoco l’atto impugnato, formula conclusioni oscure o contraddittorie, non espone in modo coerente i motivi di annullamento e non specifica gli elementi essenziali della responsabilità extracontrattuale.
Principio di diritto
Il Tribunale ribadisce che, per essere ricevibile, l’atto introduttivo deve indicare in modo chiaro e coerente l’oggetto del ricorso, i motivi e gli argomenti dedotti e, se vi è una domanda di risarcimento, deve precisare il comportamento imputato, il nesso di causalità e il danno lamentato. Se il ricorso è incomprensibile, contraddittorio o privo di tali elementi essenziali, esso è irricevibile; inoltre, non possono essere esaminati motivi nuovi formulati solo nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 265 TFUE
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Irricevibilità del ricorso di Techniplan Srl contro la Commissione
La pronuncia riguarda un ricorso diretto dinanzi al Tribunale, proposto da Techniplan Srl contro la Commissione europea, avente a oggetto una domanda di annullamento e una domanda di risarcimento danni in relazione a una nota di debito collegata a un recupero di somme nell’ambito di un contratto FES.
Fatti e svolgimento della vicenda
Techniplan Srl, società di ingegneria operante nell’esecuzione di contratti relativi al Fondo europeo di sviluppo, aveva ottenuto un contratto di servizio con l’Ordinatore nazionale della Repubblica democratica del Congo. A seguito di un audit finanziario affidato dalla Commissione a KPMG, emersero irregolarità e la Commissione trasmise il rapporto alla società, che presentò osservazioni. Successivamente, la delegazione UE in Congo inviò una lettera di pre-informazione circa l’emissione di un ordine di recupero. Dopo una diffida della società del 7 maggio 2020 ex articolo 265 TFUE, il 28 maggio 2020 la Commissione comunicò una compensazione parziale e allegò una nota di debito per il credito residuo di EUR 107 505,66.
Le conclusioni della ricorrente e l’eccezione della Commissione
Nel ricorso, Techniplan chiese al Tribunale di dichiarare la violazione dell’articolo 263 TFUE per omissione di considerare le proprie osservazioni e la diffida, e di condannare la Commissione al risarcimento del danno. La Commissione sollevò eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sostenendo che il ricorso era incomprensibile, contraddittorio, privo di motivazione e privo di base giuridica. In particolare, contestò l’indeterminatezza dell’atto impugnato, la confusione tra annullamento e carenza, e l’assenza di elementi idonei a sostenere la domanda risarcitoria.
Normativa processuale applicata
Il Tribunale richiama l’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte e l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, secondo cui l’atto introduttivo deve contenere l’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti, in modo sufficientemente chiaro e preciso da consentire alla convenuta di difendersi e al giudice di decidere. Richiama inoltre l’articolo 130, paragrafi 1 e 7, per statuire sull’irricevibilità senza discutere il merito, l’articolo 84, paragrafo 1, sulla novità dei motivi e l’articolo 134, paragrafo 1, sulle spese.
Ragionamento del Tribunale sull’atto di ricorso
Il Tribunale constata che l’atto introduttivo è strutturato in modo tale da non consentire di comprendere con certezza ciò che la ricorrente intendeva effettivamente impugnare. Le conclusioni non indicano in modo inequivoco un atto dell’Unione, e il testo oscilla tra il messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2020, la nota di debito allegata e un’asserita omissione di risposta alla diffida del 7 maggio 2020. Questa ambiguità impedisce di definire l’oggetto della controversia e il Tribunale non può ricostruire da sé l’architettura giuridica del ricorso.
Il Tribunale rileva inoltre che il motivo unico, formulato come violazione dell’articolo 263 TFUE, è internamente incoerente: la ricorrente sembra contemporaneamente lamentare una carenza della Commissione e sostenere di essere legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro un atto che inciderebbe direttamente e individualmente su di essa. Né è spiegato in che modo le invocate violazioni dei principi di certezza del diritto e trasparenza o delle forme sostanziali conducano alla dedotta violazione dell’articolo 263 TFUE.
Nota di debito e natura dell’atto
Il Tribunale ricorda, richiamando la propria giurisprudenza, che una nota di debito non ha carattere esecutivo e costituisce un mero atto preparatorio e informativo, antecedente all’eventuale decisione della Commissione di avviare la procedura di recupero o di adottare un titolo esecutivo. Di conseguenza, la ricorrente non fornisce elementi utili per dimostrare che il messaggio del 28 maggio 2020 o la nota di debito fossero atti impugnabili ex articolo 263 TFUE.
Irricevibilità del motivo nuovo e della domanda risarcitoria
L’allegazione di abuso di potere compare solo nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità e viene qualificata come motivo nuovo, quindi irricevibile ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Quanto alla domanda di risarcimento, essa è formulata solo nel petitum e non è sorretta da alcuna argomentazione: mancano l’indicazione precisa del comportamento contestato, la dimostrazione del nesso causale e la descrizione del danno. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui questi elementi sono indispensabili per ogni azione di responsabilità extracontrattuale.
Decisione e spese
Il Tribunale accoglie l’eccezione della Commissione e dichiara il ricorso irricevibile per violazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, la ricorrente, soccombente, è condannata alle spese.
Principio pratico ricavabile
La pronuncia conferma che un ricorso dell’Unione deve essere redatto in modo tale da consentire immediatamente di identificare l’atto impugnato e la censura proposta; non è sufficiente un’esposizione confusa che mescoli annullamento, carenza e responsabilità risarcitoria. In assenza di questi requisiti minimi, il giudice non esamina il merito e respinge il ricorso come irricevibile.
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