Corte di giustizia, Sentenza C-112/20
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 marzo 2021. — M. A. contro État belge. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 5 – Decisione di rimpatrio – Padre di un minore cittadino dell’Unione europea – Presa in considerazione dell’interesse superiore del minore in sede di adozione della decisione di rimpatrio. — Causa C-112/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l’interesse superiore del minore deve essere preso in considerazione in ogni procedura di rimpatrio disciplinata dalla direttiva 2008/115, anche se il provvedimento è adottato nei confronti del genitore e non del figlio minore. La risposta è fondata soprattutto sull’articolo 5 della direttiva e sull’articolo 24 della Carta, letti in modo ampio e coerente con la Convenzione sui diritti del fanciullo. La Corte ha inoltre precisato che la questione della legittimazione ad agire secondo il diritto processuale nazionale non rientrava nell’oggetto del rinvio pregiudiziale.
Obbligo di considerare l’interesse superiore del minore anche quando la decisione di rimpatrio e divieto d’ingresso è adottata nei confronti del padre cittadino di paese terzo.
La questione giuridica
Se l’articolo 5 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 13 della stessa direttiva e con gli articoli 24 e 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che impone di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, cittadino dell’Unione, anche quando la decisione di rimpatrio e il divieto d’ingresso sono adottati non nei confronti del minore ma del padre.
Principio di diritto
L’articolo 5 della direttiva 2008/115, letto alla luce dell’articolo 24 della Carta, impone agli Stati membri di considerare in modo effettivo e preminente l’interesse superiore del minore prima di adottare una decisione di rimpatrio accompagnata da divieto d’ingresso, anche quando tale decisione colpisce non il minore ma il suo genitore cittadino di paese terzo. La tutela non dipende dal fatto che il minore sia destinatario formale dell’atto, perché una decisione di rimpatrio del genitore può incidere direttamente sulla posizione e sulla vita familiare del minore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/115/CE
- Articolo 5 della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 13 della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 20 TFUE
- Articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo
Obbligo di considerare l’interesse superiore del minore nella decisione di rimpatrio del genitore
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État belga nell’ambito di una controversia tra M.A., cittadino di un paese terzo, e lo Stato belga. Il problema nasce da un ordine di lasciare il territorio con divieto d’ingresso adottato nei confronti del padre di una minore cittadina belga.
Fatti e procedimento principale
M.A. era stato destinatario, il 24 maggio 2018, di una decisione di rimpatrio e di un divieto d’ingresso, fondati su reati commessi in Belgio e sulla conseguente qualificazione come minaccia per l’ordine pubblico. Nella decisione era indicato che egli aveva dichiarato di avere una compagna belga e una figlia nata in Belgio.
Il ricorso proposto davanti al Conseil du contentieux des étrangers era stato respinto. In sede di impugnazione, M.A. ha sostenuto che non si poteva negare rilevanza all’articolo 24 della Carta solo perché egli non agiva espressamente in nome della figlia minore, cittadina belga.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se l’articolo 5 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 13 della direttiva e con gli articoli 24 e 47 della Carta, imponga di considerare l’interesse superiore del minore anche quando la decisione di rimpatrio è adottata nei confronti del padre del minore e non del minore stesso.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2008/115/CE, in specie gli articoli 2, 5, 6, 7, 13 e 14;
- l’articolo 24 della Carta, che consacra l’interesse superiore del minore come considerazione preminente;
- l’articolo 47 della Carta, evocato dal rinvio ma ritenuto non necessario per risolvere la questione;
- l’articolo 20 TFUE, rilevante per la possibile situazione di dipendenza del figlio cittadino dell’Unione rispetto al genitore terzo;
- l’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo.
Ragionamento della Corte
In via preliminare, la Corte precisa che non spetta alle parti del procedimento principale modificare il contenuto delle questioni formulate dal giudice nazionale; inoltre la questione della legittimazione ad agire secondo il diritto processuale interno non era oggetto del rinvio.
La Corte osserva poi che la direttiva 2008/115 si applica solo al cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare. Tuttavia, il fatto che la figlia di M.A. sia cittadina belga può incidere sulla valutazione complessiva, perché una decisione di allontanamento del genitore potrebbe, in concreto, costringere anche il minore a lasciare il territorio dell’Unione, con possibile applicazione dell’articolo 20 TFUE.
Sul punto decisivo, la Corte afferma che l’articolo 5, lettera a), della direttiva 2008/115 costituisce una regola generale che obbliga gli Stati membri a tenere nella debita considerazione l’interesse superiore del bambino ogni volta che attuano la direttiva. Tale obbligo non vale soltanto quando il destinatario del provvedimento è il minore, ma anche quando il provvedimento di rimpatrio e il divieto d’ingresso colpiscono il genitore.
Questa lettura è confermata:
- dalla finalità della direttiva, che mira a garantire il rispetto dei diritti fondamentali nella procedura di rimpatrio;
- dall’articolo 24 della Carta, che ha portata ampia e si applica anche agli atti che, pur non avendo il minore come destinatario formale, incidono significativamente su di lui;
- dall’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, che impone di considerare l’interesse superiore del minore in tutte le decisioni che lo riguardano, direttamente o indirettamente;
- dal sistema della direttiva, che in altre disposizioni considera espressamente l’interesse del minore anche quando non sia il destinatario del provvedimento, come negli articoli 7, paragrafo 2, e 14, paragrafo 1.
La Corte richiama anche la propria giurisprudenza sulla dipendenza tra minore cittadino dell’Unione e genitore cittadino di paese terzo, precisando che la valutazione deve tener conto di tutte le circostanze del caso, tra cui età del minore, sviluppo fisico ed emotivo, intensità del legame affettivo e rischio per l’equilibrio del minore.
Decisione/dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 5 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 24 della Carta, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono tenere nella debita considerazione l’interesse superiore del minore prima di adottare una decisione di rimpatrio accompagnata da divieto d’ingresso, anche quando il destinatario della decisione non è il minore ma il padre.
Principi affermati
- L’interesse superiore del minore è un criterio obbligatorio e non facoltativo nella procedura di rimpatrio.
- La tutela si applica anche agli atti adottati nei confronti del genitore, se essi incidono sulla posizione del minore.
- L’articolo 24 della Carta ha portata ampia e non si limita agli atti formalmente indirizzati al minore.
- La questione della legittimazione processuale nazionale resta distinta dall’obbligo sostanziale di considerare l’interesse del minore.
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