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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-802/19

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell' 11 marzo 2021. — Firma Z contro Finanzamt Y. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90, paragrafo 1 – Riduzione della base imponibile – Principi definiti nella sentenza del 24 ottobre 1996, Elida Gibbs (C‑317/94, EU:C:1996:400) – Fornitura di medicinali – Concessione di sconti – Carattere ipotetico della questione pregiudiziale – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. — Causa C-802/19

Giurisprudenza europea62019CJ0802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato irricevibile l’idea che, in presenza di una cessione intracomunitaria esente di medicinali a una cassa malattia estera, la farmacia possa ridurre la base imponibile per gli sconti poi concessi agli assicurati. Il meccanismo di cui all’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA presuppone una base imponibile rettificabile dell’operazione interessata, che qui manca perché la cessione alla cassa è esente nello Stato membro di partenza. La giurisprudenza Elida Gibbs non può essere invocata per spostare la riduzione di prezzo dalla base imponibile di un’operazione a quella di un’altra operazione distinta.

IVA: una farmacia non può ridurre la base imponibile per sconti concessi agli assicurati quando le forniture di medicinali alla cassa malattia straniera sono cessioni intracomunitarie esenti nello Stato membro di partenza.

La questione giuridica

Se, alla luce dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE e dei principi affermati nella sentenza Elida Gibbs, una farmacia che effettua cessioni intracomunitarie esenti di medicinali a una cassa di assicurazione malattia obbligatoria stabilita in un altro Stato membro possa ridurre la propria base imponibile per uno sconto concesso agli assicurati; e, in subordine, se sia compatibile con neutralità fiscale e parità di trattamento il diverso trattamento rispetto alle cessioni interne.

Principio di diritto

L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE non consente a una farmacia stabilita in uno Stato membro di ridurre la propria base imponibile per sconti concessi agli assicurati quando la vendita dei medicinali alla cassa di assicurazione malattia obbligatoria di un altro Stato membro costituisce una cessione intracomunitaria esente nello Stato membro di partenza: in tale situazione manca una base imponibile della farmacia che possa essere rettificata, e non è possibile trasferire la riduzione di un’operazione sulla base imponibile di un’altra operazione. La seconda questione resta assorbita.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 20 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 33, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 73 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 83 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 90, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 138, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Umsatzsteuergesetz (UStG)
  • Articolo 17, paragrafo 1, UStG
  • Fünftes Buch Sozialgesetzbuch

IVA e sconti su medicinali in cessioni intracomunitarie esenti

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in una controversia tra una farmacia olandese che vende medicinali per corrispondenza e l’amministrazione fiscale tedesca. La questione centrale concerne la possibilità di ridurre la base imponibile IVA per sconti concessi agli assicurati quando la fornitura dei medicinali avviene nell’ambito di cessioni intracomunitarie esenti nello Stato membro di partenza.

Fatti e procedimento principale

La Firma Z, nel 2013, ha fornito medicinali soggetti a prescrizione dai Paesi Bassi verso la Germania. Le forniture erano dirette, da un lato, a persone coperte da assicurazione malattia obbligatoria e, dall’altro, a persone con assicurazione privata. La farmacia ha versato importi a titolo di "rimborso" agli interessati dopo un questionario sulla patologia.

Per le forniture agli assicurati privati, la farmacia riteneva di aver effettuato una cessione imponibile in Germania e sosteneva che il rimborso riducesse la base imponibile ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, dell’UStG. Per le forniture agli assicurati obbligatori, invece, considerava la cessione come intracomunitaria esente nei Paesi Bassi, con acquisto intracomunitario tassato in Germania in capo alla cassa malattia; riteneva tuttavia che gli sconti concessi agli assicurati potessero comunque incidere sulla base imponibile di altre operazioni.

L’Ufficio delle imposte Y ha contestato tale impostazione. Il Finanzgericht ha respinto il ricorso della farmacia, e il Bundesfinanzhof ha quindi sottoposto due questioni pregiudiziali alla Corte.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva:

  • se, in base alla sentenza Elida Gibbs, una farmacia che fornisce medicinali a una cassa malattia obbligatoria abbia diritto alla riduzione della base imponibile per uno sconto concesso agli assicurati;
  • in caso di risposta affermativa, se sia contrario ai principi di neutralità e parità di trattamento che una farmacia possa ridurre la base imponibile per operazioni interne ma non per cessioni intracomunitarie esenti verso una cassa malattia obbligatoria di un altro Stato membro.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE, sulla soggezione all’IVA delle cessioni interne e degli acquisti intracomunitari;
  • l’articolo 33, paragrafo 1, sulla regola del luogo di cessione nelle vendite a distanza;
  • l’articolo 73 sulla base imponibile delle cessioni;
  • l’articolo 83 sulla base imponibile degli acquisti intracomunitari;
  • l’articolo 90, paragrafo 1, sulla riduzione della base imponibile in caso di riduzione di prezzo dopo l’operazione;
  • l’articolo 138, paragrafo 1, sull’esenzione delle cessioni intracomunitarie.

Sono inoltre menzionati l’articolo 267 TFUE, l’UStG tedesco e il Fünftes Buch Sozialgesetzbuch.

Ricevibilità della domanda

Il governo tedesco contestava la ricevibilità, sostenendo che le questioni fossero ipotetiche e irrilevanti, perché la cessione alla cassa malattia era esente nei Paesi Bassi e quindi priva di base imponibile da rettificare. La Corte respinge l’eccezione: le questioni non sono manifestamente estranee all’oggetto della controversia e il giudice nazionale ha descritto in modo sufficiente il contesto fattuale e normativo.

La Corte ricorda inoltre che spetta al giudice del rinvio valutare la necessità e la rilevanza del rinvio, mentre la Corte interviene salvo casi in cui la questione sia manifestamente ipotetica o priva di collegamento con la controversia principale.

Ragionamento della Corte

Nel merito, la Corte osserva che il sistema descritto dal giudice del rinvio implica due operazioni distinte:

  • la cessione della farmacia alla cassa malattia obbligatoria, che è una cessione intracomunitaria esente ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE;
  • la cessione della cassa malattia ai propri assicurati, che non rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Poiché la farmacia non dispone, per quella specifica operazione, di una base imponibile soggetta a rettifica, non sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 90, paragrafo 1. La Corte esclude anche che si possa trasferire la riduzione di prezzo da un’operazione all’altra nel sistema comune dell’IVA.

Quanto a Elida Gibbs, la Corte precisa che quella giurisprudenza riguarda l’ipotesi in cui il soggetto passivo sia il primo anello di una catena di operazioni che conduce al consumatore finale e conceda direttamente a quest’ultimo uno sconto: in tal caso, per evitare che l’Erario percepisca un importo superiore al prezzo effettivamente pagato dal consumatore, la base imponibile deve essere ridotta. Ma nella presente causa tale meccanismo non opera, perché manca una base imponibile rettificabile della farmacia relativa alla cessione intracomunitaria esente.

Di conseguenza, non è necessario esaminare ulteriormente la questione della "catena di operazioni" né la seconda questione sul principio di neutralità e parità di trattamento.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che una farmacia stabilita in uno Stato membro non può ridurre la propria base imponibile qualora effettui, a titolo di cessioni intracomunitarie esenti dall’IVA in tale Stato membro, forniture di prodotti farmaceutici a una cassa di assicurazione malattia obbligatoria stabilita in un altro Stato membro e conceda uno sconto alle persone coperte da tale assicurazione.

Principio affermato

La riduzione della base imponibile per sconti successivi presuppone che vi sia una base imponibile dell’operazione interessata suscettibile di rettifica; se la cessione rilevante è una cessione intracomunitaria esente nello Stato membro di partenza, la farmacia non può invocare l’articolo 90 per ridurre l’IVA dovuta su un’altra operazione distinta, neppure richiamando i principi della sentenza Elida Gibbs.

Come è indicizzato

Materieivabase imponibilecessioni intracomunitariefarmacie e medicinaliassicurazione malattia

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