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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05327/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'impugnazione era proposta nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 4 febbraio 2025. Dal contenuto dell'ordinanza emerge che il ricorso censurava, in sostanza, la valutazione di merito con cui la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuite0 del fatto. La Corte di cassazione osserva che il giudice di appello aveva compiuto una valutazione dell'offensivite0 della condotta nel suo complesso e, richiamando la premeditazione, aveva valorizzato l'intensite0 dell'elemento soggettivo. Il ricorso viene quindi ritenuto manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuite0 del fatto puf2 essere esclusa quando la valutazione complessiva dell'offensivite0 della condotta e l'intensite0 dell'elemento soggettivo, valorizzata anche la premeditazione, rendano non meritevole la non punibilite0.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilite0 del ricorso, il ricorrente e8 condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione sulla particolare tenuite0 del fatto richiede un apprezzamento complessivo dell'offensivite0 della condotta e dell'intensite0 del dolo; tale giudizio e8 insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
  • La presenza di elementi sintomatici di particolare intensite0 dell'elemento soggettivo, come la premeditazione, puf2 legittimamente giustificare l'esclusione della causa di non punibilite0 per particolare tenuite0 del fatto.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico una valutazione di merito correttamente motivata sull'offensivite0 del fatto e sulla non configurabilite0 dell'art. 131-bis c.p. e8 manifestamente infondato e puf2 essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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