Cassazione Civile, Ordinanza n. 22453/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e fondato il secondo. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Milano, Sezione specializzata imprese. Le parti sono state rimesse davanti a quel tribunale anche per la regolazione delle spese del regolamento.
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare brevetto)
La controversia
Una società convenuta in un giudizio davanti alla Sezione specializzata imprese del Tribunale di Venezia ha proposto regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza con cui quel tribunale aveva respinto la propria eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano. La controversia di merito era stata introdotta da un'altra società con domanda di accertamento negativo della contraffazione di un brevetto europeo, di declaratoria di nullità della frazione italiana del brevetto per difetto di novità, altezza inventiva e sufficiente descrizione, nonché di accertamento della non conformità della traduzione italiana e conseguente inefficacia del titolo sul territorio nazionale. Il primo motivo del regolamento denunciava violazione dell'art. 38 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse fondato la competenza sul forum commissi delicti in base a fatti non allegati, cioè sulla futura produzione del pannello presso la sede dell'attrice. La Corte lo ha ritenuto inammissibile perché generico e attinente al merito. Il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 120 c.p.i., deducendo che il tribunale avrebbe dovuto applicare il foro esclusivo del domicilio eletto dalla convenuta, indicato nella domanda di deposito della traduzione del brevetto presso un mandatario con sede a Milano. La ricorrente sosteneva che il forum commissi delicti non potesse prevalere sul domicilio eletto e che, trattandosi di azione di accertamento negativo, dovesse essere esclusa la competenza veneziana. La Corte ha accolto questo motivo, rilevando che il comma 6 dell'art. 120 c.p.i. riguarda le azioni fondate su fatti lesivi del diritto dell'attore e non l'azione di accertamento negativo della contraffazione, nella quale l'attore deduce la non lesività della propria condotta; pertanto, in assenza di domanda riconvenzionale di contraffazione, opera il foro del domicilio eletto del titolare del brevetto ai sensi del comma 3, in combinato con il comma 6-bis.
Norme richiamate
art. 38 c.p.c.
la censura sulla competenza deve essere specifica; una doglianza che investe questioni di fatto o di merito è inammissibile nel regolamento di competenza.
art. 42 c.p.c.
base normativa del regolamento necessario di competenza.
art. 47 c.p.c.
base normativa del regolamento necessario di competenza.
art. 120 d.lgs. n. 30/2005
il comma 3 attribuisce rilievo al domicilio eletto nella domanda di registrazione o brevettazione e lo rende esclusivo ai fini della competenza; il comma 6 prevede un forum concorrente per le azioni fondate su fatti lesivi del diritto dell'attore; il comma 6-bis estende le regole di competenza anche alle azioni di accertamento negativo.
D.Lgs. n. 131/2010
ha introdotto il comma 6-bis all'art. 120 c.p.i.
D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168
individua i tribunali specializzati competenti in materia di proprietà industriale.
artt. 18 e 19 c.p.c.
sono richiamati come modello dei fori generali di residenza, domicilio o dimora del convenuto, recepiti dalla disciplina speciale del c.p.i.
Massime di principio
- Nel contenzioso in materia di proprietà industriale, il forum commissi delicti di cui all'art. 120, comma 6, c.p.i. opera solo a favore del soggetto che assume di avere subito un fatto lesivo del proprio diritto; richiede quindi la coesistenza del fatto lesivo e della lesione di un diritto dell'attore.
- L'azione di mero accertamento negativo della contraffazione non consente di applicare il forum commissi delicti, perché l'attore non si qualifica come danneggiato ma deduce la non illiceità della propria condotta rispetto al diritto altrui.
- In presenza di elezione di domicilio del titolare del brevetto o della registrazione, il foro del domicilio eletto ex art. 120, comma 3, c.p.i. prevale sui fori generali del comma 2 e resta applicabile anche alle azioni di accertamento negativo per effetto del comma 6-bis.
- La riconvenzionale del titolare del diritto che trasformi la controversia in una domanda di accertamento positivo della contraffazione può rendere operante il criterio del comma 6; in mancanza, la competenza resta ancorata al domicilio eletto.
- La competenza territoriale speciale in materia di proprietà industriale non può essere piegata in modo da consentire un forum shopping dell'attore di accertamento negativo, poiché la ratio della disciplina è quella di tutelare la stabilità del foro individuato dal legislatore.
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