Corte di giustizia, Sentenza C-199/19
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 luglio 2020. — RL sp. z o.o. contro J.M. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. — Rinvio pregiudiziale – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Nozione di “transazione commerciale” – Prestazione di servizi – Articolo 2, punto 1 – Contratto di locazione – Pagamenti periodici – Termini di pagamento che prevedono il versamento a rate – Articolo 5 – Portata. — Causa C-199/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la locazione di un locale professionale, se stipulata tra imprese o tra impresa e amministrazione pubblica, rientra nella nozione autonoma di "transazione commerciale" della direttiva 2011/7/UE perché costituisce una prestazione di servizi. Ha inoltre precisato che l'articolo 5 non restringe l'ambito della direttiva ai soli pagamenti rateali in senso tecnico e non esclude i contratti con canoni periodici, come la locazione. Di conseguenza, il mancato pagamento nei termini dei canoni periodici può far sorgere gli interessi di mora e il rimborso forfettario delle spese di recupero previsti dalla direttiva.
Rinvio pregiudiziale sulla qualificazione del contratto di locazione di un locale professionale come "transazione commerciale" ai sensi della direttiva 2011/7/UE e sull'applicabilità dell'articolo 5 ai pagamenti periodici
La questione giuridica
Se un contratto di locazione di un locale professionale, concluso tra imprese, rientri nella nozione di "transazione commerciale" di cui all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE come prestazione di servizi dietro corrispettivo; e, in caso affermativo, se l'articolo 5 della direttiva debba essere interpretato nel senso che i pagamenti periodici previsti da un contratto a tempo determinato o indeterminato debbano essere considerati come termini di pagamento con versamento a rate, ai fini del diritto agli interessi moratori e al risarcimento ex articoli 3 e 6.
Principio di diritto
Un contratto di locazione di un immobile destinato a uso professionale può costituire una "transazione commerciale" ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE, poiché integra una prestazione di servizi dietro corrispettivo, purché sia concluso tra imprese o tra impresa e pubblica amministrazione. Inoltre, l'articolo 5 della direttiva non limita tale qualificazione ai soli contratti con pagamento unico né esige che i pagamenti periodici siano trattati come versamenti a rate: i canoni periodici scaduti generano, in caso di ritardo, gli interessi moratori e il risarcimento forfettario previsti dagli articoli 3 e 6 della direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/7/UE
- Articolo 1 direttiva 2011/7/UE
- Articolo 2, punto 1, direttiva 2011/7/UE
- Articolo 2, punto 3, direttiva 2011/7/UE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2011/7/UE
- Articolo 5 direttiva 2011/7/UE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2011/7/UE
- Articoli 34, 56 e 57 TFUE
- Articolo 114 TFUE
Rinvio pregiudiziale su locazione professionale e ritardi di pagamento
La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi relativo all'interpretazione della direttiva 2011/7/UE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La controversia principale oppone una società locatrice a un locatario in merito al pagamento tardivo di canoni e spese connesse a un contratto di locazione a tempo indeterminato di un locale professionale.
Fatti e procedimento principale
La società RL sp. z o.o. aveva concesso in locazione a J.M. un locale professionale a Łódź, prevedendo il pagamento di un canone mensile e delle spese di esercizio entro il decimo giorno di ogni mese. A fronte del ritardo nel pagamento di sedici canoni tra settembre 2015 e dicembre 2017, la locatrice ha richiesto, oltre agli importi dovuti, anche l'equivalente forfettario di EUR 40 per ciascun ritardo, operando altresì una compensazione parziale con il deposito cauzionale versato dal conduttore. J.M. ha contestato il credito, sostenendo che il contratto di locazione non costituirebbe una "transazione commerciale" ai sensi della direttiva 2011/7/UE e della legge polacca di recepimento.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte:
- se un contratto la cui prestazione principale consista nella cessione a titolo oneroso del godimento temporaneo di un bene immobile, come la locazione di un locale professionale, integri una transazione commerciale che comporta la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro corrispettivo ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE;
- in caso affermativo, se l'articolo 5 della direttiva debba essere interpretato nel senso che le pattuizioni che prevedono pagamenti periodici, anche in un contratto a tempo indeterminato, debbano essere qualificate come termini di pagamento che prevedono il versamento a rate.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7/UE, che ne definisce l'ambito di applicazione;
- l'articolo 2, punti 1 e 3, della direttiva, che definisce rispettivamente "transazioni commerciali" e "impresa";
- l'articolo 3, paragrafo 1, relativo agli interessi di mora tra imprese;
- l'articolo 5, sui termini di pagamento con versamento a rate;
- l'articolo 6, paragrafo 1, sul risarcimento forfettario delle spese di recupero;
- i considerando 2, 3, 8, 9, 11, 19 e 22 della direttiva;
- gli articoli 34, 56 e 57 TFUE e l'articolo 114 TFUE, richiamati per l'interpretazione autonoma delle nozioni di servizi e transazioni commerciali.
Ragionamento della Corte sulla nozione di transazione commerciale
La Corte osserva che la direttiva 2011/7/UE ha un ambito applicativo ampio e mira a contrastare i ritardi di pagamento nel mercato interno. La nozione di "transazione commerciale" richiede che l'operazione avvenga tra imprese o tra impresa e pubblica amministrazione e che comporti la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro corrispettivo. Quanto alla seconda condizione, la Corte sottolinea che le nozioni di "fornitura di merci" e "prestazione di servizi" devono essere interpretate autonomamente e uniformemente nel diritto dell'Unione. Richiamando la propria giurisprudenza sulla nozione ampia di servizi ai sensi dell'articolo 57 TFUE, la Corte afferma che la locazione immobiliare costituisce una prestazione di servizi dietro retribuzione, anche se si protrae nel tempo. Ne consegue che un contratto di locazione di un locale professionale può rientrare nella nozione di transazione commerciale, purché il contratto sia concluso tra soggetti che abbiano la qualità di impresa nel senso della direttiva.
Ragionamento della Corte sull'articolo 5 e sui pagamenti periodici
La Corte chiarisce che l'articolo 5 non serve a delimitare l'ambito materiale della direttiva, ma soltanto a confermare che la direttiva non ostacola pagamenti a rate o scaglionati. La disposizione non esclude i contratti che prevedono pagamenti periodici a intervalli previamente definiti, come il canone mensile di locazione. Inoltre, il diritto agli interessi di mora ex articolo 3 e il diritto al risarcimento forfettario ex articolo 6 sorgono quando ricorrono le condizioni previste dalla direttiva, cioè quando il creditore ha adempiuto, il pagamento non è stato ricevuto nei termini e il ritardo è imputabile al debitore. Tali diritti non dipendono dal fatto che il contratto sia stato qualificato come accordo con pagamento rateale ai sensi dell'articolo 5.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- un contratto di locazione di un locale professionale, concluso tra imprese o tra impresa e pubblica amministrazione, costituisce una transazione commerciale che comporta una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE;
- se un contratto a tempo determinato o indeterminato prevede pagamenti periodici a intervalli definiti, l'articolo 5 non impone di considerarlo necessariamente come un accordo su termini di pagamento che prevedono il versamento a rate per far sorgere, in caso di ritardo, gli interessi e il risarcimento previsti dagli articoli 3 e 6. Le spese del procedimento principale sono rimesse al giudice nazionale.
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