Corte di giustizia, Sentenza C-241/19
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 luglio 2020. — George Haswani contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Misure dirette contro imprenditori di spicco che operano in Siria – Elenco delle persone a cui si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche – Inclusione del nominativo del ricorrente – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni. — Causa C-241/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto integralmente l’impugnazione del sig. Haswani contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il mantenimento del suo nome negli elenchi sanzionatori relativi alla Siria. Ha chiarito che il criterio degli imprenditori di spicco che operano in Siria è autonomo e non richiede la prova ulteriore del sostegno al regime o del vantaggio tratto da esso. Ha inoltre escluso errori sulla motivazione, sulla proporzionalità e sull’onere della prova, dichiarando irricevibili le domande nuove formulate in sede di impugnazione.
Impugnazione in materia di misure restrittive contro la Siria: autonomia dei criteri di inclusione degli imprenditori di spicco, motivazione e proporzionalità del congelamento di fondi.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia commesso errori di diritto nell’interpretare gli articoli 27 e 28 della decisione 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione 2015/1836, ritenendo autonomo il criterio relativo agli "imprenditori di spicco che operano in Siria"; se vi sia stata inversione dell’onere della prova o violazione della presunzione di innocenza; se la sentenza sia viziata da difetto di motivazione e da erronea applicazione del principio di proporzionalità; e se in impugnazione possano essere accolte domande nuove di annullamento, ingiunzione e risarcimento danni.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che, dopo la modifica della decisione 2013/255/PESC operata dalla decisione 2015/1836, il criterio relativo agli "imprenditori di spicco che operano in Siria" costituisce un criterio autonomo e sufficiente di inclusione negli elenchi delle misure restrittive: non occorre provare, in aggiunta, un’associazione individuale al regime, il sostegno ad esso o il vantaggio tratto da esso. I paragrafi 2 e 3 degli articoli 27 e 28 devono essere letti congiuntamente, ma il Consiglio non è tenuto a dimostrare una doppia condizione ulteriore; non vi è inversione dell’onere della prova né violazione della presunzione di innocenza quando il Tribunale verifica concretamente la sussistenza dello status rilevante e l’assenza di elementi idonei a escludere o rimuovere l’inclusione. La Corte ha inoltre confermato che il controllo di proporzionalità effettuato dal Tribunale era corretto e ha respinto come irricevibili le domande nuove formulate in impugnazione, comprese quelle di ingiunzione e risarcimento non adeguatamente sviluppate.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 340, secondo comma, TFUE
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Decisione 2013/255/PESC
- Decisione 2015/1836/PESC
- Decisione 2016/850/PESC
- Decisione 2017/917/PESC
- Decisione di esecuzione 2017/1245/PESC
- Decisione 2018/778/PESC
- Regolamento (UE) n. 36/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/840
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/907
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/774
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/375
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/828
- Regolamento (UE) 2015/1828
- Decisione 2011/273/PESC
- Regolamento (UE) n. 442/2011
- Decisione 2011/782/PESC
- Decisione 2012/739/PESC
- Decisione 2014/309/PESC
- Decisione 2015/837/PESC
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/383
Impugnazione contro il mantenimento del nominativo di George Haswani negli elenchi sanzionatori per la Siria
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da George Haswani avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso diretto contro diversi atti PESC e di esecuzione dell’Unione relativi alle misure restrittive contro la Siria. Oggetto centrale della controversia è l’inclusione e il successivo mantenimento del suo nominativo negli elenchi di congelamento di fondi e risorse economiche in quanto "imprenditore di spicco che opera in Siria".
Contesto normativo e sviluppo delle misure restrittive
La Corte ricostruisce l’evoluzione del regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Siria a partire dalla decisione 2011/273/PESC e dal regolamento (UE) n. 442/2011, poi sostituiti e riuniti in atti successivi, tra cui la decisione 2012/739/PESC, la decisione 2013/255/PESC e il regolamento (UE) n. 36/2012. La decisione 2015/1836 ha modificato in modo decisivo gli articoli 27 e 28 della decisione 2013/255, introducendo al paragrafo 2 nuove categorie autonome di soggetti destinatari delle restrizioni, fra cui gli imprenditori di spicco che operano in Siria.
Fatti rilevanti e iter procedurale
Il sig. Haswani, imprenditore siriano, è stato inizialmente inserito negli elenchi nel marzo 2015 con una motivazione fondata sul suo ruolo di imprenditore di spicco, sui suoi rapporti con il regime siriano e sul suo coinvolgimento in operazioni di acquisto di petrolio dall’ISIL. Successivamente il Consiglio ha mantenuto il suo nominativo con la decisione 2016/850 e il regolamento di esecuzione 2016/840, quindi con la decisione di esecuzione 2017/1245 e il regolamento di esecuzione 2017/1241. Il Tribunale aveva respinto il ricorso per annullamento e la domanda risarcitoria; con la presente impugnazione Haswani contesta tale esito.
Primo motivo: autonomia del criterio di inclusione e onere della prova
Il ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente interpretato gli articoli 27 e 28 della decisione 2013/255, come modificata, trasformando la prova dell’associazione al regime in una sorta di presunzione e invertendo l’onere della prova. La Corte respinge tale lettura: ricorda che il paragrafo 1 degli articoli 27 e 28 resta fondato su un criterio generale legato al sostegno o al vantaggio tratto dal regime, ma che il paragrafo 2, introdotto dalla decisione 2015/1836, aggiunge criteri autonomi basati sullo status, tra cui quello di imprenditore di spicco che opera in Siria.
La Corte sottolinea che:
- la sola appartenenza a una delle categorie del paragrafo 2 basta a giustificare l’inclusione;
- non occorre dimostrare, in aggiunta, una specifica associazione al regime o un sostegno individuale;
- il paragrafo 3 opera come clausola di esclusione o mantenimento solo se esistono sufficienti informazioni per ritenere che il soggetto non sia, o non sia più, associato al regime, non eserciti influenza su di esso o non presenti rischio di elusione.
Non vi è quindi né violazione della presunzione di innocenza né inversione dell’onere della prova. Il Tribunale aveva inoltre esaminato in concreto gli elementi prodotti dal Consiglio e constatato che il ricorrente non aveva fornito elementi idonei a smentirli.
Secondo motivo: motivazione della sentenza e degli atti del Consiglio
Con il secondo motivo, Haswani sosteneva che la sentenza fosse priva di motivazione perché il Tribunale non avrebbe verificato un effettivo collegamento con il regime siriano e avrebbe convalidato atti del Consiglio motivati in modo insufficiente. La Corte respinge il motivo perché fondato su una premessa erronea: non era necessario che il Consiglio provasse un’associazione individuale al regime, essendo sufficiente il criterio autonomo dello status di imprenditore di spicco che opera in Siria.
Il Tribunale, secondo la Corte, ha svolto un’analisi dettagliata e sufficientemente motivata della situazione, spiegando perché gli elementi forniti dal Consiglio bastassero per il mantenimento dell’inclusione negli elenchi.
Terzo motivo: proporzionalità, cittadinanza, durata delle misure e domande nuove
Il ricorrente contestava la proporzionalità delle misure, sostenendo che esse si fondassero in sostanza sulla sua cittadinanza siriana e sulla loro durata. La Corte ribadisce che la base dell’inclusione non è la cittadinanza, ma la qualità di imprenditore di spicco che opera in Siria. Inoltre, il principio di proporzionalità è stato correttamente applicato dal Tribunale: le misure perseguono un obiettivo di interesse generale fondamentale, cioè la protezione della popolazione civile, e misure alternative meno incisive non sarebbero altrettanto efficaci, anche in ragione del rischio di elusione.
Quanto alla durata, la Corte richiama il riesame periodico previsto dal regime sanzionatorio, che consente al soggetto interessato di far valere le proprie osservazioni e impone la cancellazione di chi non rispetti più i criteri. La reinclusione non è quindi sproporzionata per il solo fatto di poter essere potenzialmente prolungata nel tempo.
La Corte dichiara inoltre irricevibili le domande nuove formulate in impugnazione: la richiesta di dichiarare illegittime la decisione 2015/1836 e il regolamento 2015/1828 in quanto assimilati a sanzioni penali in contrasto con l’articolo 6 CEDU, poiché alterava l’oggetto del giudizio; la richiesta di ingiunzione di cancellazione del nominativo, perché la Corte non ha potere di ingiungere in sede di impugnazione; e la domanda risarcitoria, perché non adeguatamente motivata e priva di specifica critica alla sentenza impugnata sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione.
Esito del giudizio
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna George Haswani alle spese. Resta così confermata la legittimità del mantenimento del suo nominativo negli elenchi relativi alle misure restrittive contro la Siria.
Principi ricavabili
La pronuncia chiarisce che, nei regimi sanzionatori dell’Unione fondati su categorie di status introdotte dal legislatore o dal Consiglio, la qualità rientrante nella categoria può costituire di per sé base sufficiente per l’inclusione, salvo prova contraria nelle ipotesi previste. In tali casi, il controllo giurisdizionale verifica la correttezza dell’interpretazione delle norme, la sufficienza della motivazione, la proporzionalità della misura e l’assenza di errori manifesti di valutazione, senza sostituirsi all’istituzione nella scelta politico-strategica sottostante alle misure restrittive.
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