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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-86/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 luglio 2020. — SL contro Vueling Airlines SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 9 de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Convenzione di Montreal – Articolo 17, paragrafo 2 – Responsabilità dei vettori aerei in materia di bagagli consegnati – Perdita comprovata di un bagaglio consegnato – Diritto al risarcimento – Articolo 22, paragrafo 2 – Limiti di responsabilità in caso di distruzione, di perdita, di deterioramento o di ritardo dei bagagli – Assenza di informazioni quanto al bagaglio perso – Onere della prova – Autonomia processuale degli Stati membri – Principi di equivalenza e di effettività. — Causa C-86/19

Giurisprudenza europea62019CJ0086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, per la perdita di un bagaglio consegnato, il passeggero non ha diritto automatico al massimo di 1131 DSP previsto dalla Convenzione di Montreal. Tale importo è un tetto di responsabilità, non una somma forfettaria dovuta in ogni caso. La liquidazione concreta del danno, compreso l’onere della prova, è rimessa alle norme nazionali, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.

Responsabilità del vettore aereo per perdita di bagaglio consegnato: il limite di risarcimento della Convenzione di Montreal è un massimale e non un importo forfettario automatico, mentre la quantificazione concreta resta disciplinata dal diritto nazionale nel rispetto di equivalenza ed effettività.

La questione giuridica

Se, in caso di perdita comprovata di un bagaglio consegnato non oggetto di dichiarazione speciale di interesse, l’articolo 17, paragrafo 2, e l’articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal impongano al vettore il pagamento automatico del massimo di 1131 DSP oppure se tale importo costituisca solo un limite massimo, da quantificare dal giudice in base alle prove e alle circostanze del caso; e, in particolare, quali criteri probatori e processuali debbano applicarsi alla liquidazione del danno.

Principio di diritto

L’articolo 17, paragrafo 2, letto con l’articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, va interpretato nel senso che il limite di 1131 DSP per passeggero non è un risarcimento forfettario dovuto automaticamente in caso di perdita del bagaglio, ma un massimale entro il quale il giudice nazionale deve liquidare concretamente il danno in base alle circostanze del caso. In mancanza di norme UE specifiche sulla prova e sulla quantificazione, spetta al diritto processuale nazionale disciplinare le modalità di accertamento, purché rispettino i principi di equivalenza ed effettività; il giudice può valorizzare elementi indiziari come il peso del bagaglio o il viaggio di andata/ritorno, ma deve evitare che la prova diventi impossibile o eccessivamente difficile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, articoli 3, paragrafo 3, 17, paragrafi 2, 3 e 4, 22, paragrafo 2, e 24
  • Decisione 2001/539/CE del Consiglio
  • Regolamento (CE) n. 2027/97
  • Regolamento (CE) n. 889/2002

Responsabilità per perdita del bagaglio consegnato e limiti risarcitori nella Convenzione di Montreal

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Juzgado de lo Mercantil n. 9 de Barcelona in una controversia tra una passeggera e Vueling Airlines SA per la perdita di un bagaglio consegnato durante un volo interno in Spagna. La Corte interpreta l’articolo 17, paragrafo 2, e l’articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, nel contesto del regolamento (CE) n. 2027/97 come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002.

Contesto fattuale e procedimento principale

SL aveva consegnato il bagaglio al vettore; all’arrivo il bagaglio non era giunto a destinazione e non è stato ritrovato. La passeggera ha chiesto il risarcimento sino al limite massimo di 1131 DSP, sostenendo che la perdita costituisse l’ipotesi più grave di danno ai bagagli prevista dalla Convenzione di Montreal. La compagnia aerea ha contestato la pretesa, offrendo solo 250 euro, e ha sostenuto che la passeggera dovesse provare il contenuto del bagaglio, il suo valore, il peso e le spese di sostituzione degli oggetti smarriti.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se il limite di 1131 DSP previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, operi come somma dovuta automaticamente in caso di perdita del bagaglio oppure come mero massimale riducibile dal giudice in funzione delle prove offerte e di altri parametri, quali il peso del bagaglio o il tipo di viaggio. Ha inoltre chiesto come debba essere determinato l’importo del risarcimento e quale ruolo abbiano le regole nazionali sulla prova.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, che fa discendere la responsabilità del vettore dalla distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio consegnato avvenuti durante la custodia del vettore;
  • l’articolo 22, paragrafo 2, che limita la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo dei bagagli;
  • il regolamento (CE) n. 2027/97, che attua le disposizioni rilevanti della Convenzione di Montreal per il trasporto aereo di passeggeri e bagagli;
  • il regolamento (CE) n. 889/2002, in particolare il considerando 18, che lascia agli Stati membri l’adozione di eventuali norme supplementari non coperte dal regolamento;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte sulla natura del limite di responsabilità

La Corte ribadisce che l’articolo 17, paragrafo 2, stabilisce le condizioni di insorgenza del diritto al risarcimento, ma non quantifica automaticamente il danno. L’articolo 22, paragrafo 2, fissa invece un limite massimo di responsabilità: la somma di 1131 DSP non è acquisita di diritto e forfettariamente da ciascun passeggero, neppure in caso di perdita del bagaglio.

La Corte esclude che la perdita del bagaglio costituisca, per la Convenzione di Montreal, una categoria necessariamente più grave delle altre ipotesi elencate nella disposizione. Non esiste una gerarchia tra distruzione, perdita, deterioramento o ritardo che imponga il pagamento automatico del massimale. Il risarcimento va quindi determinato dal giudice nazionale entro il tetto previsto, tenendo conto delle circostanze concrete del caso.

La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza, in particolare:

  • Walz: il limite di responsabilità copre sia il danno materiale sia quello morale;
  • Espada Sánchez: il limite dell’articolo 22, paragrafo 2, è un massimale e non un importo dovuto automaticamente.

Ragionamento sulla prova e sulla quantificazione del danno

Quanto alle modalità di liquidazione, la Corte osserva che né la Convenzione di Montreal né il regolamento n. 2027/97 contengono regole specifiche sulla prova dei danni. In assenza di disciplina UE, operano le norme procedurali nazionali, in virtù del principio di autonomia processuale degli Stati membri.

Tuttavia, tali norme devono rispettare:

  • il principio di equivalenza, cioè non devono essere meno favorevoli rispetto a quelle che disciplinano situazioni analoghe di diritto interno;
  • il principio di effettività, cioè non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento riconosciuto dal diritto dell’Unione.

La Corte precisa che spetta ai passeggeri dimostrare in modo sufficiente, anche con documenti sulle spese di sostituzione, il danno o i danni subiti. Se il passeggero non fornisce alcun elemento di prova, il giudice nazionale può prendere in considerazione elementi come il peso del bagaglio o la circostanza che la perdita sia avvenuta nel viaggio di andata o di ritorno; tuttavia tali elementi devono essere valutati complessivamente e non isolatamente.

Inoltre, se la prova di elementi decisivi come il peso del bagaglio è in pratica nella disponibilità del solo vettore, il giudice nazionale deve usare gli strumenti processuali previsti dal diritto interno, incluse eventuali misure istruttorie o ordini di produzione documentale, per non compromettere l’effettività della tutela.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • il limite di 1131 DSP previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, è un massimale di risarcimento, non una somma forfettaria dovuta automaticamente;
  • l’importo concreto del risarcimento deve essere determinato dal giudice nazionale secondo le norme di diritto interno applicabili, soprattutto in materia di prova, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.

Implicazioni operative

Per la pratica forense e assicurativa, la sentenza conferma che nel contenzioso per bagaglio smarrito non basta allegare la perdita per ottenere il massimo risarcitorio. È necessario documentare il contenuto del bagaglio, il valore dei beni e gli eventuali acquisti sostitutivi, ferma la possibilità per il giudice di utilizzare anche presunzioni o elementi indiziari. La decisione rafforza l’idea che la Convenzione di Montreal armonizzi il tetto massimo di responsabilità, ma lasci agli ordinamenti nazionali la disciplina della prova e della liquidazione concreta del danno.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereoresponsabilità del vettore aereobagagli e risarcimento dannionere della provaautonomia processuale degli Stati membri

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