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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-257/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 luglio 2020. — Commissione europea contro Irlanda. — Inadempimento di uno Stato – Principi inmateria di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo – Direttiva 2009/18/CE – Articolo 8, paragrafo 1 – Soggetti i cui interessi potrebbero entrare in conflitto con il compito affidato all’organo inquirente – Membri dell’organo inquirente che esercitano, parallelamente, altre funzioni – Omessa istituzione di un organo inquirente indipendente. — Causa C-257/19

Giurisprudenza europea62019CJ0257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro l’Irlanda in materia di inchieste sui sinistri marittimi. Ha ritenuto che la composizione del MCIB, che includeva il segretario generale del ministero competente e l’ispettore capo dell’ufficio di ispezione navale, compromettesse l’indipendenza richiesta dalla direttiva 2009/18/CE. Per la Corte, il requisito di indipendenza va garantito in modo oggettivo e preventivo, anche rispetto ad autorità pubbliche, quando i loro interessi possano confliggere con le funzioni investigative.

Inadempimento dell’Irlanda per mancata istituzione di un organo inquirente marittimo indipendente, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/18/CE

La questione giuridica

Se l’Irlanda abbia violato l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/18/CE non assicurando che l’organo inquirente per i sinistri marittimi fosse indipendente, sul piano organizzativo, giuridico e decisionale, da soggetti i cui interessi possono entrare in conflitto con il compito affidatogli; in particolare, se la presenza nel MCIB del segretario generale del ministero competente e dell’ispettore capo dell’ufficio di ispezione navale fosse compatibile con tale requisito.

Principio di diritto

L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/18/CE impone agli Stati membri di garantire ex ante che l’organo inquirente per i sinistri marittimi sia indipendente, sul piano organizzativo e decisionale, da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il suo compito; la sola presenza, in tale organo, di funzionari che dirigono o rappresentano autorità pubbliche competenti per la sicurezza e l’ispezione marittima basta a integrare un conflitto d’interessi incompatibile con tale indipendenza, senza che sia necessario provare un pregiudizio concreto in singole inchieste.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Direttiva 2009/18/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2009/18/CE
  • Articolo 5 della direttiva 2009/18/CE
  • Articolo 8 della direttiva 2009/18/CE
  • Articolo 14 della direttiva 2009/18/CE
  • Articolo 15 della direttiva 2009/18/CE
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Inadempimento dell’Irlanda per mancanza di indipendenza dell’organo inquirente marittimo

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro l’Irlanda. Oggetto della controversia è la conformità del sistema irlandese all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/18/CE, che disciplina l’indipendenza dell’organo incaricato delle inchieste di sicurezza sui sinistri marittimi.

Fatti e procedimento precontenzioso

La Commissione ha contestato all’Irlanda che il Marine Casualty Investigation Board (MCIB), designato dal diritto nazionale come organo inquirente permanente, non fosse sufficientemente indipendente. In particolare, due membri del MCIB erano il segretario generale del Department of Transport, Tourism and Sports e l’ispettore capo dell’Ufficio per l’ispezione della navigazione, soggetti che svolgono funzioni regolatorie e di controllo nel settore marittimo.

Nel corso della procedura EU Pilot, della lettera di diffida e del parere motivato, l’Irlanda ha sostenuto che il MCIB fosse indipendente in forza della normativa nazionale, delle regole sui conflitti d’interesse e delle prassi interne, negando che fossero necessari requisiti aggiuntivi rispetto a quelli espressamente previsti dalla direttiva.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto gli obiettivi della direttiva 2009/18/CE:

  • migliorare la sicurezza marittima e prevenire l’inquinamento causato dalle navi (articolo 1);
  • assicurare inchieste di sicurezza efficienti e rapporti tempestivi e precisi (articoli 14 e 15);
  • garantire che le inchieste non mirino ad accertare responsabilità o colpe, ma a prevenire futuri sinistri.

L’articolo 8, paragrafo 1, è centrale: esso impone che l’organo inquirente sia permanente, imparziale e indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatogli.

Ragionamento della Corte sulla nozione di indipendenza

La Corte chiarisce che la nozione di indipendenza dell’articolo 8 non si limita all’assenza di influenza da parte dei soggetti privati direttamente coinvolti nel sinistro. L’espressione utilizzata dalla direttiva è ampia e può comprendere anche autorità pubbliche, quando esse siano portatrici di interessi potenzialmente confliggenti con l’attività dell’organo investigativo.

Nel caso di specie, il DTTS e l’Ufficio per l’ispezione della navigazione erano responsabili della normativa, della sicurezza marittima, delle ispezioni, delle certificazioni e del controllo dell’applicazione della disciplina marittima. Poiché il MCIB può esaminare tali attività, criticarle e formulare raccomandazioni di riforma, tali autorità rientrano nella categoria dei soggetti i cui interessi possono entrare in conflitto con il compito investigativo.

Effetto della composizione del MCIB

La Corte osserva che l’articolo 9 della legge irlandese prevede la presenza nel MCIB di due figure apicali direttamente collegate alle autorità potenzialmente oggetto di valutazione nelle inchieste. Questa sola presenza è sufficiente a escludere l’indipendenza organizzativa e decisionale dell’organo, perché crea un conflitto d’interessi strutturale e oggettivo.

La Corte aggiunge che non è necessario dimostrare una parzialità concreta in singoli casi: gli Stati membri devono predisporre garanzie ex ante. Né rileva che i due membri siano minoritari nel collegio, perché anche la presenza di un solo membro in situazione di conflitto può compromettere la percezione e la realtà dell’indipendenza dell’organo.

Irrilevanza degli argomenti difensivi dell’Irlanda

La Corte respinge le difese dell’Irlanda secondo cui:

  • la direttiva mirerebbe solo a evitare conflitti con proprietari di navi o soggetti direttamente coinvolti nel sinistro;
  • il testo della direttiva sarebbe stato meno esigente di una precedente proposta;
  • le regole nazionali sui conflitti d’interesse e le prassi operative sarebbero sufficienti;
  • alcuni rapporti del MCIB dimostrerebbero, in concreto, la sua indipendenza.

Secondo la Corte, tali elementi non bastano a neutralizzare il vizio strutturale derivante dalla composizione obbligatoria dell’organo.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’Irlanda, avendo omesso di istituire un organo inquirente indipendente sul piano organizzativo e decisionale da soggetti i cui interessi possono entrare in conflitto con il compito affidatogli, è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/18/CE. L’Irlanda è inoltre condannata alle spese.

Principio affermato

L’indipendenza dell’organo inquirente marittimo richiesta dalla direttiva 2009/18/CE deve essere reale, oggettiva e preventiva: la presenza nel collegio di soggetti che dirigono autorità pubbliche potenzialmente interessate dalle inchieste è incompatibile con tale requisito, anche in assenza di prova di una concreta parzialità in specifiche indagini.

Come è indicizzato

Materietrasporto marittimosicurezza marittimainchieste sugli incidentiinadempimento di uno Stato membro

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