Corte di giustizia, Sentenza C-104/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 luglio 2020. — Donex Shipping and Forwarding BV contro Staatssecretaris van Financiën. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale comune – Dumping – Dazio antidumping istituito sulle importazioni di elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese – Regolamento (CE) n. 91/2009 – Validità – Regolamento (CE) n. 384/96 – Articolo 2, paragrafi 10 e 11 – Diritti della difesa. — Causa C-104/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, investita in via pregiudiziale dalla Corte suprema dei Paesi Bassi, ha esaminato tre censure di invalidità del regolamento antidumping n. 91/2009 relativo agli elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina. Ha escluso sia la violazione delle regole sul confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione, sia la mancata considerazione di adeguamenti, sia l’incidenza di una pretesa lesione dei diritti della difesa dei produttori esportatori cinesi. Ne consegue che il regolamento rimane valido e può essere applicato agli importatori dell’Unione.
Validità del regolamento antidumping n. 91/2009 sulle importazioni di elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina, con riguardo al calcolo del margine di dumping e ai diritti di difesa nel procedimento antidumping.
La questione giuridica
Se il regolamento (CE) n. 91/2009 sia invalido, in primo luogo, per violazione dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per avere escluso dal confronto talune operazioni di esportazione di tipi di prodotto; in secondo luogo, per violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, per non avere accolto adeguamenti relativi a dazi e imposte nel paese di riferimento e a differenze di costi di produzione; in terzo luogo, per violazione dei diritti della difesa dei produttori esportatori cinesi per mancata o tardiva comunicazione dei dati del produttore indiano usati per il valore normale.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che il regolamento (CE) n. 91/2009 non è invalido: non risulta che, nel calcolo del margine di dumping, le istituzioni abbiano escluso operazioni di esportazione rilevanti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 11; quanto agli adeguamenti ex articolo 2, paragrafo 10, non è emerso che fossero stati richiesti e suffragati in modo tale da imporre alle istituzioni di effettuarl i; infine, un importatore non partecipante e non collegato non può invocare una pretesa violazione dei diritti della difesa di esportatori terzi non collegati. Le relazioni OMC richiamate non incidono sulla validità dell’atto, perché successive al regolamento e non rientranti nelle eccezioni che consentono il controllo dell’atto dell’Unione alla luce del diritto OMC.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 384/96
- Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96
- Articolo 2, paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) n. 384/96
- Articolo 17 del regolamento (CE) n. 384/96
- Regolamento (CE) n. 91/2009
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/519
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278
- Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 21.5 del memorandum di accordo sulla risoluzione delle controversie OMC
Validità del regolamento antidumping n. 91/2009 sugli elementi di fissaggio originari della Cina
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dalla Hoge Raad der Nederlanden in una controversia tra Donex Shipping and Forwarding BV e lo Staatssecretaris van Financiën. Oggetto del giudizio è la validità del regolamento (CE) n. 91/2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.
Fatti e procedimento principale
Nel 2011 Donex aveva importato elementi di fissaggio dichiarandone l’origine thailandese. A seguito di un’inchiesta OLAF, è emerso che la merce era in realtà di origine cinese e quindi soggetta al dazio antidumping previsto dal regolamento n. 91/2009. Le autorità olandesi hanno emesso ingiunzioni di pagamento calcolate con l’aliquota dell’85% applicabile a "tutte le altre società".
Donex ha contestato tali ingiunzioni davanti ai giudici nazionali, senza successo in primo e secondo grado, e ha poi proposto ricorso per cassazione. Dinanzi al giudice del rinvio ha reiterato le censure di invalidità del regolamento antidumping, che la Corte è stata chiamata a valutare in via incidentale.
Contesto normativo rilevante
La Corte richiama il regolamento (CE) n. 384/96 (regolamento di base), in particolare:
- articolo 1, paragrafo 2, sulla nozione di dumping;
- articolo 2, paragrafo 10, sul confronto equo tra valore normale e prezzo all’esportazione e sui possibili adeguamenti;
- articolo 2, paragrafo 11, sui metodi di calcolo del margine di dumping;
- articolo 17, sul campionamento.
Sono richiamati anche il regolamento (CE) n. 91/2009, il successivo regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/519 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/278, nonché, sul piano esterno, le relazioni OMC del 2011 e del 2016 nel contenzioso "EC – Fasteners".
Le questioni pregiudiziali
Il giudice olandese ha chiesto se il regolamento n. 91/2009 fosse invalido:
- per violazione dell’articolo 2, paragrafo 11, in quanto, nel calcolo del margine di dumping per gli esportatori cinesi non collaboranti, sarebbero state escluse le esportazioni di alcuni tipi di prodotto;
- per violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, in quanto non sarebbero stati considerati adeguamenti per dazi all’importazione, imposte indirette e differenze di costi di fabbricazione nel paese di riferimento, l’India;
- per violazione dei diritti della difesa, poiché ai produttori esportatori cinesi non sarebbero stati forniti tempestivamente tutti i dati del produttore indiano utilizzati per determinare il valore normale.
Ragionamento della Corte: irrilevanza dei regolamenti successivi e delle relazioni OMC
In via preliminare, la Corte osserva che la validità di un atto va apprezzata, di regola, alla luce della situazione esistente al momento della sua adozione. Per questo motivo, né il regolamento di esecuzione n. 924/2012 né il suo annullamento parziale nella sentenza Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio possono incidere sulla validità del regolamento n. 91/2009.
Quanto alle relazioni OMC del 2011 e del 2016, la Corte ribadisce che un atto dell’Unione non può essere controllato alla luce del diritto OMC, salvo due eccezioni: quando l’Unione abbia inteso eseguire uno specifico obbligo OMC oppure quando l’atto UE rinvii espressamente a precise norme OMC. Tali condizioni non ricorrevano nel caso di specie.
Primo motivo: articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base
La Corte ricorda che, secondo la propria giurisprudenza, il calcolo del margine di dumping deve prendere in considerazione tutte le operazioni di esportazione verso l’Unione relative al prodotto oggetto dell’inchiesta, senza escludere operazioni riferite solo ad alcuni tipi di prodotto.
Tuttavia, esaminando il regolamento n. 91/2009, la Corte constata che non emerge alcuna esclusione di operazioni di esportazione relative a taluni tipi di prodotto. Al contrario, i considerando richiamati indicano che le istituzioni hanno considerato l’insieme delle vendite pertinenti e hanno distinto, ai fini del confronto, tra prodotti standard e speciali. Gli adeguamenti intervenuti riguardano la comparabilità dei prezzi e non l’esclusione di operazioni dal calcolo del margine di dumping.
Secondo motivo: articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base
Quanto agli adeguamenti per rendere equo il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione, la Corte ribadisce che spetta alla parte che li richiede dimostrarne la giustificazione.
Nel caso concreto, dalle risultanze del fascicolo non risulta che durante l’inchiesta siano state presentate richieste di adeguamento relative ai dazi all’importazione e alle imposte indirette in India o alle differenze di fabbricazione e costi di fabbricazione. In assenza di una richiesta motivata e di elementi idonei a provarne la fondatezza, non può rimproverarsi alle istituzioni di non aver effettuato tali adeguamenti.
Terzo motivo: diritti della difesa
La censura relativa alla mancata o tardiva comunicazione dei dati del produttore indiano è sostanzialmente ricondotta dalla Corte a una pretesa violazione dei diritti della difesa dei produttori esportatori cinesi che avevano partecipato all’inchiesta.
La Corte afferma che una società che non ha partecipato al procedimento antidumping e che non è collegata a produttori esportatori interessati non può invocare i diritti della difesa spettanti a questi ultimi. Nel caso di Donex, né la società né i suoi fornitori avevano partecipato all’inchiesta, e non risultava alcun collegamento con i produttori cinesi che vi avevano preso parte. Donex non poteva quindi far valere un’eventuale lesione dei diritti di terzi.
Dispositivo
La Corte conclude che l’esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (CE) n. 91/2009.
Principi affermati
- La validità di un regolamento antidumping va valutata sulla base della situazione esistente al momento della sua adozione.
- Il controllo di validità alla luce del diritto OMC è eccezionale e non opera in assenza di espresso rinvio o di volontà dell’Unione di eseguire un obbligo OMC specifico.
- Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 11, devono essere considerate tutte le operazioni di esportazione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
- Gli adeguamenti ex articolo 2, paragrafo 10, richiedono una richiesta motivata e sufficientemente provata.
- Un importatore estraneo al procedimento non può invocare la violazione dei diritti della difesa di produttori esportatori terzi non collegati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 9 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-76/19
- Sentenza · 9 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-81/19
- Sentenza · 9 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-86/19
- Sentenza · 9 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-199/19
- Sentenza · 9 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-241/19
- Sentenza · 9 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-257/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →