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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-81/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 luglio 2020. — NG e OH contro SC Banca Transilvania SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2 – Nozione di “disposizioni legislative o regolamentari imperative” – Disposizioni suppletive – Contratto di credito espresso in valuta estera – Clausola relativa al rischio di cambio. — Causa C-81/19

Giurisprudenza europea62019CJ0081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, adita in via pregiudiziale dalla Curtea de Apel Cluj, ha chiarito l'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 in relazione a un mutuo in franchi svizzeri. Ha stabilito che una clausola che riproduce una regola di diritto nazionale suppletiva, applicabile in mancanza di diverso accordo, resta esclusa dal controllo di abusività anche se non negoziata individualmente. Poiché la clausola controversa rientrava in tale ipotesi, la Corte non ha esaminato le ulteriori questioni su trasparenza, obblighi informativi e prosecuzione del contratto.

Clausola di rimborso del mutuo in valuta estera: esclusione dal controllo di abusività quando riproduce una norma nazionale suppletiva applicabile in assenza di diverso accordo

La questione giuridica

Se l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che resta esclusa dal suo ambito di applicazione una clausola non negoziata individualmente che riproduce una regola di diritto nazionale applicabile tra le parti solo in mancanza di diverso accordo; se, inoltre, la mancata informazione sul rischio di cambio e l'assunzione integrale di tale rischio da parte del consumatore consentano di ritenere la clausola chiara e comprensibile e adempiuto l'obbligo di informazione; infine, se, una volta dichiarata abusiva la clausola sul rischio di cambio, il contratto possa proseguire senza modifiche e con quali eventuali integrazioni.

Principio di diritto

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 esclude dal controllo di abusività non solo le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative, ma anche quelle che riproducono norme suppletive del diritto nazionale applicabili tra le parti in assenza di diverso accordo; la circostanza che la clausola non sia stata negoziata individualmente è irrilevante, perché l'assenza di negoziazione rileva solo dopo che la clausola sia rientrata nell'ambito di applicazione della direttiva. Di conseguenza, una clausola di rimborso del mutuo nella valuta del finanziamento, quando coincidente con una norma suppletiva nazionale sul nominalismo monetario, non è soggetta alla direttiva 93/13.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3, direttiva 93/13/CEE
  • Tredicesimo considerando della direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 1578 del Cod Civil rumeno

Clausola di rimborso in valuta estera e ambito della direttiva 93/13

La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Cluj in una controversia tra due mutuatari consumatori, NG e OH, e la banca mutante SC Banca Transilvania SA. Il tema è il presunto carattere abusivo della clausola di un contratto di rifinanziamento espresso in franchi svizzeri che imponeva il rimborso nella stessa valuta del prestito.

Fatti e procedimento principale

NG e OH avevano inizialmente contratto un credito in lei rumeni e, successivamente, avevano stipulato con la banca un mutuo di rifinanziamento in CHF. Il contratto prevedeva che ogni pagamento fosse effettuato nella valuta del mutuo e che la banca potesse effettuare la conversione al proprio tasso di cambio. Le variazioni del cambio CHF/RON avevano comportato un rilevante aumento dell'onere restitutorio per i mutuatari.

Dinanzi al giudice nazionale i consumatori hanno chiesto, tra l'altro, la dichiarazione di abusività della clausola sul rischio di cambio, lamentando anche la mancanza di adeguate informazioni sui rischi connessi alla conversione del debito in valuta estera. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che la clausola riproducesse il principio del nominalismo monetario dell'articolo 1578 del Cod civil rumeno, qualificato come disposizione suppletiva, e quindi aveva ammesso il controllo di abusività.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto sostanzialmente:

  • se una clausola non negoziata che riproduce una norma nazionale suppletiva, applicabile solo in assenza di diverso accordo, rientri nell'ambito della direttiva 93/13;
  • se, in assenza di simulazioni o previsioni sul rischio di cambio, la clausola possa dirsi chiara e comprensibile e la banca abbia adempiuto l'obbligo di informazione;
  • se, una volta accertata l'abusività della clausola, il contratto possa continuare senza di essa e con quali eventuali correzioni.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 93/13/CEE;
  • l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13;
  • l'articolo 3 della direttiva 93/13;
  • il tredicesimo considerando della direttiva 93/13;
  • l'articolo 267 TFUE;
  • l'articolo 1578 del Cod civil rumeno, che sanciva il principio del nominalismo monetario.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda che l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 introduce un'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva e che tale esclusione va interpretata restrittivamente. Essa copre non solo le disposizioni imperative, ma anche, secondo il tredicesimo considerando, le norme che si applicano per legge tra le parti quando non sia stato convenuto altro.

La Corte ribadisce che è compito del giudice nazionale verificare se la clausola riproduca una disposizione nazionale imperativa o suppletiva. Nel caso di specie, la clausola contrattuale impugnata riproduceva il principio del nominalismo monetario previsto dall'articolo 1578 del Cod civil, qualificato dal giudice del rinvio come norma suppletiva. La circostanza che la clausola non fosse stata oggetto di negoziazione individuale non rileva, perché l'assenza di negoziazione è rilevante solo se la clausola rientra già nell'ambito della direttiva.

La Corte respinge anche l'argomento linguistico relativo alla divergenza tra le diverse versioni della direttiva, chiarendo che l'interpretazione deve essere uniforme e ricostruita alla luce dell'economia generale e della finalità della disciplina.

Decisione e conseguenze sulle altre questioni

La Corte conclude che una clausola non negoziata individualmente, ma che riproduce una regola di diritto nazionale applicabile in mancanza di diverso accordo, non rientra nell'ambito della direttiva 93/13. Poiché la clausola controversa è stata qualificata come riproduttiva di una norma suppletiva, la Corte dichiara che non occorre esaminare le questioni seconda e terza su trasparenza, informazione e conservazione del contratto.

Principio affermato

La sentenza chiarisce che l'esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 opera anche per le clausole che recepiscono norme suppletive del diritto nazionale, purché queste si applichino automaticamente in assenza di diverso accordo tra le parti. In tali casi, la clausola è sottratta al controllo di abusività, indipendentemente dal fatto che sia stata o meno negoziata individualmente.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivecredito al consumomutui in valuta esterarischio di cambio

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