Corte di giustizia, Sentenza C-76/19
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 luglio 2020. — Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya «Mitnitsi», già Nachalnik na Mitnitsa Aerogara Sofia contro «Curtis Balkan» EOOD,. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Articolo 32, paragrafo 1, lettera c) – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 157, paragrafo 2, articolo 158, paragrafo 3, e articolo 160 – Determinazione del valore in dogana – Rettifica – Corrispettivi relativi alle merci da valutare – Corrispettivi che costituiscono una “condizione della vendita” delle merci da valutare – Corrispettivi versati dall’acquirente alla propria società controllante come contropartita della fornitura del know how necessario alla fabbricazione di prodotti finiti – Merci acquistate presso terzi e che costituiscono componenti da incorporare nei prodotti concessi in licenza. — Causa C-76/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito le condizioni per includere nel valore in dogana i corrispettivi pagati a una società controllante per il know-how necessario alla fabbricazione di prodotti finiti. Ha escluso che l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 costituisca una base autonoma di rettifica, precisando invece che esso regola soltanto il riparto del corrispettivo quando questo riguarda anche elementi o servizi successivi all’importazione. Spetta al giudice nazionale verificare, alla luce dei rapporti contrattuali e fattuali, se i corrispettivi si riferiscano alle merci importate, se siano condizione di vendita e se possano essere ripartiti su base oggettiva e quantificabile.
Determinazione del valore in dogana: quando i corrispettivi per know-how pagati alla controllante devono essere aggiunti al prezzo delle merci importate acquistate da terzi.
La questione giuridica
Se, ai fini della rettifica del valore in dogana, l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sia una base autonoma o solo una disposizione di riparto; se esso si applichi anche ai corrispettivi versati a un terzo e alle ipotesi di corrispettivi riferiti in parte a merci importate e in parte ad altri elementi o servizi post-importazione; se, nel caso di corrispettivi per know-how relativo alla fabbricazione di prodotti finiti, tali somme debbano essere aggiunte al valore delle componenti importate acquistate da venditori terzi e a quali condizioni, inclusa la nozione di "condizione della vendita" e il legame tra licenziante e venditori.
Principio di diritto
L’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale, letto con gli articoli 157, paragrafo 2, 158, paragrafo 3, e 160 del regolamento n. 2454/93, impone di aggiungere al prezzo delle merci importate una quota proporzionale dei corrispettivi pagati alla controllante per know-how di fabbricazione quando tali corrispettivi non sono già inclusi nel prezzo, si riferiscono alle merci importate nel senso di un nesso sufficientemente stretto, costituiscono una condizione della vendita e sono quantificabili su basi oggettive. L’articolo 158, paragrafo 3, non è una base autonoma di rettifica, ma disciplina solo la ripartizione del corrispettivo quando esso riguarda in parte merci importate e in parte elementi, componenti o servizi successivi all’importazione; inoltre può operare anche se il pagamento è effettuato a un terzo, purché ricorrano le condizioni dell’articolo 160, da verificare in concreto dal giudice nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli 29, 32 e 33
- Regolamento (CEE) n. 2454/93, articoli 143, paragrafo 1, lettera e), 157, paragrafi 1 e 2, 158, paragrafi 1 e 3, 160 e 161
- Allegato 23 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (nota interpretativa sul valore in dogana)
- Articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 (richiamato per il comitato del codice doganale)
Determinazione del valore in dogana e corrispettivi per know-how
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Varhoven administrativen sad (Bulgaria) in materia di valore in dogana delle merci importate da terzi, con particolare attenzione ai corrispettivi versati da un’importatrice alla propria società controllante per la fornitura di know-how relativo alla fabbricazione di prodotti finiti.
Fatti e procedimento principale
La Curtis Balkan EOOD, società bulgara interamente controllata da Curtis USA, acquistava da fornitori terzi componenti e parti utilizzati per produrre beni finiti oggetto di licenza. In forza di un contratto di licenza di brevetto, Curtis Balkan corrispondeva a Curtis USA un canone periodico pari al 10% del prezzo netto di vendita dei prodotti indicati nel contratto, oltre a un canone per servizi di gestione. A seguito di un controllo doganale sulle importazioni effettuate tra il 1° gennaio 2012 e il 31 maggio 2015, le autorità bulgare hanno ritenuto che il valore in dogana dichiarato non includesse i corrispettivi dovuti alla controllante e lo hanno rettificato.
Il giudice di primo grado aveva annullato la decisione amministrativa, ritenendo non provati né il necessario nesso tra corrispettivi e merci importate né la condizione della vendita. Il giudice di rinvio, adito in cassazione, ha chiesto alla Corte di chiarire la portata degli articoli 157, 158 e 160 del regolamento n. 2454/93.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 29 del codice doganale comunitario, secondo cui il valore in dogana è, di regola, il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare, salvo rettifiche ai sensi degli articoli 32 e 33. L’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), impone l’aggiunta dei corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, purché il compratore sia tenuto a pagarli, direttamente o indirettamente, come condizione di vendita.
Nel regolamento n. 2454/93, l’articolo 157 definisce i corrispettivi e diritti di licenza e ribadisce le condizioni cumulative per l’aggiunta; l’articolo 158 disciplina i casi in cui i corrispettivi si riferiscono solo in parte alle merci importate; l’articolo 160 riguarda i pagamenti a terzi; l’articolo 161 contiene una presunzione quando il corrispettivo è calcolato sul prezzo delle merci importate. Rilevante anche la nota interpretativa dell’allegato 23 e i commenti del comitato del codice doganale, utilizzati come ausilio interpretativo.
Ragionamento della Corte: nesso tra corrispettivo e merci importate
La Corte ricorda che il sistema doganale mira a un valore in dogana equo, uniforme e neutro, che rifletta il valore economico reale della merce importata. La rettifica per corrispettivi e diritti di licenza richiede tre condizioni cumulative:
- il corrispettivo non deve essere già incluso nel prezzo;
- deve riferirsi alle merci da valutare;
- deve costituire una condizione della vendita.
Nel caso di specie, i pagamenti della Curtis Balkan alla Curtis USA erano corrispettivi per il know-how necessario a fabbricare i prodotti finiti in cui i componenti importati venivano incorporati, e quindi rientravano nella nozione di corrispettivi o diritti di licenza. Tuttavia, la sola circostanza che le merci importate siano inserite in un prodotto finito non basta: occorre una relazione sufficientemente stretta tra il corrispettivo e le merci importate. Tale relazione può sussistere quando il know-how è necessario per fabbricare la merce importata; un indizio è il fatto che la merce sia stata progettata specificamente per essere incorporata nel prodotto oggetto di licenza e non abbia altri usi ragionevoli.
Articolo 158, paragrafo 3: funzione di riparto, non base autonoma
La Corte esclude che l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 costituisca una base autonoma di rettifica del valore in dogana. La base giuridica della rettifica resta l’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale; l’articolo 158, paragrafo 3, si limita a precisare che, se il corrispettivo riguarda solo in parte le merci importate, la ripartizione deve essere effettuata su dati oggettivi e quantificabili.
La disposizione si applica non solo quando il corrispettivo riguarda in parte merci importate e in parte elementi o componenti aggiunti dopo l’importazione, ma anche quando riguarda in parte merci importate e in parte attività o servizi svolti dopo l’importazione, e persino quando combina entrambe le situazioni. La Corte sottolinea che una diversa lettura permetterebbe una ripartizione in assenza di dati oggettivi e quantificabili, in contrasto con l’articolo 32, paragrafo 3, del codice doganale.
Pagamenti a terzi e articolo 160
Quanto all’articolo 160, la Corte precisa che esso si applica anche quando il corrispettivo è pagato a un terzo diverso dal venditore, purché il venditore o una persona a lui legata chieda all’acquirente di effettuare tale pagamento. La nozione di "legame" tra persone giuridiche richiede che una controlli direttamente o indirettamente l’altra, potendo esercitare un potere di costrizione o di orientamento di diritto o di fatto.
In concreto, spetta al giudice nazionale accertare, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, se la società controllante fosse in grado di garantire che l’importazione delle merci fosse subordinata al pagamento del corrispettivo. La Corte osserva che le sole affermazioni dei fornitori, secondo cui il prezzo non dipendeva dal corrispettivo e il licenziante non dirigeva operativamente le loro attività, non sono di per sé decisive.
Dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale, in combinato disposto con gli articoli 157, paragrafo 2, 158, paragrafo 3, e 160 del regolamento n. 2454/93, deve essere interpretato nel senso che una quota proporzionale dei corrispettivi pagati alla società controllante per il know-how di fabbricazione deve essere aggiunta al prezzo delle merci importate, se ricorrono congiuntamente tutte le condizioni individuate dalla Corte e se la ripartizione è possibile sulla base di dati oggettivi e quantificabili. L’accertamento di tali circostanze è rimesso al giudice del rinvio.
Principi pratici per l’operatore
Per imprese e operatori doganali, la decisione conferma che i royalty payments o corrispettivi di licenza possono incidere sul valore in dogana anche quando:
- sono pagati alla controllante o a un terzo;
- si riferiscono a know-how per prodotti finiti in cui sono incorporati componenti importati;
- non sono calcolati sul prezzo dei componenti, ma sul prezzo del prodotto finito.
Resta però necessario dimostrare, in modo oggettivo e quantificabile, il nesso con le merci importate e la condizione di vendita, senza poter applicare automaticamente alcuna rettifica solo perché esiste un contratto di licenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 9 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-81/19
- Sentenza · 9 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-86/19
- Sentenza · 9 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-104/19
- Sentenza · 9 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-199/19
- Sentenza · 9 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-241/19
- Sentenza · 9 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-257/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →