Sentenza n. 286/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta per lavoro subordinato o stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta per lavoro subordinato o stagionale, notificato anche al datore di lavoro. Il ricorso era assistito da domanda cautelare. A seguito dell’ordinanza cautelare di remand n. 508 del 19 dicembre 2025, la Prefettura di Mantova ha annullato d’ufficio il provvedimento impugnato in data 10 febbraio 2026. La sentenza richiama, senza riprodurle, le ragioni di fondatezza del ricorso esposte nell’ordinanza di remand.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato fosse pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Pur non pronunciando l’annullamento giudiziale dell’atto, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato sulla base delle ragioni esposte nell’ordinanza di remand e, applicando il principio della soccombenza virtuale, ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza semplificata in camera di consiglio, sentite le parti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
essendo il predetto provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente
L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, quando soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e tale annullamento soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all’annullamento giudiziale dell’atto.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale: il giudice può valutare, anche sulla base delle ragioni esposte in una precedente ordinanza cautelare, quale parte avrebbe verosimilmente prevalso nel merito.
- Quando il ricorso risulta fondato e l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato in modo pienamente satisfattivo, le spese di lite possono essere poste a carico dell’amministrazione resistente.
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