Cassazione Penale, Sentenza n. 10206/2024 del 11/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 14/07/2023 relativa a condanna per rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Il difensore deduceva: errata applicazione di norme processuali (artt. 192 e 533 c.p.p.), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) sulla responsabilità dell'imputato; mancata valutazione/omessa considerazione della relazione del RIS sugli accertamenti biologici; contestazione della gravità, concordanza e precisione degli indizi (riconoscimento di Golè definito solo verosimile, volto coperto del rapinatore); critica sull'individuazione della Fiat Panda come mezzo utilizzato e sul rilievo probatorio della sua intestazione a terzi; contestazione del valore probatorio dei tabulati telefonici e richiesta di applicazione delle regole introdotte dal D.L. 132/2021 per i dati di traffico, sostenendo l'assenza di riscontri adeguati; censura delle interpretazioni delle intercettazioni; spiegazione alternativa degli incontri e del possesso successivo di un oggetto asportato (ricettazione). Inoltre, censura sulla mancata esclusione della recidiva reiterata (art. 99, comma 4 c.p.) e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche per difetto di motivazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non deducibili in sede di legittimità e reiterativi. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano esaminato ed argu mentato compiutamente gli elementi di prova (incontri tra gli indagati, conversazioni intercettate, utilizzo di vettura riconducibile a parente, rinvenimento di refurtiva in possesso dell'imputato) senza violazioni di legge né illogicità manifeste. Sui tabulati telefonici la Corte ha ritenuto applicata correttamente la disciplina derivante dal D.L. 132/2021: i dati acquisiti prima dell'entrata in vigore sono stati utilizzati unitamente ad altri elementi di prova che ne hanno confermato il riscontro. Anche la statuizione sulla recidiva reiterata e sulla negazione delle attenuanti generiche è stata giudicata adeguatamente motivata (pericolosità, negativo contegno processuale, personalità criminale). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p.; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Norma richiamata per il riassunto dei motivi; mera indicazione procedurale sul contenuto del ricorso
art. 192 cod.proc.pen.
Richiamato come presunta erronea applicazione dal ricorrente relativa alla disciplina probatoria; la Corte di legittimità non ha rilevato violazioni nell'applicazione operata dai giudici di merito
art. 533 cod.proc.pen.
Citato dal ricorrente come norma processuale di riferimento per la motivazione; la Corte ritiene corretta la motivazione di merito
art. 606 lett. e) cod.proc.pen.
Fondamento dell'impugnazione per vizio di motivazione; la Corte afferma che non sussiste contraddittorietà né illogicità significativa
art. 99, quarto comma, cod.pen.
Richiamato in relazione alla recidiva reiterata; la Corte di merito ha ritenuto legittima l'applicazione per la valutazione della pericolosità dell'imputato
art. 1, comma 1-bis, d.l. 30/09/2021, n.132 (conv. con l. 23/11/2021, n.178)
Stabilisce che i tabulati acquisiti prima dell'entrata in vigore possono essere utilizzati solo unitamente ad altri elementi di prova; la Corte ha ritenuto che nel caso vi fossero riscontri multipli tali da legittimarne l'uso
art. 606, comma terzo, cod.proc.pen.
Norma sulla inammissibilità del ricorso per motivi non deducibili in sede di legittimità; invocata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile
art. 616 cod.proc.pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e l'ammenda in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: in sede di legittimità non è consentito proporre una nuova valutazione degli elementi di prova già esaminati dai giudici di merito; le censure meramente alternative o ricollegabili a valutazione di fatto sono generalmente inammissibili.
- I tabulati telefonici acquisiti anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 132/2021 possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo se risultano "unitamente ad altri elementi di prova" che ne forniscano riscontro; la presenza di plurimi riscontri (perquisizioni, rinvenimento di refurtiva, intercettazioni coerenti) può rendere legittimo il loro utilizzo.
- La mancanza di riferimento o valutazione di singoli elementi tecnici (es. relazione RIS) deve essere valutata alla luce della motivazione complessiva: se i giudici di merito hanno esaminato e risposto alle principali deduzioni, la Suprema Corte ritiene inammissibili i rilievi che chiedono una diversa valutazione della prova.
- La recidiva e la negazione delle attenuanti generiche possono essere motivate separatamente: i precedenti possono essere valutati per la determinazione della recidiva e della pericolosità, mentre la personalità e il comportamento processuale possono giustificare la negazione delle attenuanti come autonomo apprezzamento.
- Il ritrovamento, a seguito di perquisizione, di oggetti sottratti alle vittime costituisce elemento indiziario rilevante e può consolidare il quadro probatorio se inserito in una valutazione complessiva coerente.
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