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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10206/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 14/07/2023 relativa a condanna per rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Il difensore deduceva: errata applicazione di norme processuali (artt. 192 e 533 c.p.p.), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) sulla responsabilità dell'imputato; mancata valutazione/omessa considerazione della relazione del RIS sugli accertamenti biologici; contestazione della gravità, concordanza e precisione degli indizi (riconoscimento di Golè definito solo verosimile, volto coperto del rapinatore); critica sull'individuazione della Fiat Panda come mezzo utilizzato e sul rilievo probatorio della sua intestazione a terzi; contestazione del valore probatorio dei tabulati telefonici e richiesta di applicazione delle regole introdotte dal D.L. 132/2021 per i dati di traffico, sostenendo l'assenza di riscontri adeguati; censura delle interpretazioni delle intercettazioni; spiegazione alternativa degli incontri e del possesso successivo di un oggetto asportato (ricettazione). Inoltre, censura sulla mancata esclusione della recidiva reiterata (art. 99, comma 4 c.p.) e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche per difetto di motivazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non deducibili in sede di legittimità e reiterativi. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano esaminato ed argu mentato compiutamente gli elementi di prova (incontri tra gli indagati, conversazioni intercettate, utilizzo di vettura riconducibile a parente, rinvenimento di refurtiva in possesso dell'imputato) senza violazioni di legge né illogicità manifeste. Sui tabulati telefonici la Corte ha ritenuto applicata correttamente la disciplina derivante dal D.L. 132/2021: i dati acquisiti prima dell'entrata in vigore sono stati utilizzati unitamente ad altri elementi di prova che ne hanno confermato il riscontro. Anche la statuizione sulla recidiva reiterata e sulla negazione delle attenuanti generiche è stata giudicata adeguatamente motivata (pericolosità, negativo contegno processuale, personalità criminale). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p.; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Norma richiamata per il riassunto dei motivi; mera indicazione procedurale sul contenuto del ricorso

  • art. 192 cod.proc.pen.

    Richiamato come presunta erronea applicazione dal ricorrente relativa alla disciplina probatoria; la Corte di legittimità non ha rilevato violazioni nell'applicazione operata dai giudici di merito

  • art. 533 cod.proc.pen.

    Citato dal ricorrente come norma processuale di riferimento per la motivazione; la Corte ritiene corretta la motivazione di merito

  • art. 606 lett. e) cod.proc.pen.

    Fondamento dell'impugnazione per vizio di motivazione; la Corte afferma che non sussiste contraddittorietà né illogicità significativa

  • art. 99, quarto comma, cod.pen.

    Richiamato in relazione alla recidiva reiterata; la Corte di merito ha ritenuto legittima l'applicazione per la valutazione della pericolosità dell'imputato

  • art. 1, comma 1-bis, d.l. 30/09/2021, n.132 (conv. con l. 23/11/2021, n.178)

    Stabilisce che i tabulati acquisiti prima dell'entrata in vigore possono essere utilizzati solo unitamente ad altri elementi di prova; la Corte ha ritenuto che nel caso vi fossero riscontri multipli tali da legittimarne l'uso

  • art. 606, comma terzo, cod.proc.pen.

    Norma sulla inammissibilità del ricorso per motivi non deducibili in sede di legittimità; invocata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e l'ammenda in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: in sede di legittimità non è consentito proporre una nuova valutazione degli elementi di prova già esaminati dai giudici di merito; le censure meramente alternative o ricollegabili a valutazione di fatto sono generalmente inammissibili.
  • I tabulati telefonici acquisiti anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 132/2021 possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo se risultano "unitamente ad altri elementi di prova" che ne forniscano riscontro; la presenza di plurimi riscontri (perquisizioni, rinvenimento di refurtiva, intercettazioni coerenti) può rendere legittimo il loro utilizzo.
  • La mancanza di riferimento o valutazione di singoli elementi tecnici (es. relazione RIS) deve essere valutata alla luce della motivazione complessiva: se i giudici di merito hanno esaminato e risposto alle principali deduzioni, la Suprema Corte ritiene inammissibili i rilievi che chiedono una diversa valutazione della prova.
  • La recidiva e la negazione delle attenuanti generiche possono essere motivate separatamente: i precedenti possono essere valutati per la determinazione della recidiva e della pericolosità, mentre la personalità e il comportamento processuale possono giustificare la negazione delle attenuanti come autonomo apprezzamento.
  • Il ritrovamento, a seguito di perquisizione, di oggetti sottratti alle vittime costituisce elemento indiziario rilevante e può consolidare il quadro probatorio se inserito in una valutazione complessiva coerente.

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